E’ passata pressoché inosservata la modifica alla legge 20 novembre 1982, n. 890, recante disciplina in materia di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” (in G.U. 4 dicembre 1982, n. 334).
Già, perché molti non sanno che (io l’ho appreso casualmente due giorni fa) la legge di conversione del cd. “decreto milleproroghe” (L. n.31/08), del tutto inaspettatamente, ha introdotto (art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies) una serie modifiche alla disciplina dettata dalla legge.
Due le modifiche:
L’art. 7 ha ora un 6° comma che recita “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata“.
La norma “si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“.
L’altra modifica di rilievo è questa e riguarda la notificazione delle sentenze avvenuta prima del 1° marzo. Stabilisce la legge che “Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza”.
Insomma, si riapre ciò che sembrava chiuso.
Ma qual’è l’assurdo di tutto questo?
E’ che la legge è stata pubblicata il 29 febbraio 2008 ed è entrata in vigore il giorno successivo, cioè il 1° marzo 2008, come se tutti i postini d’Italia ogni mattina fossero in fremita attesa dell’uscita della Gazzetta Ufficiale.
Il risultato è che le direttive dell’Ufficio Centrale delle Poste sono arrivate solo a metà aprile; dunque tutte le notifiche a mezzo posta effettuate dal 1° marzo 2008 a persona diversa dal destinatario, per le quali è stato omesso l’invio della raccomandata, sono nulle e quindi da rifare (salvo che l’atto abbia raggiunto il suo scopo).
Non è un Paese meraviglioso il nostro?
Nel frattempo stanno arrivando le prime cartoline post riforma. In pratica, nella stessa cartolina verde il postino annota il numero della raccomandata che ha inviato.
domanda: ma ciò vale anche per la notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo fatta presso lo studio legale quando l’atto è ritirato dalla segretaria dell’avvocato destinatario??? Sembrerebbe assurdo!
Sembrerebbe proprio di sì.
Ahi ahi! Allora … d.ing. ormai definitivo. Cito le Poste x danni?!
Ricorda che comunque si applica il principio ormai consolidato secondo cui per il notificante la notificazione si perfeziona con la consegna all’Ufficiale Giudiziario.
Non rilevano gli accadimenti successivi, specie se sfuggono alla disponibilità della parte.
E quando si perfeziona la notifica per il destinatario? Ad esempio: notifico un d. ingiuntivo ad una società. Lo riceve la segretaria.
Il Postino invia la raccomandata al legale rapp. p.t. come per legge. La notifica si perfeziona dalla consegna alla segretaria (e quindi calcolo da questa i 40gg) o dal ricevimento della raccomandata successiva? E se quest’ultima non viene ritirata, devo attendere i 10 giorni come per il CAD?
Mah. Paese davvero bellissimo il nostro.
il problema evidenziato da luca merita una risposta urgente!!!
Difficile dare una risposta precisa al quesito di Luca.
E’ chiaro che la spedizione della raccomandata costituisce ora parte integrante del procedimento notificatorio.
Sarei pertanto dell’idea che il termine decorre dal ricevimento della 2° raccomandata.
Per la seconda rispondo negativamente, in quanto il plico è già presso un luogo riconducibile al destinatario; dunque non ha ragione di esistere la garanzia dei 10 giorni.
Ma qui tutto è possibile. Ahimé.
mah, io sono del parere che la data di notifica sia la prima altrimenti il tenore letterale della novella…
“…, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione…
chiedo se possibile il seguente parere
oggetto: notifica
il 05/09/2008 il mio praticante riceve una raccomanda del comume di Traversetolo, l’oggetto è il diniego della concessione in santatoria,di una costruzione abbusiva, vengo a conoscenza della raccomandata 25 gioni dopo la notifica, ora mi chiedo l’ufficio del comune aveva l’obbiligo di comunicarmi che la raccomandata era stata consegnata al mio ufficio nelle mani del praticante?
Parma, li 15/10/2008 Antonio Stirparo
Ma se il postino ha inviato la seconda raccomandata di avviso, e il numero di quest’ultima è segnato sulla cartolina verde che rientra in studio, la notifica è perfetta o deve rientrare in studio anche qualcosa di ulteriiore che provi l’invio della seconda raccomandata????
siamo un paese meraviglioso
L’Art 7 Legge del 20 novembre 1982, n. 890 dice che “L’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere eseguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo.”
Ma allora una notifica a cui fa seguito una raccomandata a/r si deve ancora considerare valida per compiuta giacenza se la raccomandata a/r non è mai stata recapitata al destinatario?
Grazie.
viste le modifiche apportate dalla L. n. 31/08, in riferimento al CAD, il mio quesito è attinente le spese relative al CAD, e in particolare: sarebbe possibile evitare la spesa del CAD mediante una rinuncia unilaterale del soggetto notificante, anche nel caso in cui l’atto venisse consegnato a soggetto diverso dal destinatario?
in altre parole, il mittente dell’atto può far espressa richiesta di non avere il CAD anche se l’atto è consegnato a persona diversa dal destinatario, oppure la legge lo prevede cone un obbligo non derogabile?
