E’ noto che i soci della s.n.c. e della s.a.s. (accomandatari) godono del beneficium excussionis (artt. 2304 e 2318 c.c.); in altre parole i creditori sociali non possono agire nei loro confronti, se non dopo aver escusso il patrimonio della società.
Quello che spesso si dimentica, è che tale beneficio opera solo sul piano esecutivo e non su quello cognitivo. In altre parole, il socio convenuto in giudizio insieme alla società, non può dolersi del fatto che non sia stato rispettato il suo diritto, in quanto solo nella fase esecutiva opera il beneficio. Lo ha affermato ripetutamente la S.C.: “Il “beneficium excussionis” concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione, per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di questi, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, ove il patrimonio sociale risulti incapiente“, Cassazione civile , sez. lav., 12 agosto 2004, n. 15713.
Per la verità, il beneficio delle preventiva escussione opera anche nella fase pre-esecutiva, quella cioè che si apre con la notifica del precetto, atteso che “Il socio accomandatario, al quale sia intimato precetto di pagamento di un debito della società in accomandita semplice, può proporre opposizione a norma dell’art. 615 c.p.c. per fare valere il beneficio di preventiva escussione della società non appena gli sia notificato il precetto senza dovere attendere il pignoramento”, Cassazione civile , sez. III, 15 luglio 2005, n. 15036.
E infine un consiglio che non si trova scritto nei manuali. Quando si conviene in giudizio una s.n.c. o una s.a.s. è sempre bene citare insieme anche il socio illimitatamente responsabile, se non altro per questo motivo: molte conservatorie dei registri immobiliari rifiutano di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del socio, qualora la sentenza sia stata emessa nei confronti della sola società.
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