Il TAR del Molise dice no al decreto “Gelmini” sull’accorpamento delle classi.

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IL D.P.R. N. 81/2009  NON SI APPLICA IN CARENZA DI AULE IDONEE SOTTO IL PROFILO IGIENICO-SANITARIO

Con ordinanza n. 163 del 31 agosto 2011, il Tar Molise ha sospeso il provvedimento del 24 giugno 2011, con cui l’Ufficio scolastico regionale del Molise aveva proceduto ad accorpare la ex classe V ginnasio, sez. D, del Liceo classico “M. Pagano” di Campobasso alle altre sezioni, eliminando di fatto – per l’anno scolastico 2011/2012 – la stessa sezione D per la classe I e prevedendo, di conseguenza, esclusivamente tre prime classi liceali, ciascuna con 29 alunni.

Il provvedimento è stato impugnato dai genitori degli alunni che avevano frequentato, nello scorso anno scolastico, la sezione D del V ginnasio, per scongiurare il pericolo della soppressione della classe.

Il pericolo è stato effettivamente scongiurato, in quanto i giudici amministrativi hanno riconosciuto che il provvedimento, disposto in virtù del D.P.R. 20 marzo 2009 n.81, non rispetta le norme igieniche e di sicurezza in conseguenza del sovraffollamento delle classi.

Nell’ordinanza, è stato ribadito il fondamentale onere a carico dell’Ufficio scolastico regionale di verificare preventivamente – in sede di dimensionamento delle classi – il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, pur in presenza di possibili inadempienze imputabili alla Provincia, quale ente responsabile della manutenzione degli immobili scolastici.

In definitiva, le norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, di cui al Decreto Gelmini del 2009, devono essere comunque coordinate con la normativa in materia di edilizia scolastica.

L’accorpamento disposto dall’Amministrazione scolastica contrastava, invero, con le norme contenute nel D.M. 18 dicembre 1975, norme ancora in vigore in quanto richiamate dall’art. 5, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Nel decreto ministeriale si stabiliscono, tra l’altro, tenendo conto di requisiti igienico-sanitari, il numero massimo di alunni per aula, cioè 25, e le superfici necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche nelle aule: nella scuola secondaria di secondo grado, la superficie minima è di 1,96 mq per alunno.

E’ evidente che il provvedimento dell’Ufficio scolastico – che avrebbe consentito la formazione di tre classi con 29 alunni – si pone in palese contrasto con i parametri e le condizioni minime di igiene e sicurezza scolastica normativamente richieste.

Condizioni che – come ha sancito chiaramente il Tribunale amministrativo – devono essere necessariamente rispettate.

La decisione del Tar Molise costituisce un importante precedente nella materia ed assurge a modello di riferimento per l’ applicazione di criteri e parametri nel dimensionamento delle classi.

Avv. Marcella Ceniccola


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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