grazie
premesso che la L. 31/08 non ha introdotto la CAD ma la CAN (comunicazione di avvenuta notifica), chi richiede un atto giudiziario avvalendosi del servizio postale non può a priori dichiarare di rinunciare all’emmissione della cad ( introdotta dall’art.8, comma 2 e 3, dalla sentenza della corte costituzionale n.346 del 22-23 settembre 1998 ) che è obbligatoria ad esclusione art. 140 e 660 cpc; chi non vuole avere problemi con il cad può sempre richiedere all’unep competente di evadere la notifica a mani. cordialmente
Certo è che le formalità connesse alla notifica rischiano di paralizzare buona parte dei procedimenti civili in atto: io ho già chiesto i termini per rinnovo notifica in una causa di revocatoria ordinaria, perchè il destinatario non si fa mai trovare e gli ufficiali fanno quello che vogliono, notificando solo a mezzo posta (qua a pc siamo arrivati al paradosso che decidono loro se fare la notifica a mani, infischiandosene delle richieste del procuratore) ed ora mi ritrovo, nonostante abbia portato gli atti agli ufficiali per tempo, ad essere nuovamente fuori termine (mi risultano infatti 89 giorni tra la notifica e l’udienza)!
A questo punto mi tocca o insistere perchè venga tenuto conto della data di consegna all’ufficiale giudiziario (15 giorni prima) o chiedere un ulteriore rinvio per rinnovo notifica: in pratica perderei circa sette mesi solo per irregolarità di notifica !!!
Mi devono spiegare poi quale sia l’utilità pratica di una raccomandata in più. Se poi l’ulteriore raccomandata (come probabilissimo soprattutto in caso di notifica a persone giuridiche) non viene ricevuta direttamente dal destinatario il senso di questa novella è proprio oscuro.
Ma i numerosissimi avvocati che siedono in parlamento si sono bevuti il cervello?
Sentite questa
Postino si reca su mandato dell’ufficiale giudiziario a notificare un atto. Il postino si reca nel luogo e nell’indirizzo indicato non trova la persona scrive sulla busta dell’atto PERSONA TRASFERITA e mi rinvia a studio tutto il plico. Aggiungo che la persona come da risultanze anagrafiche risiede nell’indirizzo indicato.
Il postino/Messo ha fatto bene il suo lavoro????
L’Agenzia dell Entrate avrebbe tramite Poste Italiane dovuto farmi notificare un’atto, del quale non ho mai ricevuto nulla, credetemi, mai nessuna raccomandata o ricevuta che mi invitasse a ritirarla. Vista l’importanza ne avrei avuto tutto l’interesse, invece sono venuto a conoscenza da “un’amico” dell’esistenza della stessa e della oramai avvenuta giacenza. Mi chiedono di far fronte “pagare” per un qualcosa contro la quale non ho potuto ne difendermi e ne rispondere…………Mi hanno definito non rintracciabile, abito nello stesso posto da 20 anni, stesso numero di telefono e cellulare da sempre, non riesco a venirne fuori………..vi prego ditemi qualcosa..
P.S. premetto che vi sono ben quattro raccomandate tornate senza che fossero (secondo loro) ritirate……ad oggi ho la casa piena di raccomandate, come tutti gli italiani nella media…mi chiedo come avrei fatto a selezionarle..??
@Nicola: le notifiche non sono regolari se lei risulta regolarmente residente e, soprattutto, se riceve le raccomandate inviate da altri.
Buona sera,
premetto che avrei urgentemente bisogno di una risposta a tale quesito.
Trovandomi a dover ricoprire la funzione di VPO dinanzi al GDP, devo verificare la regolarità delle notifiche relative alla prima udienza.
Analizzandole, ho riscontrato la seguente problematica rispetto alla notifica diretta alla persona offesa: essendo fallita la notifica a mano del plico in data 12.09.2011, l’agente postale(trattasi infatti di notifica a mezzo posta) ha lasciato presso la cassetta delle lettere dell’indirizzo indicato la CAD.
IL documento seguente è un AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO che riporto testualmente, dato che non mi è chiaro il senso:
AVVISO DI RICEVIMENTO
della comunicazione di avvenuto deposito
dell’atto giudiziario spedito con raccomandata N…….
il 9.09.2011 dall’ufficio postale di UNEP-PG
diretto a(persona offesa e sua residenza).
DICHIARO di aver ricevuto la raccomandata retro indicata il 13.09.2011(?)
Firma del destinatario
(assente)
Firma e qualità della
persona a cui è
consegnato l’atto
(assente)
Firma dell’agente postale
(presente)
DICHIARO DI AVER:
x immesso in cassetta
affisso alla porta di ingresso
Posto che nella relata di notifica è riportato(apposito timbro apposto) che il plico non è stato ritirato nei 10 giorni successivi al deposito presso l’ufficio postale(cioè entro il 22.09.2011)la domanda che finalmente pongo è la seguente:
E’ PERFEZIONATA LA NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA?
Ringraziando in anticipo per i chiarimenti e scusandomi per la lunghezza del messaggio, invio cordiali saluti.
Sì, si è perfezionata. C.S.
Ricevuto un CAN nel giorno 15 aprile 2016 dichiarante il falso ovvero secondo le poste mi è stata notificata il 7 aprile 2016.
In realtà Mai avvenuta la notifica per sicurezza vado a controllare sul sito delle poste e risultava in realtà notificata il 13 aprile 2016.
Ma come è possibile tutto ciò? Si sono bevuti il cervello?!
Nel CAN non è nemmeno specificato a chi è stata consegnata.
Siccome la raccomandata contiene una multa la mia più grande preoccupazione che vadano avanti le pratiche e non posso pagare prima dei 5 giorni pagando in più. Ancora peggio che superino i 60 giorni!
Cosa devo fare?sono disperato ed infuriato e sono anche un buon pagatore!