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Alcuni punti da ricordare a proposito del controricorso in Cassazione:
- La partecipazione al giudizio di Cassazione è meramente facoltativa; nessun pregiudizio subisce il resistente che non si costituisce
- Per poter partecipare al contraddittorio il resistente deve notificare il controricorso entro i termini stabiliti
- Solo il controricorso valido, tempestivo consente il deposito della memoria ex art. 378
- Nel giudizio di Cassazione non si parla mai di contumacia, ma eventualmente di assenza
- In mancanza di controricorso o in presenza di controricorso invalido il resistente potrà partecipare alla discussione orale
- In assenza di controricorso, il resistente, per poter partecipare alla discussione, deve farsi rilasciare una procura ad hoc
- In caso di controricorso invalido o tardivamente notificato, la procura speciale abilita alla discussione orale
- La procura non va rilasciata in calce al ricorso notificato
- Non è necessario indicare i fatti, essendo sufficiente l’allegazione contenuta nel ricorso
- E’ invece necessario prendere posizione specifica sui motivi del ricorso principale
- Il principio di autosufficienza si applica anche al controricorso semplice (senza cioè impugnazione incidentale)
- E’ inammissibile un controricorso adesivo
- Il controricorso va notificato entro 40 giorni dalla notifica del ricorso incidentale (salvo postergazioni dovute alle festività)
- Il controricorso va notificato al domicilio eletto in Roma, all’indirizzo PEC indicato nel ricorso principale, oppure in Cancelleria
- E’ competente anche l’U.G. del luogo in cui è stato pronunciato il provvedimento impugnato
- Il controricorso deve essere notificato alla controparte, non potendosi considerare sufficiente il mero deposito presso la cancelleria (Cass. n. 25735/2014; Cass. n. 22928/2008).
- È sufficiente la notifica di unica copia del controricorso nel domicilio eletto dai più ricorrenti presso il comune difensore (Cass. n. 16959/2007; Cass. n. 6916/1998).
- In assenza di deposito il controricorso è inammissibile
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Mi sorge un dubbio. Se il controricorrente depositasse la copia conforme cartacea di quanto notificato telematicamente al ricorrente, andrebbe a sanare la mancata attestazione di conformità da parte del ricorrente stesso?
@Fabiola: a leggere certe sentenze parrebbe di sì
Non sono riuscito a trovare nulla che mi pacifichi definitivamente: il controricorso per cassazione va notificato al solo ricorrente oppure anche a tutte le altre parti del giudizio di appello?
Se non c’è impugnazione incidentale direi di no
la frase ” nessun pregiudizio subisce il resistente che non si costituisce” implica che non ci possano essere spese legali a carico del resistente, neanche legate ai gradi precedenti?
Buongiorno, approfitto.
Due domande, una facile, ma non per me, l’altra per Cassazionisti.
1) Controricorso, termine. Se la sentenza e’ notificata alle parti, mettiamo il 5 marzo, e mettiamo che il termine per impugnare sia quello previsto per le procedure fallimentari ovvero 30 giorni. Il ricorrente (quello che ha perso) notifica, quando vuole nei termini previsti, diciamo il 30 marzo. Eccoci alla domanda: i venti giorni per il controricorso ovvero per la notifica alla parte, scadono il 25 aprile (come credo io), ovvero 5 marzo data di notifica, piu’ 30 giorni per impugnare ( nel caso di fallimento) uguale 5 aprile e da qui 20 giorni, oppure i venti giorni partono dalla notifica e quindi il termine per il controricorso scadrebbe il 20 aprile?
2) Ipotesi di ricorso OGGETTIVAMENTE INAMMISSIBILE, in termini teorici, ma soprattutto pratici, cosa cambia nelle tempistiche per la sentenza definitiva, se uno presenta controricorso in cui evidenzia nettamente l’inammissibilità’ , oppure non ha i soldi e si affida alla sezione filtro?
Grazie infinite e articolo molto ben fatto!
1) Il termine per il controricorso decorre dalla scadenza di quello per il deposito del ricorso. 2) se è manifestamente inammissibile potrebbe essere deciso dalla VI sezione
Salve, a seguito della notifica di un ricorso per Cassazione ad opera dell’Agenzia delle Entrate, la parte decideva di non resistere in giudizio omettendo di presentare tempestivamente il relativo controricorso.
Nelle more decide invece di essere comunque tenuta al corrente degli accadimenti.
Al solo fine di essere tenuto informato dei fatti, come devo procedere? Formulando un controricorso o una mera istanza?
Salve,
nell’ipotesi di mancata elezione di domicilio in Roma e di sola indicazione della pec, per comunicazioni e notifiche, nel ricorso, è nulla la successiva notifica del controricorso con ricorso incidentale presso il procuratore al domicilio eletto del giudizio di appello?
Un caso che mi capita per la prima volta e per il quale non ho trovato riscontro in giurisprudenza: il resistente che NON ha notificato controricorso, quindi è assente nel giudizio rispetto a quello, può successivamente notificare controricorso al ricorso incidentale di altro resistente, ovviamente per la parte che lo riguarda ?
Riterrei di sì in linea di principio, ma ………. ?
Direi di sì qualora il ricorso principale (a differenza del controricorso con impugnazione incidentale) abbia investito una parte della sentenza che non riguardava direttamente la parte intimata
Direi proprio di sì.
In un giudizio di reclamo ex art. 18 l.f. le parte erano: il fallito (reclamante); il fallimento + 3 creditori (reclamati); per i relamati si costituirono il fallimento + 2 creditori.
Il fallito propone ricorso per cassazione avverso la sentenza che rigetta il reclamo ex art. 18 l.f.
Il fallimento decide di resistere con controricorso (senza proporre ricorso incidentale): deve noticarlo solo al fallito o anche ai 3 creditori che erano parti nel giudizio di appello (ovvero solo ai 2 creditori che si costituirono in appello)?
Grazie.
Il controricorso (senza impugnazioni incidentali verso altre parti) va notificato solo al ricorrente
Nei primi due gradi di giudizio vi sono 4 parti, tre costituite ed una rimasta contumace. La parte soccombente in secondo grado propone ricorso per cassazione. Le parti vittoriose in secondo grado, volendo controricorrere (non incidentale) devono notificare il controricorso, oltre che alle parti costituite, anche al convenuto contumace?
No, solo al ricorrente
Buona sera, ecco il mio quesito: notifico un ricorso per cassazione a tre parti e soltanto una di queste propone controricorso con ricorso incidentale. Il controricorso avverso il ricorso incidentale devo notificarlo a tutte le parti o soltanto al ricorrente ?
Soltanto verso il controricorrente incidentale
cosa accade se deposito un controricorso dopo la scadenza del termine ma comunque prima dell’udienza in camera di consiglio?
è inammissibile