In risposta ad una ordinanza del Tribunale di Varese in tema di attestazione di conformità ex art. 9, comma 1-bis l. 53/1994

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Il Tribunale di Varese, con ordinanza del 30/07/2015, ha sorprendentemente dichiarato la nullità di una notificazione telematica a causa della asserita nullità dell’attestazione di conformità apposta sulla stampa dei file notificati, ex art. 9, comma 1-bis, l. 53/1994.
Prima di esaminare il provvedimento appare opportuno soffermarsi sulla fattispecie concreta e poi su quella astratta.

LA FATTISPECIE CONCRETA
In un procedimento cautelare, il ricorrente si è avvalso della facoltà di notificare telematicamente il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza.
Al fine di dimostrare la ritualità della notifica, il difensore ha stampato i file relativi alla notifica e (sembrerebbe) vi ha apposto questa attestazione di conformità ex art. 9, comma 1bis, l. 53/1994:

“ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16 quater D.L. 18 ottobre n 179 aggiunto al comma 19 dell’art. 1 L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dall’art. 23 comma 1 del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta”.

Il Giudice varesino, in assenza della parte intimata, ha scrutinato tanto la ritualità della notifica, quanto la correttezza dell’attestazione di conformità, giungendo a dichiarare la nullità della prima, per vizio della seconda.

IL QUADRO NORMATIVO
Alle notifiche telematiche il difensore può procedere ex art. 3-bis, l. 53/1994, rispettando le seguenti prescrizioni:

– l’indirizzo del mittente e del destinatario debbono risultare da pubblici elenchi;
– il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»;
– la notifica deve essere accompagnata da una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata che deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2;
h) l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo per le notificazioni effettuate in corso di procedimento.

Il comma 3 dell’art. 3-bis citato stabilisce che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

La generazione della ricevuta di consegna da parte del gestore dell’indirizzo PEC del destinatario, pertanto, costituisce prova dell’avvenuta consegna del messaggio.

Ovviamente, là dove il destinatario non si costituisca in giudizio, il notificante ha l’onere di dimostrare di avere correttamente eseguito la notifica. Questa dimostrazione può avvenire in due modi differenti:

a) depositando telematicamente le ricevute di accettazione e consegna (in formato .msg o .eml);
b) estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata (cioè stampandolo), dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Ed è proprio questa seconda modalità quella utilizzata dal difensore del ricorrente nel caso deciso dal Tribunale di Varese.

IL CONTENUTO DELL’ORDINANZA
Il Tribunale esordisce affermando che “come già affermato più volte da questo Tribunale in precedenti pronunce non essendo possibile, in virtù dell’attuale stato della tecnica, operare un riscontro dei dati associati alla notifica effettuata nelle suddette forme direttamente a mezzo del sistema informatico, la validazione della regolarità della notificazione passa necessariamente dalla produzione in giudizio a cura del notificante di copia analogica del documento informatico trasmesso in via telematica e della corretta attestazione di conformità della copia all’originale per come è prescritta dall’art. 9 comma 1 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53”.

In altre parole, secondo il Giudice varesino lo “stato delle tecnica” non permetterebbe oggi di verificare la bontà di una notifica telematica se non fiduciariamente, in base cioè alla attestazione fatta dall’avvocato.

L’affermazione è davvero sorprendente. In altre parole, il legislatore avrebbe introdotto nell’ordinamento un articolato sistema, quello della posta elettronica certificata, tecnicamente monco, in quanto sarebbe indimostrabile la consegna di un messaggio all’indirizzo PEC del destinatario, se non attraverso l’attestazione cartacea fatta dal difensore.

Le cose stanno molto diversamente. La dimostrazione dell’avvenuta regolare consegna al gestore di posta elettronica del destinatario e da questi alla casella postale di destinazione è dimostrata da un file, la ricevuta di consegna, generata dallo stesso gestore.

L’estrazione su supporto analogico è una modalità residuale, da utilizzare “qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato” (ex art. 9, comma 1-bis, l. 53/1994). Magari, il Tribunale avrebbe dovuto interrogarsi sul significato da dare a questo incipit e se cioè, come da alcuni sostenuto, all’estrazione non si possa procedere ogni qual volta sia possibile depositare i file relativi alla notifica, circostanza questa oggi sempre possibile avanti ai tribunali e alle corti d’appello ex d.l. 83/2015.

Ma questo punto non viene affrontato dal Tribunale, probabilmente per la ragione che a suo avviso “allo stato della tecnica” non è possibile dare la dimostrazione della notificazione telematica.

Una volta stabilito che la dimostrazione della avvenuta notifica telematica va data con la stampa, il Tribunale passa a valutare la regolarità dell’attestazione apposta sul cartaceo. E qui avviene di nuovo qualcosa di sorprendente. Difatti, il Giudice varesino afferma che l’attestazione di conformità deve contenere il riferimento al formato del documento; alla tipologia di firma utilizzata; alla validità dell’eventuale certificato associato alla firma e all’esistenza di una marca temporale.

Poiché nessuna norma impone di inserire detti elementi nell’attestazione di conformità, il Tribunale si preoccupa di specificare che a ciò si arriva attraverso l’inciso “tutte le sue componenti” inserito nell’art. 23, comma 1 del CAD. Detta norma, infatti, stabilisce che “le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Portando all’assurdo il ragionamento del Tribunale di Varese bisognerebbe concludere che l’elencazione fatta dallo stesso non è esaustiva e non rispetta la norma di legge. Difatti, se vogliamo inserire “tutte le sue componenti” non possiamo omettere di considerare anche la dimensione del file, la data della sua creazione, della sua modifica, dell’ultimo accesso, il numero di bit di cui è composto, il numero di parole, di caratteri, di righe, il programma con cui è stato creato e così via.

