(estratto dalla motivazione della sentenza)
- Il dott. L., tuttavia, ha dato anche atto che dalla documentazione visionata non risultava che all’attore fosse stata data un’adeguata informazione circa i rischi prevedibili dell’intervento.
- Tale circostanza appare provata dalla mancanza nella cartella clinica del consenso (informato) all’intervento, rinvenendosi esclusivamente il consenso all’anestesia generale.
- Occorre rammentare che sul medico incombe lo specifico obbligo di informare il paziente circa le prevedibili conseguenze del trattamento/intervento a cui il medesimo viene sottoposto e, quindi, di ottenerne i l consenso.
- Da ciò consegue che in mancanza di prova in ordine ad una adeguata informazione non può dirsi prestato un valido consenso poiché il paziente non viene messo in grado di assentire al trattamento con una volontà consapevole di tutte le implicazioni, con la conseguente violazione tanto dell’art. 3 Cost. (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell’art. 13 Cost., (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e della L. 3 dicembre 1978, n. 833, art. 33 (che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità); ex art. 54 cod. pen., nonché degli artt. 1374 e 1375 c.c. che impongono di comportarsi secondo buona fede nella formazione e nell’esecuzione del contratto.
- Pertanto, la responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell’obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell’obbligo di informazione circa i prevedibili esiti dell’intervento e dalla successiva verificazione di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente eziologicamente riconducibili a questo, restando del tutto indifferente se sia stato eseguito correttamente o meno in quanto la correttezza dell’esecuzione assume rilievo agli effetti della configurazione di una responsabilità sotto un profilo diverso (Cfr. ex pluris Cass. n.444/2006).
- Aggiungasi che la mancanza di un valido consenso non consente di scriminare l’attività chirurgica del sanitario la quale mantiene intatta tutta la sua rilevanza penale ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p. Sotto questo profilo l’inadempimento dell’obbligo informativo e dell’acquisizione del consenso sono pienamente imputabili al Dott. C. ed alla struttura sanitaria di riflesso, i quali ai sensi dell’art. 1218 c.c. non hanno dato né prova contraria né prova di una causa a loro non attribuibile tale da escludere la responsabilità.

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