La Cassazione e quella irrefrenabile voglia di entrare nel merito

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Non è facilissimo comprendere Cass. 16502/2017, specie per chi non ha mai approfondito il tema del ricorso per cassazione ed in particolare del sindacato della S.C. sulle questioni di fatto.

E’ un problema eterno, questo. Sotto il codice del 1865, nonostante l’assenza di una norma come quella prevista dall’art. 360, n. 5, vecchia e nuova versione, la S.C. ritenne di poter sindacare la motivazione sotto il profilo della sua logicità, sufficienza, completezza ed in precedenza sotto il profilo della nullità della sentenza.

Va anzitutto chiarito che la logica riguarda solo la parte in fatto, non la parte in diritto; non sotto un profilo, come dire, ontologico, ma come espressione del diritto vivente. Secondo la Cassazione, infatti, non ci può mai essere un problema di motivazione in ordine alla questione di diritto: lì, o c’è violazione di legge, o c’è la sua falsa applicazione.

Il problema è sempre stato, è, e sempre sarà, il controllo del giudizio di fatto.

In teoria, il giudice di merito è dominus assoluto della questione di fatto. In realtà, anche la Cassazione ha sempre voluto dire la sua e lo ha fatto attraverso il vecchio 360 n. 5, cioè l’insufficiente, omessa, contraddittoria motivazione.

Oggi, però, quella norma è cambiata. Si parla di omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Se così è, come dovremmo censurare una affermazione del tipo: “il testimone A è maggiormente credibile del testimone B in quanto si è presentato vestito elegantemente in aula”?

Oppure: “non sussiste alcun danno, essendo noto che dal 2010 in poi si è assistito ad una forte rivalutazione degli immobili“.

Si tratta forse di omesso esame di fatti? Evidentemente la risposta è no.

Si tratta forse di violazione di legge o falsa applicazione della stessa? Assolutamente no.

E allora? Ecco la risposta della Corte:

9. E, se è vero che il controllo di questa Corte di legittimità non può mai spingersi a valutare l’esito del suddetto procedimento logico (Cass. Sez. U., n. 8053 del 2014, cit., punto 14.8.3) e quindi il risultato della concreta modalità di esercizio del prudente apprezzamento del giudice del merito nella valutazione del materiale istruttorio, tuttavia un tale controllo, pure restando assai limitato, deve persistere, a presidio dell’intima coerenza della conciliabilità delle affermazioni operate quale garanzia di attendibilità del giudizio di fatto a sua volta premessa di quello di diritto, quanto alla verifica della correttezza del percorso logico tra premessa-massima di esperienza-conseguenza, cioè di esattezza della massima di esperienza poi applicata, come pure alla verifica della congruità – o accettabilità o plausibilità o, in senso lato, verità – della premessa in sè considerata; in mancanza di tale congruenza o plausibilità, la motivazione sul punto resterà soltanto apparente.
10. A mano a mano che la prudenza nell’apprezzamento cessa di essere una regola generale di giudizio e finisce con il qualificare necessariamente gli elementi costitutivi della fattispecie, tanto da inficiarne la concreta sua qualificazione e renderne non corretta la sussunzione proposta, si estende allora – sia pure col persistente, serio ed inviolabile, limite dell’intangibilità del risultato – il controllo sulla congruità della motivazione ancora possibile da parte di questa Corte sulla motivazione in fatto anche dopo la novella del 2012: se violata è solo la regola generale dell’art. 115 c.p.c., rileveranno solo quei vizi talmente macroscopici da rendere evidente che, a dispetto delle apparenze, nessuna effettiva giustificazione della conseguenza può dirsi operata nella specie; ad esempio, quelli nell’individuazione della regola di esperienza (sia essa logica od empirica), ovvero quelli nella costruzione della relativa inferenza, mediante l’avvalimento di una più o meno ampia discrezionalità a seconda dei postulati di quella regola.
11. Ci saranno, a questo riguardo, regole empiriche che ammettono più ampia discrezionalità, perchè la conseguenza è legata alla premessa da un nesso meno stringente in termini di causalità o probabilità: sicchè la valutazione della conseguenza dovrà essere più “prudente” e, quindi, sorretta da elementi di riscontro o anche soltanto da un contesto in cui l’elemento valutato come premessa può rilevare, per l’elevata probabilità della conseguenza ipotizzata; ci saranno regole empiriche che quella più ampia discrezionalità invece non ammettono, escludendo anzi, se non in condizioni francamente eccezionali o residuali, che il risultato atteso possa divergere da uno schema bene sperimentato: sicchè la valutazione della conseguenza potrà essere sostanzialmente automatica e, viceversa, molto più approfondita ed attenta ove volesse discostarsi dall’esito normalmente atteso della sequenza causale collegata. Infine, se violata è la regola più specifica della necessaria gravità, precisione e concordanza degli elementi da porre a base della presunzione, allora potrà essere verificata pure la concreta valutazione che di quei requisiti è stata operata dal giudice del merito, come appunto le viste sentenze delle Sezioni Unite ammettono.

Il passo è tutt’altro che chiaro, ma il senso è questo. La Corte ha il potere di sindacare:

  • la correttezza del percorso logico
  • la veridicità e plausibilità delle massime di esperienza
  • la congruenza tra massima di esperienza e conclusione
  • la congruità, plausibilità, accettabilità, verità della premessa di fatto

In mancanza, afferma la Corte, di tale congruenza o plausibilità, la motivazione sul punto resterà soltanto apparente.

Dunque, non è affatto scomparso il controllo del giudizio di fatto sotto il profilo della:

a) validità della massima di esperienza

b) del giudizio inferenziale

La Corte ricorda poi che le regole empiriche non sono tutte uguali. In altre parole, talvolta ad un certo fatto corrisponde necessariamente o quasi necessariamente un certo risultato. Talaltra, invece, ciò accade con meno probabilità. In questo secondo caso il Giudice dovrà essere particolarmente prudente.

Infine, se violata è la regola più specifica della necessaria gravità, precisione e concordanza degli elementi da porre a base della presunzione, allora potrà essere verificata pure la concreta valutazione che di quei requisiti è stata operata dal giudice del merito.

In conclusione? In conclusione, il ricorso per cassazione rimane un atto estremamente complesso e delicato, perchè come ci insegna un noto giurista, l’unica vera regola è che la Cassazione fa quel che vuole, decidendo essa stessa, di volta in volta, l’estensione del suo sindacato.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Paola

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    Misure alternative al carcere ?
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