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Non è raro che il giudice, da un lato, non ammetta (ingiustamente) le prove richieste dalla parte, dall’altro rigetti la domanda per difetto di prova.
Come si censura oggi questo vizio in Cassazione? Un tempo si sarebbe fatto valere il n. 5 che, diciamolo, era buono quasi per tutte le stagioni.
Oggi però la Corte ci ripete che non esiste più l’insufficienza della motivazione e che il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
Nel caso deciso da Cass. 12884/2016 il ricorrente ha comunque fatto valere il novellato n. 5, allegando l’ingiustizia della mancata ammissione delle prove.
La Corte ha ritenuto che in effetti sul punto la motivazione era meramente apparente. Ecco le sue testuali parole: “La sentenza è viziata, ai sensi del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile ratione temporis), in quanto, pur avendo onerato l’affittuario della prova dell’adempimento, gli ha precluso ogni possibilità di fornire tale prova sulla base di motivazioni meramente apparenti o perplesse (cfr. Cass. n. 8053/2014), così determinando una sostanziale omissione dell’esame del fatto decisivo e controverso costituito dall’effettività degli inadempimenti contestati dai concedenti“.
In buona sostanza, la motivazione apparente o perplessa, se si traduce in una omessa valutazione del fatto, andrebbe censurata con il n. 5 e non con il n. 4.
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Buongiorno,
Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
Speriamo.
Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.