L’art. 155 quater c.c. stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, ma che il diritto viene meno nel caso che l’assegnatario (a) non abiti o (b) cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o (c) conviva more uxorio o (d) contragga nuovo matrimonio.
Fin dall’inizio la norma è apparsa di dubbia costituzionalità con riferimento alle ipotesi sub c) e d). Ed infatti alcuni giudici hanno rimesso la valutazione alla Consulta, la quale però ha adottato una interpretazione costituzionalmente orientata stabilendo che:
- l’art. 155-quater cod. civ., ove interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell’assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione dell’assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quale l’istituto è sorto.
- La coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono tuttavia essere recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore.
- Tale lettura non fa altro che evidenziare un principio in realtà già presente nell’ordinamento, e consente di attribuire alla norma censurata un contenuto conforme ai parametri costituzionali, come, del resto, già ritenuto da diversi giudici di merito e dalla prevalente dottrina.
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 30 luglio 2008, n.308
Considerato in diritto
1. – La Corte d’appello di Bologna (reg. ord. n. 569 del 2007) e i Tribunali di Firenze (reg. ord. nn. 573 e 818 del 2007) e di Ragusa (reg. ord. n. 787 del 2007) dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), anche in combinato disposto con l’art. 4 della stessa legge, nella parte in cui prevede la revoca automatica dell’assegnazione della casa familiare nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, per violazione: a) dell’art. 30 della Costituzione, per la incoerenza con il rilievo sistematico centrale che nell’ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato su detta norma costituzionale, assume l’esigenza di protezione dell’interesse dei minori (questione sollevata dalla Corte d’appello di Bologna); b) degli artt. 3 e 29 della Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento tra figli di genitori separati o divorziati a seconda che il rispettivo genitore, con il quale convivono, intraprenda una stabile convivenza con un nuovo partner, ovvero contragga un nuovo matrimonio, o meno; c) del principio del riconoscimento della libertà di matrimonio, che potrebbe venire compressa da valutazioni relative alla perdita della abitazione familiare (questione sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza dell’11 gennaio 2007, r.o. n. 573 del 2007, e dallo stesso Tribunale ordinario, in riferimento al solo art. 3 Cost., con ordinanza del 9 giugno 2007, r.o. n. 818 del 2007); d) degli artt. 2, 3, e 30, primo comma, Cost., per la violazione del principio di parità di trattamento, in quanto la decadenza dall’assegnazione della casa coniugale, prevista come una sorta di punizione del coniuge che prenda a convivere in essa more uxorio con altro partner o passi a nuove nozze, prescinde totalmente dall’interesse del figlio convivente con detto genitore a continuare ad usufruire dell’ambiente domestico, e, cioè, da quel valore di rango costituzionale (art. 30, primo comma, Cost.) che, secondo quanto esplicitato dallo stesso legislatore, il giudice deve avere presente in via prioritaria nell’assegnazione della casa coniugale, e che è stato determinante per la individuazione dell’ascendente affidatario, o collocatario, della prole (se di minore età) o con cui il figlio maggiorenne non autosufficiente abbia liberamente scelto di coabitare; e) per la introduzione di una ingiustificata disparità di trattamento tra la prole convivente con un genitore assegnatario che non abbia contratto nuovo vincolo coniugale, né abbia instaurato rapporti di convivenza con altra persona, e quella di un genitore che abbia invece optato per una nuova unione (de facto o coniugale), finendo così per penalizzare, senza alcuna ragionevole giustificazione, soggetti del tutto estranei alle scelte di vita del genitore affidatario (o collocatario) o con cui hanno scelto di convivere; e, infine, f) per contrasto con il diritto inviolabile di libera autodeterminazione e con lo sviluppo della persona umana di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto costituirebbe un ostacolo alla libertà di contrarre nuovo matrimonio o intraprendere una stabile unione, essendo il coniuge assegnatario posto di fronte all’alternativa di rinunciare all’esercizio di tale fondamentale diritto oppure di perdere la casa coniugale e di arrecare indirettamente al figlio convivente un pregiudizio ancor più grave (questione sollevata dal Tribunale ordinario di Ragusa con ordinanza del 15 maggio 2007, r.o. n. 787 del 2007).
