La giurisprudenza della Cassazione del 2015 in tema di impugnazioni (I PARTE)

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LE IMPUGNAZIONI
(di Salvatore Saija)

SOMMARIO: 1. Le impugnazioni in generale – 2. Appello. Le novità normative.
Evoluzione applicativa – 3. (segue) In generale. 4. – Cassazione. Le novità normative.
Evoluzione applicativa – 5. (segue) In generale. – 6. Revocazione. – 7. Le altre
impugnazioni.

1. Le impugnazioni in generale. Nel presente paragrafo,
verranno riportate le più significative pronunce del 2015 con
valenza generale per tutti i mezzi di impugnazione.
Così, quanto alla notificazione dell’impugnazione, Sez. L, n.
04247/2015, Amendola, Rv. 634580, ha stabilito che la regola
secondo cui tutte le notificazioni vanno eseguite presso la
cancelleria del giudice, ove il procuratore esercente fuori dalla
circoscrizione del tribunale non abbia eletto domicilio nel luogo in
cui ha sede l’autorità procedente, non esclude che l’impugnazione
possa essere notificata nel domicilio eletto presso lo studio del
difensore esercente fuori dal circondario stesso (ma nel medesimo
distretto), non potendo ravvisarsi alcuna nullità. Tuttavia, nel caso
in cui la notifica così tentata non abbia esito positivo (per mancato
reperimento del difensore, stante l’avvenuto trasferimento del
proprio domicilio), per Sez. 2, n. 11666/2015, Matera, Rv. 635596,
il relativo rischio resta a carico del notificante, sicchè ai fini
dell’osservanza del termine breve per la proposizione dell’appello
non ha rilievo la notificazione inutilmente tentata presso il domicilio
eletto.
Ancora, Sez. 2, n. 15326/2015, Nuzzo, Rv. 636026, ha
ribadito che la regola di cui all’art. 138, comma 1, c.p.c., secondo cui
l’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione a mani del
destinatario ovunque lo trovi, è applicabile anche al difensore
costituito di una delle parti in causa, con la conseguenza che, ai fini
della decorrenza del termine breve per impugnare, è valida la
notificazione della sentenza effettuata a mani del predetto difensore,
per quanto in luogo diverso rispetto al domicilio eletto.
Per Sez. 2, n. 03824/2015, Abete, Rv. 634522, poiché
l’impugnazione, nel caso di mancata dichiarazione di residenza o
elezione di domicilio, dev’essere notificata alla parte personalmente
ex art. 330, ult. comma, c.p.c., in caso di decesso della stessa la
notificazione agli eredi deve effettuarsi collettivamente e
impersonalmente, ma va esiguita nominatim ex artt. 137 e ss. c.p.c., a
prescindere dall’avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza
che il decesso si sia verificato prima o dopo di essa.
Sempre sul tema, Sez. 6-L, n. 06389/2015, Fernandes, Rv.
635138, ha ribadito che affinchè la notificazione dell’impugnazione
nei confronti del procuratore costituito di controparte, che abbia
eletto domicilio nel luogo del procedimento e che abbia
successivamente mutato domicilio, debba essere effettuata presso
quest’ultimo, occorre la duplice condizione che il procuratore stesso
assuma una iniziativa atta a portare a conoscenza di controparte
detto mutamento, e che l’iniziativa si esteriorizzi formalmente, o
con dichiarazione resa a verbale d’udienza, ovvero con la
notificazione di apposito atto. Tuttavia, per Sez. 1, n. 16040/2015,
Campanile, Rv. 636507, la notifica del ricorso per cassazione
effettuata presso il precedente domicilio del difensore di
controparte, nonostante la conoscenza o la conoscibilità del
mutamento di domicilio (evincibile dagli atti difensivi e dalla
pregressa corrispondenza), comporta l’inammissibilità del ricorso,
non potendo autorizzarsi il ricorrente a rinotificare il ricorso, ciò
presupponendo che l’esito negativo della notifica non sia a lui
imputabile. Per concludere sul tema specifico, la recentissima Sez. 3,
n. 25339/2015, Scrima, in corso di massimazione, ha ribadito che
ove la notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito
(pressso il domicilio eletto o effettivo) abbia avuto esito negativo
per caso fortuito o forza maggiore (come nel caso di trasferimento
del domicilio non comunicato), il procedimento notificatorio ben
può riattivarsi e perfezionarsi anche dopo lo spirare del termine,
mediante istanza al giudice ad quem corredata dall’attestazione
dell’omessa notifica, tesa ad ottenere la fissazione di un termine
perentorio per il completamento della notificazione, ovvero
mediante tempestiva richiesta (ossia, entro un tempo
ragionevolmente contenuto) rivolta all’Ufficiale giudiziario per la
ripresa del procedimento notificatorio, con effetti dalla data iniziale
di attivazione del procedimento.
Sez. L, n. 00857/2015, Bandini, Rv. 634296, ha affermato che
