Il dovere di custodire la cosa – e la conseguente responsabilità -, si applica anche quando la consegna è strumentale all’esecuzione di un lavoro sulla cosa stessa?

Mirco Minardi

Tizio porta la sua fiammante Mercedes in un autolavaggio, ma, ahimè, al suo ritorno scopre che è stata rubata. Il titolare dell’autolavaggio si difende affermando che le chiavi dell’auto erano state poste in un armadietto chiuso a chiave, forzato dal ladro.

Nel frattempo l’assicurazione paga Tizio, ed agisce in rivalsa nei confronti dell’autolavaggio che vince in primo grado, ma soccombe in appello.

Ricorre quindi in Cassazione il titolare dell’autolavaggio, ma la Corte respinge il ricorso atteso che:

  • La Corte di appello aveva correttamente applicato gli articoli 2222 e 1177 cod. civ., a norma dei quali, se il prestatore d’opera conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l’esecuzione della prestazione principale su di esso, assume anche l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, anche nel caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia (Cass. 7363/2000).
  • Quanto poi alla prova di aver adottato, nell’adempimento di tale obbligo accessorio, tutte le cautele suggerite dalla ordinaria diligenza, poiché questa è da rapportare al caso concreto, correttamente la Corte di merito aveva ritenuto che il gestore del servizio di distributore di carburante, ove necessariamente transitano persone sconosciute, si doveva rendere conto che il parcheggio di un’auto costosa – Mercedes C 200 Elegant – in un piazzale di servizio senza riporne le chiavi in un luogo chiuso, o almeno in un cassetto chiuso a chiave, anziché in una bacheca di un locale accessibile a chiunque, non costituiva cautela idonea a superare la colpa a suo carico (Cass. 12089/2007).

 

Cassazione civile, sez. III 18 settembre 2008, n. 23845Svolgimento del processo

 

Con citazione del 30 gennaio 2002 la SAI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovereto la s.n.c. Di P. P. chiedendone, in rivalsa ai sensi dell’art. 1916 cod. civ., la condanna al pagamento di lire 22 milioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, deducendo che Andrea R., proprio assicurato, aveva consegnato alla convenuta, esercente la gestione del distributore di benzina Agip, la sua autovettura Mercedes 200, per lavarla, ma, al momento del ritiro, dopo un’ora, l’auto era stata rubata mentre era parcheggiata sul piazzale del distributore, chiusa a chiave dal gestore, che aveva riposto la chiave in un armadietto posto nel locale della cassa, chiuso a chiave anch’esso, ma che era stato forzato e le chiavi erano state rubate.
La convenuta eccepiva di non rispondere del furto, che non le era imputabile perché aveva usato la diligenza del bonus paterfamilias in quanto al locale cassa si accedeva attraverso altro locale aperto al pubblico, e che il deposito, essendo gratuito, era da valutare con minor rigore.
Il Tribunale rigettava la domanda.
La Corte di appello di Trento, con sentenza del 21 luglio 2004, accoglieva invece la domanda sulle seguenti considerazioni: 1) se per l’esecuzione della prestazione principale è consegnato un bene, sorgono le obbligazioni accessorie della custodia e della riconsegna, proprie del contratto di deposito, con il conseguente dovere di diligenza nella custodia (art. 1177 cod. civ.); 2) se la cosa in custodia si perde o si distrugge la responsabilità viene meno soltanto per caso fortuito o forza maggiore, ma non per semplice furto, a meno che non sia commesso con violenza o minaccia alla persona, la cui prova è a carico del prestatore d’opera, il cui inadempimento è presunto a norma dell’art. 1218 cod. civ., superabile con la prova non solo del fatto del terzo, ma dell’assenza di colpa e dell’uso della diligenza per rimuovere l’ostacolo all’esatto adempimento; 3) il debitore, che è consapevole dell’esigenza di uno sforzo superiore a quello ordinario per garantire l’adempimento, è obbligato a compierlo, anche se supera l’ordinaria diligenza, altrimenti è in colpa; se invece non ne è consapevole, è tenuto soltanto allo sforzo del buon padre di famiglia; 4) il teste La Viola, che ha dichiarato esser stata la vettura del R. chiusa a chiave dopo il lavaggio e le chiavi custodite in un armadietto, situato dietro la scrivania dell’ufficio cassa, anch’esso chiuso a chiave, e che era stato forzato per prendere le chiavi soltanto dell’auto del R., non è credibile perché né al vicebrigadiere Cuffari all’atto del sopralluogo il gestore aveva mostrato che la bacheca ove era restata riposta la chiave fosse stata chiusa, né il Di P. all’atto della denuncia aveva riferito tale circostanza; 5) pertanto il Di P. non aveva provato che l’inadempimento all’obbligazione accessoria di custodire la cosa affidatagli per l’esecuzione dell’opera era dipeso da causa a lui non imputabile (art. 1218 cod. civ.), non configurando evento eccezionale ed imprevedibile il furto di un’auto parcheggiata in un piazzale pubblico o aperto al pubblico, privo di misure di sicurezza e vigilanza, non essendo sufficiente, ai fini dell’adempimento dell’obbligo della custodia, la conservazione della chiave dell’auto in una bacheca, non chiusa, all’interno dell’ufficio cassa della stazione di servizio, essendo noto che la mera chiusura del veicolo a chiave non è misura idonea ad evitarne il furto.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la s.n.c. Di P. P. cui resiste la Sai Fondiaria s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

