Il ricorso per cassazione in caso di inammissibilità dell’appello ex art. 348bis c.p.c.

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Che l’impugnazione della sentenza di primo grado in Cassazione, in caso di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis, sarebbe stata una strada piena di insidie c’era da aspettarselo. Nulla in Cassazione è semplice, nemmeno la preparazione del fascicolo, come ho già scritto.

Insidie riguardano l’oggetto della impugnazione che talvolta è proprio l’ordinanza di secondo grado e ciò sia quando essa contenga vizi propri (perlomeno certi vizi), sia quando la motivazione sviluppi argomenti diversi rispetto a quelli fatti propri nella sentenza di primo grado. In tal caso solo apparentemente ci troviamo di fronte ad una ordinanza di inammissibilità.

Ancora. Non si pensi di andare a censurare la sentenza di primo grado senza assicurarsi di aver dimostrato che sulla questione non è sceso il giudicato. Come? Riportando chiaramente i motivi contenuti nell’atto di appello.

Altra insidia riguarda il termine di impugnazione che, nel caso di impugnazione congiunta della sentenza e della ordinanza, è sempre di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero dalla notificazione se anteriore.

Sempre con riferimento agli aspetti strettamente procedurali, bisogna ricordarsi di produrre la copia autentica di tutti i provvedimenti, ivi compresa la comunicazione della cancelleria del giudice di appello, ciò al fine di verificare la tempestività della impugnazione.

Queste, solo per citarne alcune.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


Un commento:

  1. Josefus

    Infatti la Cassazione afferma che anche chi non effettua nessun tipo di gestione nell”ambito dell”associazione non riconosciuta, per il solo fatto di esserne il Presidente risponde patrimonialmente e personalmente per i debiti della stessa. Quindi da un lato si chiede particolare attenzione e vigilanza prima di accettare la carica di Presidente di un”associazione non riconosciuta, dall”altro ci si deve preoccupare di come tutelare, in proposito, il proprio patrimonio.  gluten free diet



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