Dovevo fare un intervento in una espropriazione mobiliare presso terzi, per la quale avevo già notificato l’atto di pignoramento.
Mi sono chiesto: ma se intervengo e il terzo è debitore dell’esecutato di una somma maggiore, il giudice può assegnare detta maggiore somma, oppure è vincolato dalla somma pignorata?
La risposta l’ho trovata in Cassazione civile sez. III, 14 dicembre 2006, n. 26850, la quale ha affermato
- Nell’espropriazione presso terzi, l‘oggetto del pignoramento è costituito non dalla quota del credito per il quale l’esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato (art. 543 c.p.c.), ma dalla somma di cui il terzo è debitore;
- il credito indicato dall’esecutante costituisce soltanto il limite della pretesa fatta valere “in executivis”.
- pertanto, l’intervento di altri creditori, ai sensi dell’art. 551 c.p.c., che rinvia agli art. 525 ss., incontra nella distribuzione l’unico limite delle somme dovute dal terzo, ma non anche l’ulteriore limite del credito per il quale ha agito “in executivis” il creditore pignorante e tale principio trova applicazione anche a favore del creditore pignorante intervenuto.

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