omissis
2. Con il secondo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1218, 1776, 1768 e 1780 c.c.”.
Il principio di diritto affermato dalla sentenza impugnata secondo il quale le norme sul contratto di deposito sono applicabili soltanto nel caso in cui l’obbligo di custodia rappresenta l’obbligazione principale, altrimenti si applicano le norme sull’adempimento delle obbligazioni in generale, è illogico e paradossale perché al custode professionale, remunerato per il servizio, sarebbe applicabile l’art. 1780 cod. civ., con possibilità di esonero da responsabilità, mentre il custode occasionale non avrebbe tale possibilità e neppure di invocare l’art. 1768 cod. civ. secondo il quale, in caso di deposito gratuito, la responsabilità per la mancata riconsegna va valutata con minor rigore. Peraltro tra le norme delle obbligazioni vi è l’art. 1176 cod. civ. che impone al debitore la diligenza del buon padre di famiglia e che comporta, per il custode, che la valutazione della colpa va riferita al comportamento in relazione alla causa che ha reso impossibile la prestazione della riconsegna (art. 1768, primo comma, cod. civ. e art. 1780 cod. civ. che escludono la responsabilità del custode se l’impossibilità della riconsegna è conseguenza di un fatto non imputabile al custode). Escludere la normativa sul deposito, come ha statuito la sentenza impugnata, comporta escludere gli elementi di fatto da cui arguire se vi fu un deposito e se sia stato oneroso o gratuito e quindi non vi è possibilità di valutare con minor rigore la colpa del custode. Non si può pretendere che il gestore di una stazione di servizio installi un sistema di allarme o assuma un vigilante fisso e quindi la diligenza di chiudere la macchina a chiave e di custodire le chiavi in bacheca configura la diligenza del buon padre di famiglia e tali elementi di fatto non sono stati valutati.
Il motivo è infondato.
La Corte di appello, infatti, ha correttamente applicato alla fattispecie, in cui per il lavaggio dell’auto ne era stata concordata la consegna alla stazione di servizio Agip, e perciò il Di P. aveva consegnato le chiavi al gestore, gli articoli 2222 e 1177 cod. civ., a norma dei quali, se il prestatore d’opera conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l’esecuzione della prestazione principale su di esso, assume anche l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, anche nel caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia (Cass. 7363/2000).
Quanto poi alla prova di aver adottato, nell’adempimento di tale obbligo accessorio, tutte le cautele suggerite dalla ordinaria diligenza, poiché questa è da rapportare al caso concreto, correttamente la Corte di merito ha ritenuto che il gestore del servizio di distributore di carburante, ove necessariamente transitano persone sconosciute, si doveva rendere conto che il parcheggio di un’auto costosa – Mercedes C 200 Elegant – in un piazzale di servizio senza riporne le chiavi in un luogo chiuso, o almeno in un cassetto chiuso a chiave, anziché in una bacheca di un locale accessibile a chiunque, non costituiva cautela idonea a superare la colpa a suo carico (Cass. 12089/2007).
Pertanto il ricorso va rigettato.
Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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