Perché solo quattro informazioni e non tutte?

Invero, a noi pare evidente che quando si attesta che una stampa è conforme ad un file, senza null’altro specificare, si attesta la conformità integrale a quel file e quindi di tutte le sue componenti.

Ma gli errori del Giudice varesino non finiscono qui, perché dalla asserita nullità dell’attestazione di conformità ex art. 9, comma 1-bis, lo stesso fa discendere la nullità della notificazione, così violando quanto disposto dall’art. 159, secondo comma, c.p.c., secondo cui “la nullità di una parte non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti”. Ora, è evidente a tutti che la notificazione non ha nulla a che vedere con la conformità di una stampa ai file relativi alla notificazione stessa, potendo la prima essere perfettamente regolare e la seconda viziata. I vizi dell’attestazione di cui all’art. 9, comma 1-bis non sono collegati alla notifica e dunque non riverberano i loro effetti sulla regolarità della stessa. Ben avrebbe potuto il giudice invitare la parte a regolarizzare l’attestazione di conformità, senza che a ciò osti quanto stabilito dall’art. 11 l. 53/1994, perché è evidente che qui non ci troviamo di fronte ad un vizio della notifica ma, al più, ad una irregolarità della dichiarazione di conformità dei file stampati rispetto a quelli notificati.

In conclusione, non condividiamo nulla di questa ordinanza emessa dal Tribunale di Varese, posto che è certamente possibile dare la dimostrazione della notifica telematica anche attraverso la produzione dei file; il riferimento a “tutte le componenti dell’originale” non sta a significare che il difensore debba specificare i caratteri tecnici dei file notificati; l’attestazione è indipendente dalla notifica e dunque eventuali vizi della prima non si ripercuotono sulla seconda.

Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA
ORDINANZA FUORI UDIENZA
*********************************
PROCEDIMENTO R.G.***
***
PARTE RICORRENTE
***
PARTE RESISTENTE

Il Giudice
Sciogliendo la riserva che precede;
letti gli atti e i documenti di causa;

considerato
che ai sensi della norma appena citata “… qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3 bis, L’avvocato estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art. 23 comma 1, del DLGS 7 marzo 2005, n. 82”;
che in base a quanto previsto da tale ultima norma “… le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le suoi componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”;
che la norma in parola richiede che l’attestazione di conformità della copia analogica dell’originale prenda in considerazione “tutte le sue componenti” e tale precisazione è opportuna e necessaria in quanto, in caso contrario non vi sarebbe alcuna possibilità di riferire con sufficiente grado di certezza un documento cartaceo al file da cui è stato estratto per immagine;
che, in particolare, poiché le componenti dei distinti files – email contenente gli atti notificati e ricevute di avvenuta accettazione/consegna – di cui si compone una notifica effettuata in via telematica ai sensi dell’art. 3 bis della L. 21 gennaio 1994 n. 53 che permettono una sua identificazione a mezzo dei documenti cartacei estratti vanno almeno individuate:
– nel formato del documento;
– nella tipologia di firma cui è sottoscritto;
– nello stato di validità dell’eventuale certificato associato alla firma;
– nell’esistenza di una marca temporale;
è necessario che il difensore rilasci un’attestazione con la quale sotto la propria responsabilità dia atto almeno di tali elementi;
che nel caso di specie i documenti informatici che devono essere oggetto dell’attività assertiva del notificante sono costituiti ai sensi dell’art. 9 comma 1 bis della L. 21 gennaio 1994 n. 53 dal messaggio di posta elettronica certificata dei suoi allegati e dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna;
che, pertanto, va escluso che l’attestazione possa genericamente essere del seguente tenore: “ ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16 quater D.L. 18 ottobre n 179 aggiunto al comma 19 dell’art. 1 L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dall’art. 23 comma 1 del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. Si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta. Questa testata è stata sottoscritta come a latere”.
Invero, gli elementi indicati come necessari difettano totalmente – non essendo nemmeno indicato il formato del documento oggetto di attestazione e di conseguenza non e possibile l’individuazione dei detto originale come documento informatico distinguibile da altri da cui può essere estratta un’immagine similare, in quanto non vi è alcun riferimento specifico al documento;
dichiara
la nullità della notificazione del ricorso per sequestro e del decreto di fissazione udienza effettuata a ***
dispone la rinnovazione della formalità di notifica, fissando all’uopo termine perentorio fino al ***;
rinvia
La procedura in prosieguo all’udienza del *** ore ***.
Sì comunichi.

Varese, 30/07/2015
Il Giudice


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


3 commenti:

  1. Manuel

    Buongiorno, la ringrazio per i Suoi esaurienti ed interessanti articoli. Tuttavia, mi risulta che a seguito delle modifiche consolidate con la L. 114/2014 l’Avvocato possa procedere alla notifiche a mezzo PEC anche senza aver ottenuto l’autorizzazione prevista dall’art. 7 della L. 53 del 1994 (rimane necessario solo per le notifiche in proprio via posta).
    Cordialità

  2. Manuel

    Ad ogni modo condivido l’assurdità della pronuncia! Speriamo che le altre corti di merito non seguano lo stesso orientamento.



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