Giudizio d’appello, udienza di PC. La Corte assegna i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il primo termine scadeva il 26/5/2003, sennonchè la sentenza viene deliberata il 21/5/2003, prima del deposito delle comparse conclusionali.
Il soccombente ricorre in Cassazione eccependo la violazione degli artt. 101, 190, 352 c.p.c. e 3 e 24 della Costituzione.
La Corte accoglie il ricorso affermando il seguente principio di diritto:
E’ nulla, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati ex art. 190 c.p.c., impedendo in tal modo al difensore della parte di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa.
Secondo il Collegio, il principio del contraddittorio non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo e, quindi, anche con riferimento ad ogni atto o provvedimento ordinatorio, in relazione al quale si ponga l’esigenza di assicurare la presenza in causa e la diretta difesa di tutti gli interessati alla lite.
Viola quindi il detto principio, determinando la nullità della sentenza emessa, il giudice che decida la causa prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati, ex art. 190 c.p.c., impedendo, in tal modo al procuratore di una parte di svolgere nella sua completezza il proprio diritto di difesa e ciò senza che, ai fini della deduzione della nullità con il mezzo di impugnazione, la parte sia onerata di indicare se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto svolgere ove le fosse stato consentito il deposito della conclusionale.
La norma di cui al citato art. 190 c.p.c.. descrive un modo di svolgimento della fase di decisione della causa, la cui mancata osservanza da luogo a nullità del procedimento (art. 156 c.p.c., comma 2) e della sentenza (art. 159, comma 1), perchè l’illustrazione delle conclusioni, che i difensori fanno nelle comparse, e le osservazioni che possono contrapporvi nelle repliche rappresentano un complemento dell’esercizio del diritto di difesa nel contraddittorio tra le parti (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 18/10/2005 n. 20142; 8/8/2003 n. 11949; 18/5/2001 n. 6817; 23/5/2000 n. 6737; 2/7/1998 n. 6476).
Cassazione civile , sez. II, 03 giugno 2008, n. 14657
Diritto
Con il primo motivo di ricorso l’avvocato P. denuncia violazione degli artt. 101, 190, 352 c.p.c., artt. 3 e 24 Cost., nonchè violazione del principio del contraddittorio. Deduce il ricorrente che la corte di appello ha deliberato la sentenza il 21/5/2003, ossia cinque giorni prima della scadenza dei termini assegnati a norma dell’art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale. La corte di merito ha quindi pronunciato la sentenza senza esaminare gli scritti conclusivi.
Il motivo è fondato.
Dalla lettura degli atti processuali – attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) del vizio denunciato – e, in particolare, del verbale di udienza del 26/3/2003, nonchè da quanto riportato nella stessa sentenza impugnata, risulta che la corte di appello, alla indicata udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica. Tali termini scadevano, rispettivamente, il 26 maggio ed il 14 giugno 2003. La sentenza impugnata è stata invece deliberata dalla corte di appello, come precisato nel dispositivo di detta pronuncia, in data 21/5/2003 ossia prima dell’avvenuto deposito da parte del P. della comparsa conclusionale e della memoria di replica nel rispetto degli indicati termini.
Ciò posto va rilevato che. secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte al quale il Collegio presta convinta adesione, è nulla, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati ex art. 190 c.p.c., impedendo in tal modo al difensore della parte di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa. Il suddetto principio del contraddittorio non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo e, quindi, anche con riferimento ad ogni atto o provvedimento ordinatorio, in relazione al quale si ponga l’esigenza di assicurare la presenza in causa e la diretta difesa di tutti gli interessati alla lite. Viola quindi il detto principio, determinando la nullità della sentenza emessa, il giudice che decida la causa prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati, ex art. 190 c.p.c., impedendo, in tal modo al procuratore di una parte di svolgere nella sua completezza il proprio diritto di difesa e ciò senza che, ai fini della deduzione della nullità con il mezzo di impugnazione, la parte sia onerata di indicare se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto svolgere ove le fosse stato consentito il deposito della conclusionale. Si deve infatti ritenere che la norma di cui al citato art. 190 c.p.c.. descriva un modo di svolgimento della fase di decisione della causa, la cui mancata osservanza da luogo a nullità del procedimento (art. 156 c.p.c., comma 2) e della sentenza (art. 159, comma 1), perchè l’illustrazione delle conclusioni, che i difensori fanno nelle comparse, e le osservazioni che possono contrapporvi nelle repliche rappresentano un complemento dell’esercizio del diritto di difesa nel contraddittorio tra le parti (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 18/10/2005 n. 20142; 8/8/2003 n. 11949; 18/5/2001 n. 6817; 23/5/2000 n. 6737; 2/7/1998 n. 6476).
Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto – con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi – e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma che, in applicazione del principio di diritto innanzi enunciato, una volta riassunto il giudizio, provvedere alla eliminazione delle conseguenze della rilevata nullità ferme le conclusioni assunte dalle parti all’udienza del 26/3/2003. Al giudice di rinvio si rimette la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2008

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