Il 21 gennaio 2015 scrivevo per Altalex un articolo sull’elezione di domicilio e la posta elettronica certificata.
Evidenziavo che a seguito dell’introduzione del domicilio digitale, ex art. 16sexies d.l. 179/2012, la notifica in cancelleria sarebbe stata possibile solo in caso di mal funzionamento della PEC del difensore destinatario della notifica, qualora iscritto in altro circondario e non correttamente domiciliato nel comune sede di giudizio (ovvio, infatti, che in caso di procuratore intra circondario o di procuratore extra circondario correttamente domiciliato, il mal funzionamento della PEC non autorizzava (e autorizza) la notifica in cancelleria).
Sottolineavo l’irrilevanza dei seguenti fatti:
a) mancata indicazione della PEC nell’atto introduttivo
b) indicazione di una PEC diversa rispetto a quella inserita nel REGINDE
c) indicazione della PEC ai soli fini delle comunicazioni
Precisavo, però, la diversità di disciplina in relazione al ricorso per cassazione, vista la deroga espressa nello stesso art. 16sexies, il quale infatti “fa salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c.”. Qui il ricorrente ha l’onere o di eleggere domicilio in Roma, oppure di indicare il proprio indirizzo pec anche ai fini della notifica. In mancanza, il controricorso può essere notificato in Cancelleria.
La recente sentenza n. 17048/2017 conferma la bontà delle mie conclusioni. Nel caso di specie, il controricorrente aveva notificato la sentenza di secondo grado in cancelleria, in quanto il procuratore avversario non aveva eletto domicilio nel comune sede del giudizio di appello.
Tuttavia, al momento della notificazione della sentenza era già entrato in vigore l’art. 16sexies in materia di domicilio digitale. Pertanto, a prescindere da quanto dichiarato nell’atto introduttivo del giudizio di appello (ovvero di voler ricevere le sole comunicazioni), il notificante avrebbe dovuto utilizzare la PEC (o altro sistema); solo in caso di mal funzionamento avrebbe potuto notificare la sentenza mediante deposito in cancelleria.
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La supervisione del ricorso per cassazione.
Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 20/12/2016, dep.11/07/2017), n. 17048
1.1. Occorre anzitutto esaminare l’eccezione di tardività del ricorso formulata dal controricorrente.
L’eventuale fondatezza della stessa, infatti, comporterebbe l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la questione del giudicato va esaminata per prima, in quanto investe l’esistenza stessa del potere decisorio (cfr. Sez. U, Sentenza n. 15612 del 10/07/2006, Rv. 590180; Sez. 2, Ordinanza n. 15362 del 10/06/2008, Rv. 603865).
Il R. deduce che la sentenza d’appello è stata notificata alla Lario Impianti s.r.l. presso la cancelleria della Corte d’appello di Milano in data 11 giugno 2015 e che, pertanto, il termine per proporre ricorso per cassazione sarebbe scaduto il successivo 10 settembre, laddove il ricorso è stato effettivamente notificato in data 22 ottobre 2015. La notificazione presso la cancelleria si giustificherebbe in considerazione dell’omessa elezione, da parte della Lario Impianti s.r.l., di domicilio in (OMISSIS).
La società ricorrente sostiene, invece, che la controparte non avrebbe potuto notificare la sentenza presso la cancelleria della corte d’appello, avendo l’onere di procedere alla notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante in atti.
Il R. replica che, nell’atto di appello della Lario Impianti s.r.l., l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore era indicato solamente quale recapito per le comunicazioni di cancelleria (“…quali recapiti cui la Cancelleria potrà effettuare tutte le comunicazioni previste dalla Legge”) e che questa espressa puntualizzazione escludeva la possibilità di utilizzare il recapito elettronico anche per le notificazioni a cura di parte.
1.2. L’eccezione è infondata.
Infatti, la notificazione della sentenza impugnata alla Lario Impianti s.r.l. presso la cancelleria della corte d’appello è nulla e, di conseguenza, è inidonea a determinare la decorrenza del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 325 cod. proc. civ..
Il ricorso, notificato nei termini di cui all’art. 327 cod. proc. civ., è pertanto tempestivo.
1.3. La Lario Impianti s.r.l. ha eletto domicilio, ai fini del giudizio di appello, in Lecco.
Ricorrerebbero, dunque, le condizioni alle quali – ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, comma 2, (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore) – la Lario Impianti s.r.l. avrebbe dovuto considerarsi domiciliata ex lege presso la cancelleria della Corte d’appello di Milano.
Sennonchè la portata di tale disposizione in commento deve essere oggi raccordata con la disciplina del c.d. “domicilio telematico” e delle notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
Le Sezioni unite hanno infatti osservato che, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall’art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Sez. U, Sentenza n. 10143 del 20/06/2012, Rv. 622883).
1.4. Successive pronunce di questa Corte hanno tuttavia ridimensionato il rilievo della “elezione” (in senso improprio) del domicilio telematico. E’ stato affermato, infatti, che, mentre l’indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l’obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell’ipotesi in cui l’indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 25215 del 27/11/2014, Rv. 633275; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2133 del 03/02/2016, Rv. 638920, in motivazione).
