Gratuità del mutuo se il tasso di mora supera il tasso soglia (Trib. Pesaro 889/2016)

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Il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la gratuità del mutuo ex art. 1815, secondo comma, c.c., avendo rilevato che il tasso di mora era superiore al tasso soglia usura.

Ha pertanto rideterminato la rata.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 278 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2015 posta in decisione all’udienza del 17.3.2016, promossa

DA

Il XYXYXY S.r.l. (c.f. 02341…..), rappresentata e difesa dall’avv. M. Minardi, presso il cui studio sito a Senigallia via Armellini n. 14 ha eletto domicilio in virtù di procura posta in calce all’atto di citazione
– attrice –

CONTRO

Banca di Credito Cooperativo XYXYXYXY., rappresentata e difesa dall’avv. G. XYXYX ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. R. XYXYXXY sito a Pesaro viale XYXYXYX n. 47 in virtù di procura posta in calce alla comparsa di risposta
– convenuta

In punto a: mutuo.

Conclusioni

Per l’attrice:
“conclude in via istruttoria insistendo per la nomina di un CTU per accertare il
tasso di mora contrattualmente previsto, il tasso soglia usura vigente al momento
della stipula del contratto, l’ammontare degli interessi versati, nonché il valore
della nuova rata depurata dagli interessi, oneri, spese, remunerazioni di qualsiasi
tipo. Nel merito conclude riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate in
citazione”.
Per la convenuta:
“si oppone alla richiesta di ctu e in subordine chiede che si tenga conto delle
osservazioni di cui agli scritti difensivi, nel merito precisa le conclusioni come da
prima memoria ex art. 183 c.p.c.”.

MOTIVAZIONE

1 – Con atto di citazione notificato il 20.1.15 Il XYXYXY S.r.l. conveniva in
giudizio la Banca di Credito Cooperativo XYXYX Soc. Coop., esponendo d’aver
stipulato con il predetto istituto bancario il contratto di mutuo fondiario del
5.11.2008; che il tasso di mora convenuto, pari al 10,10% era superiore al tasso
di soglia usura (9,45%); che, pertanto, la clausola di cui all’art. 5 del contratto,
che regolava il tasso di mora, era nulla; che, per la medesima ragione, il mutuo si
convertiva da oneroso a gratuito, cioè senza interessi.
Tanto premesso, la stessa società attrice domandava che, accertata la
nullità della clausola n. 5 del contratto, la Banca convenuta fosse condannata a
restituire gli interessi di mora già versati, pari ad €.333,52 oltre interessi dal
pagamento, dalla mora o da altra diversa data, nonché a restituire gli interessi
corrispettivi già pagati pari ad €.23.777,50 più quelli corrisposti sino alla sentenza;
che fosse, infine, accertata la rata del mutuo, senza interessi, nella misura di
€.767,15.
Si costituiva la Banca di Credito Cooperativo XYXYXY, la quale
contestava la domanda, eccependo che il tasso degli interessi corrispettivi era
pattuito nei limiti del tasso di soglia usura; che gli interessi di mora erano
anch’essi entro il limite del tasso anti usura, pari al 12,60%, come determinato
dall’art. 3, comma 4, d.m. 24.9.2008, cioè con maggiorazione media pari a 2,1
punti percentuali; che in ogni caso la sanzione di nullità poteva colpire solo la
clausola relativa agli interessi di mora. Concludeva, pertanto, per il rigetto della
domanda, chiedendo in subordine che la declaratoria di nullità e la conseguente
restituzione fossero limitate agli interessi moratori.
Concessi i termini di cui all’art. 183 c.p.c., l’allora giudice istruttore rigettava
le istanze istruttorie.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe
trascritte, passava in decisione all’udienza del 17.3.2016.

