Indennità di buona uscita: l’ex coniuge può agire prima che questa sia effettivamente conseguita?

Mirco Minardi

Tizia agisce con ricorso nei confronti della PA, al fine di sentire ordinare dal giudice di versare direttamente ad essa ricorrente, al momento della corresponsione dell’indennità di fine rapporto al Sig. Angelo Di M., già suo dipendente, la quota prevista per legge o la diversa che fosse ritenuta giusta.

Il Tribunale di Salerno (sent. 6 ottobre 2008) rigetta la domanda atteso che:

  • il diritto ad ottenere la quota d’indennità diviene attuale ed è, quindi, agibile, soltanto nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell’ex coniuge, questi percepisca effettivamente il relativo trattamento, difettando in capo all’ex coniuge l’interesse ad agire con una richiesta di mero accertamento dell’esistenza e della titolarità del diritto alla quota d’indennità ;
  • È comunque inammissibile la pretesa esposta dalla ricorrente A. M. M. di una condanna diretta del terzo (datore di lavoro) ad eseguire direttamente nei confronti della richiedente il futuro (per quanto “imminente”) versamento della quota (da determinare alla stregua dell’articolo 12bis cit., 2° co.), dovendo essere parte necessaria del giudizio ex art. 12 bis, legge n. 898/1970 l’ex coniuge Di M., invece non evocato dalla A. M. M.;
  • la legge no prevede per l’adempimento in executivis dell’obbligo di corrispondere la quota d’indennità in parola, le stesse opportunità concesse all’avente diritto, a determinate condizioni, nei confronti dei terzi debitori dell’obbligato, per l’adempimento degli oneri relativi al mantenimento dei figli (articolo 148, 2° co., c.c.), al mantenimento ed agli alimenti per il coniuge separato (articolo 156, 6° co., c.c.), all’assegno di divorzio ed al contributo per il mantenimento dei figli in regime di divorzio dei genitori (articolo 8, 3° co., legge n. 898/1970, come modificato dall’articolo 12, legge n. 74/1987) (cfr. in termini Cassazione civile, sez. I, 23 marzo 2004, n. 5719);
  • Ed è irrituale la forma del ricorso adoperata per la proposizione della domanda, non essendo qui applicabile la procedura della camera di consiglio ex art. 9. l. 1° dicembre 1970, n. 898, quanto piuttosto il rito ordinario contenzioso, stante al riguardo il silenzio serbato al riguardo dall’art. 12 bis, l. 1 dicembre 1970 n. 898;

Tribunale Salerno, 06 ottobre 2008, sez. I
TRIBUNALE DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice dottor ANTONIO SCARPA

   
Visto il ricorso proposto nel proc. N. 9156/2008 da A. M. M., affinché il Tribunale “voglia ordinare al Dipartimento Provinciale delle Finanze- Direzione Provinciale dei Servizi vari del Ministero Economia e Finanze di Salerno….di versare direttamente ad essa ricorrente, al momento della corresponsione dell’indennità di fine rapporto al Sig. Angelo Di M., già suo dipendente, la quota prevista per legge o la diversa che fosse ritenuta giusta”;
rilevato come in ricorso la A. M. M. deduca di aver conseguito da questo Tribunale sentenza del 12 febbraio 2007 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Angelo Di M., il quale ultimo, a far data dal 1° settembre 2008, avrebbe cessato il proprio rapporto di impiego con il Ministero della Pubblica Istruzione per raggiungimento del limite massimo contributivo, essendo l’Amministrazione Finanziaria “nell’imminenza di erogare al Sig. Angelo Di M. il dovuto trattamento di fine rapporto”;
considerato come la ricorrente faccia presumibilmente implicito riferimento al diritto alla percentuale della quota di indennità di buonuscita, che spetta al coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze, ex art. 12 bis, comma 1, della legge n. 898 del 1970 (indennità da computarsi calcolando il 40% dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale; risultato che si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40% su tale importo);
evidenziato allora come, in base all’agevole lettura dell’articolo 12 bis, legge n. 898/1970 (introdotto dall’articolo 16, legge n. 74/1987), il diritto ad ottenere la quota d’indennità diviene attuale ed è, quindi, agibile, soltanto nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell’ex coniuge, questi percepisca effettivamente il relativo trattamento, difettando in capo all’ex coniuge l’interesse ad agire con una richiesta di mero accertamento dell’esistenza e della titolarità del diritto alla quota d’indennità ;
ritenuta vieppiù inammissibile la pretesa esposta dalla ricorrente A. M. M. di una condanna diretta del terzo (datore di lavoro) ad eseguire direttamente nei confronti della richiedente il futuro (per quanto “imminente”) versamento della quota (da determinare alla stregua dell’articolo 12bis cit., 2° co.), dovendo essere parte necessaria del giudizio ex art. 12 bis, legge n. 898/1970 l’ex coniuge Di M., invece non evocato dalla A. M. M.; né prevedendo affatto legge, per l’adempimento in executivis dell’obbligo di corrispondere la quota d’indennità in parola, le stesse opportunità concesse all’avente diritto, a determinate condizioni, nei confronti dei terzi debitori dell’obbligato, per l’adempimento degli oneri relativi al mantenimento dei figli (articolo 148, 2° co., c.c.), al mantenimento ed agli alimenti per il coniuge separato (articolo 156, 6° co., c.c.), all’assegno di divorzio ed al contributo per il mantenimento dei figli in regime di divorzio dei genitori (articolo 8, 3° co., legge n. 898/1970, come modificato dall’articolo 12, legge n. 74/1987) (cfr. in termini Cassazione civile, sez. I, 23 marzo 2004, n. 5719);
considerato come, attesa la chiara editio actionis compiuta dalla A. M. M. nella domanda (rivolta nei soli riguardi dell’Amministrazione datrice di lavoro dell’ex coniuge) risulta superfluo disporre altresì la comparizione del Dipartimento Provinciale delle Finanze- Direzione Provinciale dei Servizi vari del Ministero Economia e Finanze di Salerno, evocato dalla ricorrente come destinatario del provvedimento giudiziale richiesto;
ritenuta altresì irrituale la forma del ricorso adoperata per la proposizione della domanda, non essendo qui applicabile la procedura della camera di consiglio ex art. 9. l. 1° dicembre 1970, n. 898, quanto piuttosto il rito ordinario contenzioso, stante al riguardo il silenzio serbato al riguardo dall’art. 12 bis, l. 1 dicembre 1970 n. 898;
P.Q.M.
il Giudice dichiara inammissibile il ricorso proposto in data 23 settembre 2008 da A. M. M. nei confronti del Dipartimento Provinciale delle Finanze- Direzione Provinciale dei Servizi vari del Ministero Economia e Finanze di Salerno.
Salerno, 6 ottobre 2008
Il Giudice
Dott. ANTONIO SCARPA


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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