Alla stregua del citato orientamento, il R. non avrebbe avuto alcun onere di notificare la sentenza a mezzo di PEC, giacchè il difensore della Lario Impianti s.r.l. aveva indicato il proprio indirizzo PEC solamente ai fini delle comunicazioni di cancelleria. Conseguentemente, la notificazione della sentenza presso la cancelleria della Corte d’appello di Milano sarebbe stata idonea a determinare il decorso del termine “breve” per l’impugnazione (art. 325 cod. proc. civ.).
Il citato orientamento traeva spunto dal tenore dell’art. 125 cod. proc. civ., comma 1, come modificato dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35-ter, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (c.d. Decreto sviluppo) secondo cui, negli atti di parte, “il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax”.
In epoca pressochè coeva, la L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), ha modificato anche l’art. 366 cod. proc. civ., in tema di giudizio di cassazione, prevedendo che il ricorrente debba eleggere domicilio in Roma ovvero indicare in ricorso l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine; in mancanza, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Questi interventi legislativi, evidentemente volti ad incentivare l’uso degli strumenti informatici nel processo civile, risultavano però scarsamente coordinati fra di loro e con le regole preesistenti in materia di notificazioni telematiche.
E’ in tale quadro normativo che si collocano le vicende processuali costituenti oggetto delle pronunce di questa Corte precedentemente citate.
1.5. Tali conclusioni, però, non sono più attuali.
Dopo tali pronunce, infatti, la disciplina delle notificazioni telematiche è stata ulteriormente modificata.
Anzitutto, l’art. 125 cod. proc. civ. è stato nuovamente rimaneggiato, ad opera del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari). La modifica è consistita, per l’appunto, nella soppressione dell’obbligo di indicare negli atti di parte l’indirizzo PEC del difensore.
Inoltre, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha aggiunto al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; c.d. Agenda digitale), l’art. 16-sexies, intitolato “Domicilio digitale”. La disposizione prevede che, “salvo quanto previsto dall’art. 366 cod. proc. civ., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-bis, nonchè dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.
Il menzionato D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6-bis (Codice dell’amministrazione digitale) prevede l’istituzione, presso il Ministero per lo sviluppo economico, di un pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L’indirizzo di posta elettronica certificata è “agganciato” in maniera univoca al codice fiscale del titolare.
In conclusione, oggi l’unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell’ordine di appartenenza.
In tal modo, l’art. 125 cod. proc. civ. è stato allineato alla normativa generale in materia di domicilio digitale. Il difensore non ha più l’obbligo di indicare negli atti di parte l’indirizzo di posta elettronica certificata, nè la facoltà di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio dell’ordine o di restringerne l’operatività alle sole comunicazioni di cancelleria. Il difensore deve indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale; ciò vale come criterio di univoca individuazione dell’utente SICID e consente, tramite il registro pubblico UNI-PEC, di risalire all’indirizzo di posta elettronica certificata.
1.6. Resta invece fermo il contenuto dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 2, che, limitatamente al giudizio di cassazione, che prevede la domiciliazione ex lege del difensore presso la cancelleria della Corte nel caso in cui non abbia eletto domicilio nel comune di Roma, nè abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica.
1.7. In conclusione, oggi ciascun avvocato è munito di un proprio “domicilio digitale”, conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e corrispondente all’indirizzo PEC che l’avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza e da questi è stato comunicato al Ministero della giustizia per l’inserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici.
Tale disciplina implica un considerevole ridimensionamento dell’ambito applicativo del R.D. n. 37 del 1934, art. 82.
Infatti, come si è visto, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria è oggi prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario. Nelle restanti ipotesi, ovverosia quando l’indirizzo PEC è disponibile, è fatto espresso divieto di procedere a notificazioni o comunicazioni presso la cancelleria, a prescindere dall’elezione o meno di un domicilio “fisico” nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa.
Residua, tuttavia, un ristretto margine di applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82. Si tratta del caso in cui l’uso della PEC è impossibile per causa non imputabile al destinatario. In tale ipotesi, le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni degli atti vanno effettuate nelle forme ordinarie, ai sensi degli artt. 136 ss. cod. proc. civ.: solamente in tale eventualità assume rilievo – ai fini del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 cit., comma 2, – l’omessa elezione del domicilio “fisico” nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario.
1.8. In conclusione, a seguito dell’introduzione dell’istituto del “domicilio digitale” previsto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-sexies (così come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), non è più possibile procedere – ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 – alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
1.9. Nel caso di specie, la notificazione della sentenza di appello presso la cancelleria della Corte d’appello di Milano è avvenuta in data 11 giugno 2015 e quindi successivamente all’introduzione nel nostro ordinamento processuale del “domicilio digitale”.
Consegue che la notificazione deve considerarsi nulla (non inesistente; v. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2174 del 27/01/2017, Rv. 642740), in quanto eseguita presso la cancelleria della corte d’appello nonostante il divieto posto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies cit..
Alla nullità della notificazione consegue l’inidoneità della stessa a far decorrere il termine di impugnazione di cui all’art. 325 cod. proc. civ., con la conseguenza che il ricorso proposto dalla Lario Impianti s.r.l. prima della scadenza del termine “lungo” previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. è tempestivo.
2. Verificata l’ammissibilità e la tempestività del ricorso, deve passarsi all’esame delle censure che esso muove alla sentenza impugnata.
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