2 – La controversia riguarda gli interessi di mora pattuiti nel contratto di
mutuo fondiario di cui all’atto pubblico prodotto del 5.11.2008 (v. doc. 1 attrice). In
relazione a tali interessi parte attrice deduce il superamento del tasso di soglia
usura.
Si osserva, al riguardo, che la disciplina antiusura di cui alla legge n.
108/96, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa convenuta (v. memoria
29.5.2016), si applica agli interessi moratori.
In tal senso si richiama la giurisprudenza di legittimità con autorevole
avvallo della Corte Costituzionale, essendosi appunto affermato: “ai fini
dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono
usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui
essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a
titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: “il riferimento,
contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque
titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione –
l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il
tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”; Cass., n. 5324/2003)”
(così in motivazione Cass. 2013 n. 350).
Non pertinente è il riferimento operato al riguardo dalla convenuta all’art.
17 comma 1 d.l. 132/14, in quanto attinente in specifico agli interessi decorrenti
dalla domanda giudiziale
Fatta questa premessa, vanno esaminate le singole domande di parte
attrice.

2.1 – Le parti discutono in merito al tasso di soglia usura applicabile agli
interessi moratori, sostenendo la difesa attrice che dovrebbe applicarsi il tasso
soglia stabilito dalla legge per gli interessi corrispettivi, mentre la difesa
convenuta richiama lo specifico tasso previsto dall’art. 3, comma 4, d.m.
24.9.2008, secondo cui: “I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del
presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L’indagine statistica
condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha
rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al
campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente
per i casi di ritardato pagamento e’ mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Su
tale base, la stessa difesa convenuta perviene ad individuare per gli interessi di
mora il tasso soglia del 12,60%.
L’interpretazione della Banca non è condivisibile per la decisiva ragione
che la soglia dell’usura è determinata dalla legge n. 108/96 in funzione della
natura del credito e non della diversa tipologia (corrispettiva o moratoria) degli
interessi (v. segnatamente art. 2). La mora interviene successivamente alla
conclusione del contratto, emergendo nella fase patologica del rapporto, ed è
proprio per questo motivo che essa non viene ricompresa nella rilevazione del
tasso medio di mercato, pur essendo inclusa – come detto – nella verifica del
rispetto dei limiti di usura. Al tasso di mora non corrisponde, però, una diversa
categoria di credito. Non può, dunque, ipotizzarsi la sussistenza di un tasso di
soglia usura specifico per gli interessi moratori e diverso da quello previsto per gli
altri interessi.
In tal senso si richiama anche la norma di interpretazione autentica di cui
all’art. 1 del d.l. n. 394 del 2000, il quale stabilisce che “ai fini dell’applicazione
dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del
codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla
legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a
qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, laddove
la specificazione che si tratta di interessi concordati o promessi “a qualunque
titolo” esclude la legittimità di un’operazione interpretativa che, differenziando
interessi corrispettivi e moratori, finisce per creare un tasso di soglia usura non
previsto dalla legge.
Pertanto, le diverse previsioni della citata normativa secondaria, cui è
demandato dalla legge “solo il limitato ruolo di <>, secondo rigorosi
criteri tecnici, l’andamento dei tassi finanziari” (Cass. pen. 2003 n. 20148), vanno
disapplicate ai sensi dell’art. 5 allegato E della legge n. 2248 del 1865 ed, a ben
vedere, debbono essere semplicemente trascurate come non rilevanti, in quanto
fondate su rilevazioni della Banca di Italia, che non rappresentano nella presente
materia una fonte di diritti ed obblighi ed, ove illegittime e in violazione di legge,