la rinnovazione della notifica dell’impugnazione che avvenga presso
il difensore costituito nel precedente grado, ma dopo che sia
decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, è nulla per
violazione dell’art. 330, ult. comma, c.p.c., con conseguente
inammissibilità dell’impugnazione, a meno che la parte, prima che
questa sia dichiarata, non provveda a notificare alla parte
personalmente, entro il termine perentorio già concesso.
In relazione al caso di cancellazione della società, parte del
giudizio, dal registro delle imprese, Sez. 3, n. 15724/2015, Scarano,
Rv. 636189, ha affermato che ove questa sia avvenuta dopo
l’emissione della sentenza d’appello e in pendenza del termine per
proporre il ricorso per cassazione, sicchè non ne sia stata possibile
la dichiarazione, né il procuratore della società estinta abbia
notificato l’evento alla controparte, legittimamente questa può
notificare l’impugnazione alla società, sebbene cancellata ed estinta,
presso il domicilio del suddetto difensore, per il principio di
ultrattività del mandato alla lite.
Poiché detto principio, per definizione, non può operare ove
l’evento interruttivo colpisca la parte contumace, Sez. 2, n.
16555/2015, Manna, Rv. 636166, ha affermato che, ancorchè
l’evento non sia stato notificato o certificato ai sensi dell’art. 300,
comma quarto, c.p.c., l’atto di impugnazione dev’essere notificato
agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso sia
avvenuto e a prescindere dall’eventuale sua ignoranza, quand’anche
incolpevole, da parte del soccombente.
Per il caso in cui l’impugnazione sia stata notificata al legale
rappresentante di soggetto divenuto maggiorenne in corso di
giudizio, senza che l’evento sia stato dichiarato o notificato, Sez. 3,
n. 23213/2015, Cirillo, in corso massimazione, ha ribadito che la
spontanea costituzione del soggetto – quand’anche al solo scopo di
eccepire la nullità dell’impugnazione – esplica efficacia sanante, non
venendo in rilievo alcuna menomazione delle proprie facoltà
difensive.
In tema di acquiescenza, Sez. 2, n. 17267/2015, D’Ascola,
Rv. 636138, dopo aver ribadito che essa può dirsi sussistente solo
ove l’interessato ponga in essere comportamenti dai quali si desuma,
in modo univoco, la volontà di non contrastare gli effetti giuridici
della sentenza, ovvero compia atti incompatibili con la volontà di
impugnare, ha precisato come non costituisca acquiescenza la
proposizione, con finalità di cautela, di un giudizio ex art. 2932 c.c.
per l’esecuzione di un contratto preliminare, con riguardo
all’impugnazione di sentenza resa sulla domanda di annullamento
del contratto di compravendita ex art. 428 c.c..
Relativamente al termine per impugnare, Sez. 6-2, n.
04260/2015, Manna, Rv. 634556, ha ribadito che la notificazione
della sentenza alla parte presso il procuratore costituito, anziché al
procuratore stesso, è comunque idonea a far decorrere il termine
breve per impugnare sia per il destinatario che per il notificante,
irrilevante essendo che la notifica sia indirizzata ad una P.A. presso
l’Avvocatura dello Stato.
Non è invece idonea a far decorrere il termine breve per
impugnare, per Sez. 6-1, n. 18278/2015, Scaldaferri, Rv. 636577, la
comunicazione del testo integrale della sentenza effettuata dalla
cancelleria a mezzo PEC (anteriormente alla novella dell’art. 133,
comma 2, c.p.c., apportata dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con modifiche dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).
Nello stesso senso, Sez. 3, n. 16804/2015, Sestini, Rv.
636386, ha ribadito che la notifica della sentenza (unitamente al
precetto) alla controparte personalmente, anziché al procuratore
costituito a norma degli artt. 170, comma 1, e 285, c.p.c., è inidonea
a far decorrere il termine breve d’impugnazione, sia per il
notificante che per il destinatario.
Sullo stesso tema, Sez. 2, n. 15326/2015, Nuzzo, Rv. 636026,
ha affermato che la regola di cui all’art. 138, comma 1, c.p.c.,
secondo cui l’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la
notificazione a mani del destinatario ovunque lo trovi, è applicabile
anche al difensore costituito di una delle parti in causa, con la
conseguenza che, ai fini della decorrenza del termine breve per
impugnare, è valida la notificazione della sentenza effettuata a mani
del predetto difensore, per quanto in luogo diverso rispetto al
domicilio eletto.
Ancora, Sez. 6-3, n. 11333/2015, Frasca, Rv. 635600, ha
stabilito che ove il procuratore costituito di una delle parti abbia
eletto il proprio domicilio in comune diverso da quello sede
dell’ufficio giudiziario adito, la notificazione della sentenza che sia
stata effettuata sia presso il domicilio irritualmente eletto (per