2. – Poiché le varie ordinanze prospettano, sotto diversi aspetti, la incostituzionalità della medesima norma, va disposta la riunione dei giudizi perché gli stessi siano decisi con unica pronuncia.
3. – La questione non è fondata, nei sensi di cui in motivazione.
3.1. – In sede di scrutinio di costituzionalità, la dichiarazione di illegittimità di una norma è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile una interpretazione conforme alla Costituzione, ma non dalla mera possibilità di attribuire ad essa un significato che contrasti con parametri costituzionali (ex plurimis: sentenze n. 379 del 2007 e n. 356 del 1996, ordinanza n. 87 del 2007).
L’art. 155-quater cod. civ., introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, esordisce con l’affermazione solenne secondo la quale «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli». Prosegue la norma codicistica, nella nuova formulazione, stabilendo che «dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà». Quindi, la norma prevede alcune ipotesi di cessazione dell’assegnazione, disponendo che «il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».
Il sospetto di illegittimità costituzionale sottoposto alla Corte riguarda le ultime due ipotesi di cessazione dell’assegnazione, quella della convivenza more uxorio dell’assegnatario con altro soggetto, e quella del nuovo matrimonio contratto dall’assegnatario. In realtà, mentre i primi due casi di revoca sono collegati ad eventi che fanno presupporre il venir meno della esigenza abitativa, non così può dirsi per gli altri due, sui quali si incentrano le censure dei giudici remittenti e che si sostanziano, soprattutto, sulla critica alla operatività automatica della revoca, senza alcuna possibilità per il giudice di valutare la rispondenza della revoca all’interesse della prole.
L’esame della questione deve partire dalla considerazione delle finalità che governano l’assegnazione della casa familiare. Al riguardo, deve rilevarsi che, già secondo il diritto vivente formatosi nella vigenza dell’art. 155, quarto comma, cod. civ., quale sostituito dall’art. 36 della legge 19 maggio 1975, n. 151, l’assegnazione della casa coniugale era strettamente legata all’affidamento della prole. E tale principio è stato ribadito da questa Corte, che, con le sentenze n. 166 del 1998 e 394 del 2005, ha riconosciuto che detta assegnazione è strettamente funzionale all’interesse dei figli, specificando che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell’art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, tra le quali assume profonda rilevanza quella relativa alla predisposizione e conservazione dell’ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole. Sotto tale profilo, l’obbligo di mantenimento si sostanzia, quindi, nell’assicurare ai figli la idoneità della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica degli stessi.
Nel nuovo regime, scomparso il “criterio preferenziale” per l’assegnazione della casa familiare costituito dall’affidamento della prole – una scomparsa coerente con il superamento, in linea di principio, dell’affidamento monogenitoriale – l’attribuzione dell’alloggio viene espressamente condizionata all’interesse dei figli.
È poi da ricordare che la giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde nel ritenere, sulla base del tenore originario del testo codicistico, nonché dell’art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall’art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), che, anche per l’assegnazione della casa familiare, vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo del provvedimento per fatti sopravvenuti. Tuttavia tale intrinseca provvisorietà non incide sulla natura e sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela della prole, con la conseguenza che anche in sede di revisione resta imprescindibile il requisito dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti (ex plurimis: Cass. n. 13736 del 2003), nonché quello dell’accertamento dell’interesse prioritario della prole.
Da tale contesto normativo e giurisprudenziale emerge il rilievo che non solo l’assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa, è stata sempre subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole.
Ne deriva che l’art. 155-quater cod. civ., ove interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell’assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione dell’assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quale l’istituto è sorto.
La coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore.