non hanno efficacia vincolante (cfr. Cass. pen. 2011 n. 46669).
Deve, dunque, concludersi che, nel caso di specie, il tasso di mora
convenuto ai sensi dell’art. 5 del contratto nella misura del 10,10%, come
riconosciuto dalla convenuta (v. comparsa di risposta pg. 6), è superiore al tasso
di soglia usura vigente al momento della stipula, pari al 9,45% (v. comparsa di
risposta convenuta pg. 6).
La clausola citata è, di conseguenza, nulla (v. art. 1815, comma 2, c.c.), a
nulla rilevando gli elementi dello stato di bisogno e del consapevole
approfittamento, cui fa riferimento la difesa convenuta (v. memoria 26.6.15 pg. 5),
perché, una volta superato il limite di legge, “gli interessi sono sempre usurari” (v.
art. 2, comma 4, legge n. 108/96).
Su tali basi, va accolta sia la domanda di accertamento della nullità della
clausola n. 5 del contratto (v. punto 1 delle conclusioni trascritte in citazione, pg.
25), sia la domanda di condanna della Banca alla restituzione di €.165,00 pari
agli interessi di mora già pagati, non essendovi specifica contestazione (v. art.
115 c.p.c.) sul quantum (è presumibilmente erronea l’indicazione dell’importo di
€.330,52 o €.333,52 che ricorre nella citazione in contrasto con le indicazioni del
ctp: v. relazione prospetto 4).
Su tale somma, oggetto di debito di valuta, spettano, come richiesto, gli
interessi legali che, in difetto di specifiche deduzioni, decorrono dalla domanda (v.
art. 2033 c.c.) da intendersi come giudiziale secondo il prevalente orientamento
(cfr. Cass. 2015 n. 13424; Cass. 2008 n. 5520), al saldo
2.2 – La società attrice chiede, altresì, la condanna della Banca alla
restituzione degli interessi corrispettivi versati pari ad €.23.777,50.
A tale riguardo, l’eccezione della Banca, secondo cui la sanzione di nullità
compirebbe i soli interessi moratori, non anche quelli corrispettivi, non è fondata,
e ciò per due ragioni: 1) in primo luogo, la previsione normativa (“se sono
convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), in
difetto di esclusioni o specificazioni di sorta, non consente alcuna distinzione tra
interessi corrispettivi ed interessi moratori, né tra corrispondenti pattuizioni; 2) in
secondo luogo, poiché il tasso moratorio è pattuito nella specie (v. clausola n. 5)
attraverso una maggiorazione del tasso degli interessi corrispettivi, la sanzione
della nullità prevista dall’art. 1815 comma 1 c.c. non può che travolgere tutti i suoi
componenti e, quindi, anche il tasso corrispettivo di riferimento.
Va, dunque, accolta la domanda di restituzione di €.23.777,50 formulata al
punto c) delle conclusioni di parte attrice (senza interessi, in quanto non richiesti),
essendo incontestato il quantum, così pure deve essere accolta la domanda di
accertamento della rata in €.767,15, non essendovi specifiche contestazioni sul
fatto che detta somma rappresenta l’importo della rata depurata dagli interessi.
Non è provato né specificamente dedotto il pagamento di ulteriori interessi
in corso di causa.
3 – I contrasti della giurisprudenza di merito, quali emergono dalle difese
delle parti, rispetto a questioni dirimenti, sono giusto motivo per compensare le
spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa
da Il XYXYXYXYX S.r.l. contro Banca di Credito Cooperativo di XYXYXYXY Soc. Coop., così
provvede:
1) dichiara la nullità della clausola n. 5 del contratto di mutuo stipulato il
5.11.2008 tra le parti con atto a rogito del notaio Dalmazio Sgolacchia di
Senigallia (repertorio n. XYXYXYX; fascicolo n. 32713);
2) condanna Banca di Credito Cooperativo di XYXYXYX Soc. Coop., in persona del
legale rappresentante pro tempore, a pagare a Il XYXYXYX S.r.l. la complessiva
somma di €.23.942,50, oltre interessi legali dal 20.1.2015 su €.165,00 sino al
saldo;
3) accertata la gratuità del mutuo stipulato il 5.11.2008 tra le parti con atto a
rogito del notaio Dalmazio Sgolacchia di Senigallia (repertorio n. XYXYXYX;
fascicolo n. 32713), dichiara che la rata mensile a carico della parte mutuataria, Il
XYXYXYX S.r.l., è pari ad €.767,15;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Pesaro il 25.11.2016.
Il giudice
dr. Fabrizio Melucci


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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