A cura dell’Avv. Mirco Minardi
del foro di Ancona
I DANNI INDENNIZZABILI
- Patrimoniali e non patrimoniali (art. 2).
II PRESUPPOSTI DEL PROCEDIMENTO
- Il procedimento presupposto deve essere definito (cioè concluso con provvedimento passato in giudicato)[1] da non più di 6 mesi (art. 4).
- Si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata, il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione (art. 2, co. 2 bis).
- Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni (art. 2, co. 2 bis).
- Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (art. 2, co. 2 bis).
- Se nel complesso il procedimento è durato meno di 6 anni non si ha diritto a nessuna equa riparazione (art. 2, co. 2 ter)[2].
Tipologia del procedimento |
Durata procedimenti |
I grado |
Non più di 3 anni |
II grado |
Non più di 2 anni |
Legittimità |
Non più di 1 anno |
Esecuzione forzata |
Non più di 3 anni |
Procedure concorsuali |
Non più di 6 anni |
Durata complessiva procedimento |
Non più di 6 anni |
III GIUDICE COMPETENTE
La domanda si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell’ articolo 11 del codice di procedura penale, a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati, nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito[3] il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata (art. 3, co. 1).
Procedimento di merito presupposto |
Corte d’Appello Competente |
Roma | Perugia |
Perugia | Firenze |
Firenze | Genova |
Genova | Torino |
Torino | Milano |
Milano | Brescia |
Brescia | Venezia |
Venezia | Trento |
Trento | Trieste |
Trieste | Bologna |
Bologna | Ancona |
Ancona | L’Aquila |
L’Aquila | Campobasso |
Campobasso | Bari |
Bari | Lecce |
Lecce | Potenza |
Potenza | Catanzaro |
Cagliari | Roma |
Palermo | Caltanissetta |
Caltanissetta | Catania |
Catania | Messina |
Messina | Reggio Calabria; |
Reggio Calabria | Catanzaro |
Catanzaro | Salerno |
Salerno | Napoli |
Napoli | Roma |
IV LEGITTIMAZIONE PASSIVA
- Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze (art. 3, co. 2).
GIUDICE DEL PROCEDIMENTO PRESUPPOSTO | LEGITTIMAZIONE PASSIVA |
Giudice ordinario | Ministero della giustizia |
Giudice militare | Ministero della difesa |
Altri casi | Ministero dell’Economia e delle finanze |
V PROCEDIMENTO
- Il ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni, e, tanto l’originale quanto le copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore, che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax (art. 3, co. 1).
- Unitamente al ricorso occorre produrre copia autentica (e dunque non è più sufficiente la copia semplice) di tutti gli atti, di tutti i verbali, di tutti i provvedimenti interinali e a definizione de procedimento. Se la domanda non è giustificata, il giudice invita la parte a provvedere entro un termine, scaduto il quale la domanda viene rigettata con decreto (art. 3, co. 3).
- Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all’amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione (art. 3, co. 5).
- Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento (art. 3, co. 5).
- Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell’articolo 5 – ter (art. 3, co. 6).
- Il ricorso e il decreto, a pena di inefficacia[4], devono essere notificati al Ministro legittimato entro 30 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria[5].
- La notificazione del ricorso e del decreto rende improponibile l’opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente[6] (art. 5, co. 3).
VI FASE DELLA EVENTUALE OPPOSIZIONE
- Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione (5 ter, 1° co.).
- L’opposizione si propone con ricorso davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto (5 ter, 2° co.).
- La corte d’appello provvede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e ss. c.p.c., ma del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato (5 ter, 3° co.).
- L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’efficacia esecutiva del decreto opposto (5 ter, 4° co.).
- La corte pronuncia, entro 4 mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo (5 ter, 5° co.).
VII INDENNIZZO
- Nell’accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché’ quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (art. 2, co. 2). L’indennizzo è fissato tra un minimo ed un massimo (da € 500,00 a € 1500,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi).
- L’equa riparazione è però esclusa: (a) in favore della parte soccombente condannata per responsabilità aggravata; (b) se la parte ha rifiutato senza giusto motivo la eventuale proposta conciliativa del giudice (ex art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c.) o del mediatore (art. 13, primo comma, primo periodo, d. lgs. 28/2010) in caso di accoglimento della domanda in misura corrispondente alla proposta; (c) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte; (d) quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’articolo 2-bis (3 anni primo grado, 2 il secondo, 1 nel giudizio di legittimità); (e) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento (art. 2, co. 2-quinquies).
- Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa (art. 2, co. 2-quater).
- L’indennizzo è determinato a norma dell’articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell’esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell’articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) della natura degli interessi coinvolti; d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte (art. 2, co. 2).
- La misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1 dell’art. 2-bis, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (art. 2, co. 3).
VIII SANZIONE PROCESSUALE
- In caso di domanda inammissibile o manifestamente infondata, il giudice[7] può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000 (5 quater).
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LEGGE 24 marzo 2001, n. 89 (in Gazz. Uff., 3 aprile, n. 78). – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile. (PINTO)
Art.1
(omissis)
CAPO II
EQUA RIPARAZIONE
Art.2
(Diritto all’equa riparazione)
Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.
