Inammissibile il ricorso per cassazione che viola il principio di autosufficienza (Cass. 23507/2017)

Avatar photo

E’ una vicenda importante quella decisa da Cass. 23507/2017, ma ancora una volta non scrutinata nel merito a causa dei gravi vizi presenti nel ricorso.

Un dirigente dell’HG3 era stato licenziato e si era rivolto al giudice del lavoro di Roma per invalidare il licenziamento intimatogli il 19 aprile 2004, con ogni conseguente risarcimento del danno, in subordine all’indennità supplementare di cui al contratto collettivo di lavoro di settore, con richiesta altresì di condanna della convenuta parte datoriale al risarcimento del danno alla salute, all’immagine professionale, al pagamento del bonus previsto dalla contrattazione individuale per l’anno 2001 e per il 2004, nonchè alla condanna al risarcimento del danno patrimoniale, da liquidarsi in misura pari al pregiudizio patito per essere stato l’attore asseritamente costretto a vendere la propria abitazione con perdita dei benefici di prima casa ed altro.

La domanda era stata rigettata in entrambi i gradi di merito e per questa ragione, l’ex dirigente aveva proposto ricorso per cassazione.

Il ricorso, però, è stato confezionato male, tanto che alla Corte non resta che dichiararne l’inammissibilità

Per paura di sbagliare, l’avvocato del ricorrente ha commesso il classico errore, cioè quello di assemblare gran parte del ricorso, riproducendo pedissequamente la motivazione della sentenza di primo grado, nonchè per intero la sentenza d’appello, ma senza debitamente chiarire i motivi posti a sostegno dell’interposto gravame, soprattutto per quanto concerne il quarto motivo relativo alla regolamento delle spese di primo grado e alla loro liquidazione, laddove in effetti si assume la loro confutazione esclusivamente in base alla complessiva riforma chiesta con l’atto di appello. Insomma un eccesso di autosufficienza.

Come già ribadito da Cass. sez. un. civ. n. 5698 – 11/04/2012, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c. n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto – anche quello di cui non occorre sia informata – la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. Di conseguenza, nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale in caratteri minuscoli di una serie di atti processuali: sentenza di primo grado, comparsa di risposta in appello, comparsa successiva alla riassunzione a seguito dell’interruzione, sentenza d’appello ove mancava del tutto il momento di sintesi funzionale, mentre l’illustrazione dei motivi non consentiva di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi. Conforme Cass. 6 civ. – 3, ordinanza n. 593 – 11/01/2013. In senso analogo, v. anche Cass. 6 civ. – 5, n. 10244 del 02/05/2013, n. 17002 del 09/07/2013, id. n. 26277 del 22/11/2013 – responsabilità professionale dell’avvocato.

Altro “vizio”, ormai classico, è quello di introdurre il vizio motivazionale surrettiziamente, non rispettando la nuova formulazione dell’art. 360 n. 5. La norma, come modificata dal legislatore del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. sez. un. civ. n. 8053 del 7/4/2014, idem n. 8054/13. In senso conforme v. altresì Cass. civ. 6 – 3, ordinanza n. 21257 – 08/10/2014 e sentenza n. 23828 del 20/11/2015 – responsabilità professionale dell’avvocato).

Nel caso di specie, le anzidette censure di parte ricorrente appaiono inammissibili nell’ambito nei rigorosi limiti fissati dal citato art. 360, secondo la critica, appunto vincolata, ivi ammessa, alla stregua di quanto motivatamente e dettagliatamente accertato e di conseguenza valutato dalla competente Corte di merito, su specifiche circostanze in netto contrasto con il fatto del cui mancato esame si duole il ricorrente.

In tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (v. altresì Cass. sez. 6 – 5, n. 91 del 7/1/2014, secondo cui per l’effetto la Corte di Cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. Conformi Cass., n. 15489 del 2007 e n. 5024 del 28/03/2012. V. altresì Cass. 1 civ. n. 1754 del 26/01/2007, secondo cui il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti. Conforme Cass. n. 3881 del 2006. V. ancora Cass. n. 7394 del 26/03/2010, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. In senso analogo v. anche Cass. n. 6064 del 2008 e n. 5066 del 5/03/2007 responsabilità professionale dell’avvocato).

Lo stesso cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio -, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 3 civ. n. 11892 del 10/06/2016).

Da qui la pronuncia di inammissibilità del ricorso con conseguente (pesante) condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti del controricorrente. Spese che, ovviamente, non potranno che ricadere sul difensore del ricorrente, visto che la tecnica di predisposizione dell’atto non ha nulla a che vedere con il merito del ricorso.

Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.

La supervisione del ricorso per cassazione.

Contatti.


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:


2 commenti:

  1. Paola

    Siete esperto in fase esecutiva della condanna?
    Misure alternative al carcere ?
    Siete iscritto al gratuito patrocinio?



Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*