La riposta è SI.
Il primo comma dell’art. 2705 stabilisce che “Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata, se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo”.
Quid juris nel caso di telegramma dettato telefonicamente?
La Corte di Cassazione (v. sent. 23882/2006) ha affermato diverse volte che non sussiste alcun ostacolo giuridico nè all’affermazione dell‘equivalenza, sul piano dell’efficacia probatoria, del telegramma dettato per telefono all’operatore a quello spedito tramite un ufficio telegrafico, nè ad una applicazione estensiva del dato normativo dell’art. 2705 c.c..
In tema di licenziamento, ad esempio, è stato affermato che la dichiarazione di recesso va attribuita al soggetto che nel testo del telegramma risulti l’autore di detta dichiarazione – nonostante la mancanza, di sottoscrizione – sempre che siano state rispettate le vigenti norme postali.
In questo caso, come in quello di telegramma spedito a mezzo di un ufficio telegrafico, si tratterà di fornire la prova dell’incarico a consegnare (o dell’avvenuta consegna): prova che potrà essere offerta con ogni mezzo, anche fornendo elementi indiziari, precisi e concordanti, intesi a delineare presunzioni a favore della situazione allegata (cfr. in tali sensi: Cass. 30 ottobre 2000 n. 14297, cui adde al riguardo tra le altre: Cass. 23 dicembre 2003 n. 19689 e più di recente Cass. 17 maggio 2005 n. 10291, sempre per l’assunto che la dimostrazione delle condizioni richieste dall’art. 2705 c.c. perchè il documento abbia efficacia probatoria della scrittura privata, qualora vi sia contestazione da controparte, deve essere operata attraverso la prova – anche per presunzioni – della consegna del telegramma all’ufficio, postale oppure dalla sottoscrizione da parte del mittente).


Gentile avvocato Minardi,
con riferimento a quanto da Lei spiegato, vorrei chiederLe come posso dimostrare l’avvenuta consegna di un telegramma telefonico che mi era servito per informare la controparte dell’avvenuta accettazione della sua proposta per l’acquisto di un immobile. L’opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento della provvigione da parte della controparte si basa proprio sulla circostanza che non avrebbe avuto notizia dell’accettazione della proposta.
Grazie per l’aiuto!
Daniele