Nell’accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché’ quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (1).
2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (2).
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni (3).
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa (4).
2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell’articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all’articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
e) quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’articolo 2-bis.
f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento (6).
[ 3. Il giudice determina la riparazione a norma dell’articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione. ] (7)
(1) Comma sostituito dall’articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
(7) Comma abrogato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
Art.2 bis
(Misura dell’indennizzo) (1).
1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.
2. L’indennizzo è determinato a norma dell’articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:
a) dell’esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell’articolo 2;
b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.
3. La misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 55, comma 1, lettera b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
Art.3
(Procedimento) (1)
1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’ articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l’ articolo 125 del codice di procedura civile.
2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:
a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
4. Il presidente della corte d’appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Si applicano i primi due commi dell’ articolo 640 del codice di procedura civile.
5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all’amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell’articolo 5-ter.
7. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili.
(1) Articolo modificato dall’articolo 1, comma 1224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, successivamente, sostituito dall’articolo 55, comma 1, lettera c), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.
Art.4
(Termine di proponibilità) (1)
1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 55, comma 1, lettera d), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.
Art.5
(Notificazioni e comunicazioni) (1)
1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.
2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.
3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l’opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.
4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché’ ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 55, comma 1, lettera e), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.
Art.5 bis
(Gratuità del procedimento)
[ 1. Il procedimento di cui all’articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dall’imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario.] (1)
(1) Articolo inserito dall’articolo 2 del D.L. 11 marzo 2002, n. 28, e successivamente abrogato dall’articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
Art.5 ter
(Opposizione) (1)
1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.
2. L’opposizione si propone con ricorso davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l’ articolo 125 del codice di procedura civile.
3. La corte d’appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
4. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’efficacia esecutiva del decreto opposto.
5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.
(1) Articolo inserito dall’articolo 55, comma 1, lettera f), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.
Art.5 quater
(Sanzioni processuali) (1)
1. Con il decreto di cui all’ articolo 3, comma 4 , ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro10.000.
(1) Articolo inserito dall’articolo 55, comma 1, lettera f), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.
Art.6
(Norma transitoria)
1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all’articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d’appello deve contenere l’indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea (1).
2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell’articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.
(1) Il termine di cui al presente comma è prorogato al 18 aprile 2002 dall’articolo 1 del D.L. 12 ottobre 2001, n. 370.
Art.7
(Disposizioni finanziarie)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[1] È questa una delle novità più salienti introdotte dal D.L. 83/2012.
[2] La norma, mi pare, deve essere interpretata nel senso che se il procedimento svoltosi con tutti i gradi previsti è durato meno di 6 anni, non si ha diritto all’equa riparazione anche se, ad esempio, il primo grado è durato un anno, mentre il secondo 3 e il giudizio di legittimità 2. Non credo, infatti, che la norma possa interpretarsi nel senso che se il processo di primo grado è durato sei anni, e le parti non hanno proposto impugnazione, non si ha diritto all’equa riparazione.
[3] Pertanto, se la violazione riguarda il giudizio di cassazione, occorre comunque fare riferimento al luogo in cui si è svolto il giudizio di merito per individuare il giudice competente.
[4] In tal caso il ricorso non può essere ridepositato (art. 5, co. 2).
[5] E non quindi dalla comunicazione, con seri dubbi di costituzionalità.
[6] Pertanto la parte ricorrente insoddisfatta non deve notificare il ricorso, bensì direttamente opporlo.
[7] Sia il Presidente o un suo delegato, sia la corte d’appello.
Gentile collega, ho proposto un ricorso per equa riparazione innanzi alla Corte di Appello di Salerno per un giudizio che si è concluso in primo grado, con sentenza non notificata e passata in giudicato, che ha avuto una durata complessiva di 5 anni. La Corte ha provveduto al rigetto del ricorso ritenendo non sussitenti i presuposti per il riconoscimento del diritto ai sensi dell’art. 2, comma 2-ter, della legge n.89 del 2001. Ritieni condivisibile tale decisione? Sei a conoscenza dell’orientamento delle altre Corti sul punto? Cordiali saluti.
bisognerebbe leggere la motivazione, così è difficile dare una risposta
La CDA di Napoli mi ha concesso il decreto ieri 31.7.2014 ed oggi 1.8.2014 la cancelleria non mi ha permesso di fare le copie conformi del ricorso e del decreto per la notifica in quanto non rientranti nelle competenze della sezione “feriale”.
Tale risposta è corretta? nel senso la notifica del ricorso e dell’ingiunzione soggiace alla sospensione feriale? il mio termine di 30 giorni dalla notifica decorrerà dal 16.9.2014.
Grazie mille
Se sono erede di una parte attrice (morta durante il processo) e chiusosi il procedimento, non mi viene notificata la sentenza, ma per mio scrupolo scopro della sentenza dopo i sei mesi (canonici), posso comunque procedere al domanda per equa riparazione?
@Raffaella: se sono passati 6 mesi dal giudicato no
anche per eccessiva lungaggine del procedimento Civile” di primo grado si ci può rivolgere a corte d’appello?o solo alla corte europea dei diritti dell’uomo a strasburgo ?