quanto successivamente essa sia stata effettuata anche presso la
cancelleria del giudice) è valida e idonea a far decorrere il termine
breve per impugnare.
Sullo stesso tema, ove la notificazione dell’impugnazione sia
invalida, Sez. L, n. 08299/2015, Roselli, Rv. 635122, nel solco di
consolidata giuriprudenza, ha affermato che detta notifica equivale
comunque alla conoscenza legale della sentenza impugnata, con la
conseguenza che, essendosi consumato il potere di impugnare,
decorre da essa il termine breve ex art. 325 c.p.c.. Tuttavia, per Sez.
6-3, n. 09258/2015, Frasca, Rv. 635337, in fattispecie assai peculiare
(la parte aveva proceduto alla notifica di una prima impugnazione,
non seguita da iscrizione a ruolo, e aveva quindi notificato una
nuova impugnazione), la notifica così effettuata comunque denota,
per il notificante, la legale conoscenza della sentenza, ma determina
la decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. solo dal momento
del perfezionamento del procedimento di notificazione nei
confronti del destinatario, in quanto esso deve realizzarsi per
entrambe le parti nello stesso momento. Ancora, Sez. 3, n.
02848/2015, Scarano, Rv. 634601, ha affermato che il principio di
consumazione del potere di impugnazione non esclude che
propòstane una prima, viziata, se ne proponga una ulteriore,
immune dai vizi che inficiavano la prima, purchè ciò avvenga prima
che ne sia dichiarata l’inammissibilità e comunque entro il termine
“breve” di decadenza (ut supra), decorrente dalla data di notifica
della prima impugnazione.
Sempre sul potere d’impugnazione, Sez. L, n. 18162/2015,
Blasutto, Rv. 636575, ha ribadito che riguardo alle sentenze del
giudice del lavoro, salva l’ipotesi eccezionale di cui all’art. 433,
comma 2, c.p.c., esso non sorge per effetto della sola lettura del
dispositivo in udienza, postulando che la sentenza sia completa nei
suoi elementi strutturali, motivazione compresa. Pertanto, la
declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto
avverso il solo dispositivo della sentenza d’appello letto in udienza
non comporta la consumazione del detto potere, sicchè la sentenza
stessa può essere impugnata, dopo il suo deposito, nel rispetto dei
termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.
Sotto altro profilo, Sez. 3, n. 17003/2015, Sestini, Rv.
636325, ha ribadito che la previsione dell’art. 328, ult. comma,
c.p.c., che prevede la proroga del termine annuale di impugnazione
di cui all’art. 327 c.p.c. nel caso in cui, dopo sei mesi dalla
pubblicazione della sentenza, intervengano la morte o perdita della
capacità della parte o del suo legale rappresentante, si riferisce solo
alla parte, e non al suo procuratore, la cui disciplina è dettata dall’art.
301 c.p.c., insuscettibile essendo la prima previsione di estensione in
via interpretativa.
Sullo stesso tema, Sez. L, n. 10226/2015, Blasutto, Rv.
635397, ha precisato che l’interruzione del termine per
l’impugnazione prevista dall’art. 328 c.p.c. concerne non soltanto
l’ipotesi della morte della parte destinataria della notifica, ma anche
quella della parte notificante.
Sempre riguardo al termine lungo ex art. 327 c.p.c., Sez. 6-3,
n. 14267/2015, Carluccio, Rv. 635879, ha ribadito che, ai sensi
dell’art. 58 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la riduzione del detto
termine da un anno a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza,
disposto dall’art. 58 l. cit., si applica ai giudizi instaurati in primo
grado a decorrere dal 4 luglio 2009, e non anche alle impugnazioni
proposte da tale data, che restano quindi soggette al termine
annuale.
Quanto alla decadenza, nel solco di consolidato indirizzo,
Sez. 2, n. 11666/2015, Matera, Rv. 635597, ha ribadito che poiché
l’inammissibilità dell’impugnazione per inosservanza dei termini
stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi
indisponibili ed è, quindi, rilevabile d’ufficio, essa non può essere
sanata dalla spontanea costituzione dell’appellato.
Relativamente alle impugnazioni incidentali, Sez. 1, n.
16171/2015, Nappi, Rv. 636344, in linea con consolidato
orientamento, ha ribadito che la parte vittoriosa non può proporre
impugnazione incidentale, che presuppone la soccombenza, ma può
chiedere al giudice dell’impugnazione di fornire una motivazione
più corretta, fermo restando il dispositivo, riproponendo, in appello,
le medesime questioni ex art. 346 c.p.c., ovvero sollecitando il
potere di correzione della motivazione nel giudizio di cassazione, ex
art. 384 c.p.c.

Estratto dalla Rassegna della Cassazione Civile 2015 a cura dell’Ufficio del Massimario

FINE I PARTE


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


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