Il nuovo procedimento ex legge Pinto (equa riparazione)

Mirco Minardi

IL NUOVO PROCEDIMENTO EX LEGGE PINTO

(Legge n. 89/2001 e successive modifiche)

 

I DANNI INDENNIZZABILI

  • Patrimoniali e non patrimoniali (art. 2).

II PRESUPPOSTI DEL PROCEDIMENTO

  • Il procedimento presupposto deve essere definito (cioè concluso con provvedimento passato in giudicato)[1] da non più di 6 mesi (art. 4).
  • Si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata, il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione (art. 2, co. 2 bis).
  • Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni (art. 2, co. 2 bis).
  • Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (art. 2, co. 2 bis).
  • Se nel complesso il procedimento è durato meno di 6 anni non si ha diritto a nessuna equa riparazione (art. 2, co. 2 ter)[2].

Tipologia del procedimento

Durata procedimenti

I grado

Non più di 3 anni

II grado

Non più di 2 anni

Legittimità

Non più di 1 anno

Esecuzione forzata

Non più di 3 anni

Procedure concorsuali

Non più di 6 anni

Durata complessiva procedimento

Non più di 6 anni

 

III GIUDICE COMPETENTE

  • La domanda si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell’ articolo 11 del codice di procedura penale, a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati, nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito[3] il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata (art. 3, co. 1).

 

Procedimento di merito presupposto

Corte d’Appello

Competente

Roma Perugia
Perugia Firenze
Firenze Genova
Genova Torino
Torino Milano
Milano Brescia
Brescia Venezia
Venezia Trento
Trento Trieste
Trieste Bologna
Bologna Ancona
Ancona L’Aquila
L’Aquila Campobasso
Campobasso Bari
Bari Lecce
Lecce Potenza
Potenza Catanzaro
Cagliari Roma
Palermo Caltanissetta
Caltanissetta Catania
Catania Messina
Messina Reggio Calabria;
Reggio Calabria Catanzaro
Catanzaro Salerno
Salerno Napoli
Napoli Roma

 

 

IV LEGITTIMAZIONE PASSIVA

  • Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze (art. 3, co. 2).

 

GIUDICE DEL PROCEDIMENTO PRESUPPOSTO LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Giudice ordinario Ministero della giustizia
Giudice militare Ministero della difesa
Altri casi Ministero dell’Economia e delle finanze

 

V PROCEDIMENTO

  • Il ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni, e, tanto l’originale quanto le copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore, che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax (art. 3, co. 1).
  • Unitamente al ricorso occorre produrre copia autentica (e dunque non è più sufficiente la copia semplice) di tutti gli atti, di tutti i verbali, di tutti i provvedimenti interinali e a definizione de procedimento. Se la domanda non è giustificata, il giudice invita la parte a provvedere entro un termine, scaduto il quale la domanda viene rigettata con decreto (art. 3, co. 3).
  • Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all’amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione (art. 3, co. 5).
  • Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento (art. 3, co. 5).
  • Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell’articolo 5 – ter (art. 3, co. 6).
  • Il ricorso e il decreto, a pena di inefficacia[4], devono essere notificati al Ministro legittimato entro 30 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria[5].
  • La notificazione del ricorso e del decreto rende improponibile l’opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente[6] (art. 5, co. 3).

 

VI FASE DELLA EVENTUALE OPPOSIZIONE

  • Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione (5 ter, 1° co.).
  • L’opposizione si propone con ricorso davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto (5 ter, 2° co.).
  • La corte d’appello provvede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e ss. c.p.c., ma del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato (5 ter, 3° co.).
  • L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’efficacia esecutiva del decreto opposto (5 ter, 4° co.).
  • La corte pronuncia, entro 4 mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo (5 ter, 5° co.).

 

VII INDENNIZZO

  • Nell’accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché’ quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (art. 2, co. 2). L’indennizzo è fissato tra un minimo ed un massimo (da € 500,00 a € 1500,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi).
  • L’equa riparazione è però esclusa: (a) in favore della parte soccombente condannata per responsabilità aggravata; (b) se la parte ha rifiutato senza giusto motivo la eventuale proposta conciliativa del giudice (ex art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c.) o del mediatore (art. 13, primo comma, primo periodo, d. lgs. 28/2010) in caso di accoglimento della domanda in misura corrispondente alla proposta; (c) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte; (d) quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’articolo 2-bis (3 anni primo grado, 2 il secondo, 1 nel giudizio di legittimità); (e) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento (art. 2, co. 2-quinquies).
  • Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa (art. 2, co. 2-quater).
  • L’indennizzo è determinato a norma dell’articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell’esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell’articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) della natura degli interessi coinvolti; d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte (art. 2, co. 2).
  • La misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1 dell’art. 2-bis, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (art. 2, co. 3).

 

VIII SANZIONE PROCESSUALE

  • In caso di domanda inammissibile o manifestamente infondata, il giudice[7] può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000 (5 quater).


[1] È questa una delle novità più salienti introdotte dal D.L. 83/2012.

[2] La norma, mi pare, deve essere interpretata nel senso che se il procedimento svoltosi con tutti i gradi previsti è durato meno di 6 anni, non si ha diritto all’equa riparazione anche se, ad esempio, il primo grado è durato un anno, mentre il secondo 3 e il giudizio di legittimità 2.  Non credo, infatti, che la norma possa interpretarsi nel senso che se il processo di primo grado è durato sei anni, e le parti non hanno proposto impugnazione, non si ha diritto all’equa riparazione.

[3] Pertanto, se la violazione riguarda il giudizio di cassazione, occorre comunque fare riferimento al luogo in cui si è svolto il giudizio di merito per individuare il giudice competente.

[4] In tal caso il ricorso non può essere ridepositato (art. 5, co. 2).

[5] E non quindi dalla comunicazione, con seri dubbi di costituzionalità.

[6] Pertanto la parte ricorrente insoddisfatta non deve notificare il ricorso, bensì direttamente opporlo.

[7] Sia il Presidente o un suo delegato, sia la corte d’appello.


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


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