Evidentemente no.
Non sono bastate le sentenze della Corte di Cassazione a richiamare all’ordine i giudici di merito. Alcuni di questi continuano infatti a sostenere che le sentenze che rigettano la domanda e condannano l’altra parte al pagamento delle spese di lite non sono esecutive.
Tra queste il Tribunale di Bari (sent. 27 novembre 2007) che scrive:
- “In ogni caso, assorbente è il motivo di opposizione nel merito relativo all’inesistenza del titolo esecutivo; infatti, per costante e consolidata giurisprudenza, la condanna al pagamento delle spese processuali, per il suo carattere accessorio rispetto alla pronuncia di merito, non costituisce titolo esecutivo; tanto, poiché questa qualità è propria soltanto delle pronunce di condanna nel merito o di quelle esecutive per legge: “la condanna alle spese di giudizio, contenuta nella sentenza di 1° grado può costituire titolo esecutivo a norma dell’art. 474 c.p.c. soltanto nel caso in cui sia accessoria ad una pronuncia di condanna, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c. (oppure esecutiva per espressa previsione di legge) ma non quando sia conseguente alla decisione di rigetto della domanda oggetto del giudizio” (Cass. 12 luglio 2000, n.9236; Cass. 24 maggio 1993, n.5837).
- In tal senso si è pronunciata anche la Corte d’Appello Bari 3^ Sez. Civ. R.G. 1451/02 Cron.7276 in sede di inibitoria nella fase di appello in corso inter partes.
- Nel caso di specie, poiché il titolo giudiziale è costituito da una mera pronuncia di condanna alle spese e ai danni ex art. 96 conseguente ad una pronuncia dichiarativa sulla domanda principale, esso non può costituire titolo esecutivo per le spese di giudizio, atteso il carattere di accessorietà di tale pronuncia rispetto al merito (Cass. Civ. sez. III, 6/6/2003, n.9057).
- Pertanto solo le sentenze di condanna sono provvisoriamente esecutive (Trib. Bari 1235/04 tra le medesime parti del presente procedimento – Dr. Enrico Scoditti).
- “L’anticipazione dell’efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato ha riguardo soltanto al momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza (atteso il nesso di correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata) che la disciplina dell’esecuzione provvisoria di cui all’art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un’esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento” (Cass. Civ. Sez. I, 6 febbraio 1999, n.1037). Stesso criterio va applicato, a maggior ragione, alla pronuncia accessoria relativa ai danni ex art. 96 c.p.c.”.
Mi auguro che il Collega vorrà appellare visto che:
- il più recente orientamento della Suprema Corte (Cass. 18512/2007; Cass. n. 21367 del 2004. In senso conforme: Cass. nn. 16262 e 16263 del 2005) afferma, contrariamente a quanto sostiene apoditticamente dal Tribunale di Bari, che tutte le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive, anche quelle costitutive;
- una statuizione di condanna ex art. 96 c.p.c. che cos’è se non un capo condannatorio?
Tribunale Bari, 27 novembre 2007
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24 gennaio 2005 il sig. M. avv. M. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Bari avverso l’atto di precetto notificato in data 20 gennaio 2005 dai coniugi sig.ri T. M. e S. M., per l’importo di euro 3.455,38 relativo alle spese processuali e ai danni ex art. 96 c.p.c. liquidati nella sentenza n.42/04, depositata in data 23 aprile 2004, del Tribunale di Trani – Sez. Dist. di Ruvo di Puglia, notificata in data 10 maggio 2004 unitamente a pedissequo atto di precetto divenuto poi inefficace ai sensi dell’art. 481 c.p.c.
Preliminarmente, l’opponente eccepiva il difetto di procura alle liti ; nel merito, che il titolo esecutiovo era inesistente in quanto la sentenza posta in esecuzione non era di condanna ma di accertamento e dunque dichiarativa; contenente solo la condanna al pagamento delle spese processuali e dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Si costituivano ritualmente le parti opposte chiedendo il rigetto dell’opposizione, siccome infondata.
La causa, di natura documentale, non necessitava di istruttoria e veniva decisa sulle conclusioni in epigrafe, con il rito dell’art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione va accolta.
Il precetto è carente di mandato: infatti, il primo atto di precetto notificato in data 10 maggio 2004 non veniva mai azionato e divenica inefficace ex art. 481 c.p.c.
Il precetto per cui è causa, affatto diverso dal precedente, notificato in data 20 gennaio 2005, invece, è sfornito di mandato poiché la nozione “rinnovo dell’atto di precetto” usata nella intestazione del precetto per cui è causa, non pare sufficiente ad integrare un nuovo mandato; nuovo mandato che manca affatto; e né in materia è posizione ratifica ex post, in particolare dopo che la carenza di mandato è stata eccepita.
In ogni caso, assorbente è il motivo di opposizione nel merito relativo all’inesistenza del titolo esecutivo; infatti, per costante e consolidata giurisprudenza, la condanna al pagamento delle spese processuali, per il suo carattere accessorio rispetto alla pronuncia di merito, non costituisce titolo esecutivo; tanto, poiché questa qualità è propria soltanto delle pronunce di condanna nel merito o di quelle esecutive per legge: “la condanna alle spese di giudizio, contenuta nella sentenza di 1° grado può costituire titolo esecutivo a norma dell’art. 474 c.p.c. soltanto nel caso in cui sia accessoria ad una pronuncia di condanna, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c. (oppure esecutiva per espressa previsione di legge) ma non quando sia conseguente alla decisione di rigetto della domanda oggetto del giudizio” (Cass. 12 luglio 2000, n.9236; Cass. 24 maggio 1993, n.5837).
In tal senso si è pronunciata anche la Corte d’Appello Bari 3^ Sez. Civ. R.G. 1451/02 Cron.7276 in sede di inibitoria nella fase di appello in corso inter partes.
Nel caso di specie, poiché il titolo giudiziale è costituito da una mera pronuncia di condanna alle spese e ai danni ex art. 96 conseguente ad una pronuncia dichiarativa sulla domanda principale, esso non può costituire titolo esecutivo per le spese di giudizio, atteso il carattere di accessorietà di tale pronuncia rispetto al merito (Cass. Civ. sez. III, 6/6/2003, n.9057).
Pertanto solo le sentenze di condanna sono provvisoriamente esecutive (Trib. Bari 1235/04 tra le medesime parti del presente procedimento – Dr. Enrico Scoditti).
“L’anticipazione dell’efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato ha riguardo soltanto al momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza (atteso il nesso di correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata) che la disciplina dell’esecuzione provvisoria di cui all’art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un’esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento” (Cass. Civ. Sez. I, 6 febbraio 1999, n.1037). Stesso criterio va applicato, a maggior ragione, alla pronuncia accessoria relativa ai danni ex art. 96 c.p.c.
Le spese e le competenze del giudizio seguono la soccombenza e vengono regolamentate in dispositivo, letto in pubblica udienza insieme alle concise motivazioni in fatto ed in diritto a sostegno della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocrativa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. M. avv. M. nei confronti delle epigrafate controparti, con atto di citazione notificato in data 24 gennaio 2005, in tal modo provvede:
accoglie l’opposizione, ponendo nel nulla il precetto notificato all’opponente in data 20 gennaio 2005;
condanna i sigg.ri T. M. e S. M., in solido, al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio che liquida come da specifica in atti in euro 3.884,00 complessivi, di cui 90,00 per spese, 1.637,00 per diritti e 2.157,50 per onorario oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari addì 26 novembre 2007.

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