La contraddizione della sentenza impugnata nel ricorso per cassazione dopo la modifica dell’art. 360 n. 5

Mirco Minardi

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Non è raro che un giudice, da un lato, rigetti le richieste di prova, dall’altro, affermi contraddittoriamente che l’attore non ha provato i fatti allegati.

In questi casi la motivazione è contraddittoria:  “il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda e poi negarle la prova offerta” (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 789 del 29/03/1963).

Prima della modifica dell’art. 360 n. 5, il ricorrente avrebbe dovuto denunciare il vizio motivazionale, essendo la sentenza contraddittoria. Ora?

Cass.  26540/2017 ci dice che anche oggi il vizio può essere fatto valere, ovviamente non più come 360 n. 5, ma come violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c. e, quindi, (deduco perchè non viene detto espressamente) in relazione all’art. 360 n. 4.

Come stabilito dalle Sezioni Unite, infatti, la contraddittorietà della motivazione può ancora essere denunciata in sede di legittimità, sia pure in assai limitati casi e sotto il profilo della violazione di legge (scilicet, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., che sancisce l’obbligo costituzionalmente inderogabile di motivare i provvedimenti giurisdizionali): in particolare, tale vizio può sussistere in quattro casi:

(a) quando la motivazione manchi del tutto “sotto l’aspetto materiale e grafico”;

(b) quando la motivazione sia solo apparente (ad esempio, nel caso di clausole di stile);

(c) quando la motivazione sia obiettivamente incomprensibile;

(d) quando la motivazione contenga un “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’ (così Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014); in quest’ultima ipotesi deve farsi rientrare il vizio denunciato dalla ricorrente, ovvero quella del giudice che rigetti la domanda perché non provata, dopo avere rigettato una richiesta non inammissibile di prova.

Peraltro va evidenziato che in quel caso vi era stato un vizio di sussunzione, in quanto il ricorrente aveva denunciato la violazione del 360 n. 3, ma la Corte, richiamando l’orientamento delle S.U. ha dichiarato ammissibile l’impugnazione in quanto la censura era sufficientemente chiara.

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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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Un commento:

  1. Malluzzo Luigi Maria

    sarebbe interessante un formulario con i singoli casi per l’appello



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