Tale lettura non fa altro che evidenziare un principio in realtà già presente nell’ordinamento, e consente di attribuire alla norma censurata un contenuto conforme ai parametri costituzionali, come, del resto, già ritenuto da diversi giudici di merito e dalla prevalente dottrina.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), anche in combinato disposto con l’art. 4 della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Bologna, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Ragusa, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Salve….desidererei delle lucidazioni sull’argomento. Io mi sto separando da mia moglie e stiamo gia’ affrontando pacificamente una separazione legale consensuale con un unico avvocato (nominato da mia moglie). Non avendo figli e mia moglie non avendo ancora un lavoro a tempo indeterminato, siamo giunti ad un accordo sul mantenimento che le darei solo nei periodi che non lavora, e per il momento fin quando non trova lavoro le lascio la mia casa che e’ di mia proprieta’. Il dubbio che ho e’ sulla residenza che io non desidero cambiare, ma visto che prendero’ una casa in affitto, mettero’ li’ il mio domicilio. L’avvocato sostiene che dovrei togliermi la residenza dalla mia casa di proprieta’ e trasferirla nella casa che prendero’ in affitto. Inoltre, sostiene questa tesi solo per il problema della cassetta della posta visto che se arrivasse qualche corrispondenza a nome mio, darebbe fastidio alla privacy di mia moglie qualora si facesse un’altra vita nel frattempo. Io ho dichiarato che una volta al mese andrei a prender la mia posta in orario notturno, tipo dalle 02.00 alle 04.00. Tuttavia, non desidero spostare la mia residenza dalla mia casa per paura anche di perdere il possesso della stessa.
Un ultima domanda è sapere il termine del mantenimento verso mia moglie: se c’è un tempo massimo da darle il mantenimento anche se non ha un lavoro a tempo indeterminato, o se il mantenimento dura fin quando non avrà ottenuto un lavoro a tempo indeterminato.
Ringrazio per una vostra risposta a questi miei problemini.
Distinti saluti!
Salve,
Vorrei sapere se il coniuge affidatario della casa di proprietà dell’ altro coniuge può affittare codesta casa a terzi: Grazie
@Cesare: Ovviamente no.
siamo divorziati con due figli di 17 e 13 anni
casa di proprietà comuune al 50%
lei si risposa e il nuovo marito entrerà nella nostra casa.
posso chiedere l’importo della mia metà parte dato che la mia ex non vuole uscire dall’appartamento appellandosi che sconvolgerebbe la vita dei figli?
tengo a precisare che io stò pagando un nuovo mutuo per un appartamento che così mi risulta come 2° casa.
@Angelo: fino a quando c’è l’assegnazione non si può chiedere la liquidazione della quota.
Salve,
collegandomi alla richiesta di Angelo, trovandomi in situazione di separazione giudiziale, con un figlio di 8 anni e con ex marito che ha creato un nuovo nucleo familiare con annesso figlio con la nuova compagna …. la casa affidatami dal giudice è in comproprietà al 50% …. volendomi creare una nuova vita (dopo qualche anno dall’inizio di questo calvario) posso ospitare nella casa il mio nuovo compagno ?
Grazie
Serena
Sono nello situazione di acquisto casa dove andro’ a vivere con la mia attuale fidanzata (acquisto con solo miei mezzi economici).Premesso che sono il primo ad augurarmi un futuro roseo ma se cosi non fosse e, dopo il matrimonio e dopo la nascita di figlio/i, ci SEPARASSIMO con affidamento a lei.Vorrei porvi questo quesito:potrei intervenire subito con una scrittura tra di noi che mi tuteli dalla proprieta’ dell’immobile? grazie, Beppe.
@Beppe: no, si tratta di diritti indisponibili
Buongiorno, la casa coiniugale è di proprietà di mio marito. Da poco ho acquistato una piccola abitazione a 25 km di distanza, luogo dove nostra figlia di 13 anni frequenterà la scuola superiore l’anno prossimo. Il figlio piccolo di 5 anni, invece, è stato iscritto nella scuola dove si trova la casa coniugale.
In seguito all’acquisto del piccolo appartamento, la sottoscritta, madre, ha effettuato il cambio di residenza in modo che lo stesso risultasse prima casa e anche per avvicinamento al genitore disabile.
In caso di separazione, rischio di perdere l’affido dei figli, non avendo la residenza nella casa coniugale?
grazie
@Claudia: il collocamento viene fatto in favore del genitore che in base alle circostanze può garantire maggiori possibilità di educazione, cura, istruzione. Il Presidente e poi il Tribunale valuteranno la residenza effettiva non quella anagrafica