Prima dell’introduzione del domicilio digitale ex art. 16sexies d.l. 179/2012 (avvenuto con d.l.90/2014) e dopo la modifica degli artt. 125 c.p.c. e 366 c.p.c., le S.U. erano intervenute per affermare un principio importante: in caso di indicazione nell’atto introduttivo di un indirizzo pec comunicato all’Ordine, la notifica in cancelleria non poteva essere effettuata se non dopo il previo tentativo di notifica telematica.
Oggi la Cass. ribadisce che la semplice indicazione non era sufficiente; occorreva infatti anche la previa comunicazione al proprio Ordine di appartenenza.
Nel caso deciso da Cass. 19066/2017, l’avvocato esercente fuori del circondario aveva sì indicato l’indirizzo pec, ma questo non era stato comunicato all’Ordine. Bene aveva fatto il vincitore, pertanto, a notificare la sentenza di primo grado direttamente in cancelleria, da cui era conseguita la tardività dell’appello.
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Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/07/2017), n. 19066
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
– con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari dichiarava l’inammissibilità per tardività dell’appello proposto dal Comune di Terlizzi avverso la decisione del Tribunale di Trani che aveva accolto il ricorso di L.T.G. e dichiarato il suo diritto a differenze retributive per l’importo di Euro 9.643,64. Riteneva la Corte territoriale che dalla notifica della sentenza di primo grado, avvenuta presso la cancelleria del Tribunale di Trani in data 17/10/2012 (unica da effettuarsi in mancanza di indicazione di un indirizzo pec del difensore ritualmente comunicato all’Ordine degli avvocati di Bari), fosse inutilmente decorso il termine breve per l’impugnazione;
– propone ricorso per cassazione il Comune di Terlizzi affidato a tre motivi;
– L.T.G. resiste con controricorso;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– non sono state depositate memorie;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che:
– con i motivi il ricorrente denuncia errores in procedendo, violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 434c.p.c., comma 2, e art. 149 bisc.p.c., art. 437c.p.c., nonchè dell’art. 112c.p.c., e art. 437 c.p.c., comma 2. Lamenta che la Corte territoriale, pur senza che l’appellato avesse fornito elementi a sostegno della eccepita tardività dell’appello ovvero senza che lo stesso avesse prodottola copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, aveva intrapreso l’iniziativa ufficiosa volta a verificare a quale indirizzo pec dell’avv. Gilberto Casalino la sentenza di primo grado fosse stata notificata. Si duole altresì della disposta informativa presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bari, finalizzata a sopperire alla mancanza di prova di fatti dedotti ed allegati tardivamente dalla parte;
– i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati;
– è pacifico che il Comune di Terlizzi in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado avesse eletto domicilio presso l’avv. Gilberto Casalino presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS) e, dunque, fuori del distretto del Tribunale di Trani;
– è, del pari, pacifico che vi sia stata una notifica della sentenza di primo grado su richiesta di L.T.G. in data 17/10/2012, notifica effettuata presso la cancelleria del Tribunale di Trani ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82;
– è alla suddetta notifica che l’appellato ha fatto riferimento nel momento in cui, costituendosi nel giudizio di appello, ha eccepito la tardività del gravame allegando all’atto di costituzione la copia conforme della sentenza di primo grado con la relativa notifica effettuata su istanza dell’originario ricorrente presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario davanti al quale si era svolto il giudizio;
– quanto alla sussistenza dell’obbligo di notifica prioritario presso l’indirizzo pec indicato dal Comune di Terlizzi, è da rilevarsi che la relativa questione è stata introdotta in causa dallo stesso Comune e, rispetto a tale controeccezione, del tutto legittime sono state non solo la posizione difensiva dell’appellato circa l’insussistenza di tale obbligo per la mancanza di una previa comunicazione dell’indirizzo pec risultante dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado al Consiglio dell’ordine di appartenenza dell’avv. Casalino sia l’approfondimento istruttorio disposto al riguardo dalla Corte territoriale;
– se infatti, a termini del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, per il difensori che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge “fuori della circoscrizione del tribunale” al quale sono assegnati, sussiste, all’atto della costituzione in giudizio, l’obbligo di eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso e se, in mancanza dell’elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria (cfr. ex multis Cass. 27 marzo 2013, n. 7658), a tale onere – a partire dall’entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, – si affianca, per una esigenza di coerenza sistematica e di interpretazione costituzionalmente orientata, la possibilità di indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (cfr. Cass., sez. U, 20 giugno 2012, n. 10143; Cass. 18 marzo 2013, n. 6752; Cass. 19 luglio 2013, n. 17764);
– solo in caso di indicazione dell’indirizzo pec debitamente comunicato al proprio ordine ai sensi dell’art. 125 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile prima delle modifiche apportate successivamente, dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45 bis, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) sussiste l’onere di notifica presso tale indirizzo;
– nella specie, la corte barese, preso atto che dal frontespizio dell’atto di costituzione nel giudizio di primo grado risultava anche un indirizzo pec dell’avv. Gilberto Casalino, ha verificato, mediante informazioni chieste proprio all’Ordine degli avvocati di Bari che, alla data della poi effettuata notifica presso la cancelleria del Tribunale di Trani, il suddetto difensore non aveva comunicato alcun indirizzo pec all’Ordine degli Avvocati di Bari e dunque che non sussisteva il presupposto per il ricorso prioritario a tale forma di notificazione;
– in tale verifica il giudice di appello non è incorso in alcuna delle violazioni denunciate essendo stato l’accertamento disposto volto a chiarire, sulla base, da un lato, della stessa prospettazione dell’appellante e, dall’altro, degli atti prodotti dall’appellato a sostegno dell’eccezione di tardività dell’appello (originale della sentenza notificata presso la cancelleria), se effettivamente tale notifica presso la cancelleria fosse stata tale da non esaurire l’onere a carico dell’originario convenuto;
– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;
– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;
– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017
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