Il nuovo e già famigerato art. 91 c.p.c.: VERGOGNA!!

Mirco Minardi

Dicono che quella degli avvocati è una casta. Dicono che in Parlamento, essendo quella degli avvocati la figura professionale più numerosa, gli avvocati si fanno le leggi ad  personam.

Ora, parlare di casta quando gli albi contano oltre 250.000 iscritti, con immissione di decine di migliaia ogni anno, non è improprio, è una vera e propria stronzata (perdonate il linguaggio, ma è giunto il momento di alzare la voce con questa gente).

Quanto poi alle leggi favorevoli, io non le ho ancora viste. Al contrario, con il nuovo d.d.l. stabilità (bella parola per nascondere quello che è: una manovra finanziaria correttiva) è previsto un nuovo art. 91 il quale reciterà: “I compensi liquidati dal giudice e posti carico del soccombente non possono superare il valore effettivo della causa. I compensi non comprendono le spese”.

Questa norma non solo è anticostituzionale, ma è anche stupida.

E’ anticostituzionale perché di fatto si pone in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, impedendo un vero accesso alla giustizia nelle liti di modico valore, non potendo la parte essere realmente ristorata del danno.

Basta un esempio. Tra i miei clienti ci sono piccole ditte che fanno manutenzione di caldaie e condizionatori. L’importo delle fatture è in genere di poche centinaia di euro, mai più di duecento.

A questo punto dovrò dire loro: “senti, sappi che se vinciamo il giudice ci riconoscerà a titolo di spese legali un massimo di 150 euro. Siccome io non ho studiato per chiedere l’elemosina; siccome io se sbaglio ti devo risarcire i danni; siccome io devo mandare avanti uno studio legale con tutto ciò che ne consegue; siccome io con quei 150 euro ci devo pagare le tasse e quindi ciò significa che tolti tutti i balzelli mi restano se va bene 60 euro, sappi che per una causa con prove testimoniali e ctu io voglio almeno 1000 euro”.

A questo punto il cliente dirà: “se vinco perdo 850,00 euro. Se non faccio la causa perdo 150 euro. Se perdo, perdo 300 euro. Mi sa che mi conviene non fare la causa”.

Dicevo che la norma è anche stupida. Le spese legali servono anche per scoraggiare condotte dilatorie, resistenze in giudizio in mala fede e pretestuose. Ora, se io debitore so che il mio rischio è basso, che nella peggiore delle ipotesi le spese legali non supereranno la sorte, perché non tentare? Ma soprattutto: se so che il creditore non agirà mai, perché pagare???

Cerchiamo di capire a chi giova questa norma. Perché in una manovra correttiva ipocriticamente chiamata legge di stabilità si inserisce una norma del genere? Non è per caso che il Governo abbia deciso di abbassare i costi della P.A., ad esempio nei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative? Quale persona impugnerà una sanzione amministrativa sapendo che se vincerà non otterrà mai una sentenza che coprirà le spese legali? Insomma, anche il Governo Monti si fa le leggi ad personam, anche se in questo caso la persona è lo Stato apparato.

Oppure devo pensare che si sia voluto tutelare i grandi gestori di servizi (telefonica, utenze, ecc.)?

A proposito: ma se chiamo un idraulico che mi sostituisce una guarnizione da 5 euro, sono tenuto a dargli 10 euro in tutto?

 


Share
Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


Un commento:

  1. Federico

    Scusa, Mirko,

    ma la norma di cui parli è molto diversa da quella (scandalosa) approvata lo scorso dicembre con decreto legge, convertito in legge nel febbraio 2012? Già da allora, l’art. 91/4 CPC, prevede che “nelle cause previste dall’art. 82, primo comma (cause con valore non eccedente 1.100,00 euro), le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”.
    C’è da sentirsi male: chi impugnerà più una multa? (sorridono i Comuni). Chi adirà il giudice per crediti di modico valore? (sorridono i debitori). MAH…
    Federico



Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*