Interessante il caso deciso da questa sentenza della Cassazione (sent. 15707/2008).
Nella comparsa di costituzione e risposta il difensore, pur articolando una eccezione di prescrizione, non formula le conclusioni.
Nonostante ciò, la CdA accoglie detta eccezione e respinge la domanda attorea.
In Cassazione, l’attore si duole dell’accoglimento della suddetta eccezione visto che, a suo dire, la comparsa era nulla, mancando le conclusioni, ma la S.C. rigetta il motivo per queste ragioni:
- L’art. 167 c.p.c., comma 1, prevede che il convenuto nella comparsa di risposta debba formulare le conclusioni, in dottrina è stato sottolineato che la lettera della norma non prevede in proposito alcuna decadenza;
- Le conclusioni rappresentano peraltro un importante elemento costitutivo della comparsa perchè, in relazione alla domanda dell’attore, consentono al convenuto di evidenziare le proprie richieste e di ottemperare all’obbligo sancito a suo carico dal primo comma dell’art. 167, di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda.
- Di conseguenza ove il convenuto non concluda, la comparsa potrebbe essere ritenuta nulla o inammissibile in conseguenza del mancato raggiungimento dello scopo cui l’atto è preordinato.
- La Corte d’appello ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione fosse stata adeguatamente formulata già nella comparsa di risposta e tale conclusione trova consenziente il Collegio, posto che il tenore della comparsa di risposta, anche in ragione della sua stringatezza, era sufficiente ad esprimere da un lato la volontà della cooperativa convenuta di opporsi all’accoglimento della domanda dell’attrice e dall’altro di eccepire la prescrizione, eccezione formulata, come s’è detto, come prima difesa.
- Nel caso in esame l’omissione formale delle conclusioni non si è tradotta in un atto generico od impreciso, ma al contrario in difese compiute, idonee al pieno svolgersi del contraddittorio processuale.
- Va del resto aggiunto che è principio costantemente affermato da questa Corte che al fine dell’interpretazione del contenuto della domanda o delle difese delle parti, e dunque anche delle relative eccezioni, occorre far riferimento al tenore complessivo dell’atto, sì che l’omissione delle conclusioni, non può comportare la conseguenza che l’eccezione di prescrizione, adeguatamente sviluppata nella parte espositiva della comparsa di risposta, debba ritenersi non proposta ritualmente.

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