E’ reclamabile l’ordinanza che ammette un ATP?

Mirco Minardi

Disposto un ATP dal Presidente del Tribunale, parte intimata decide di reclamare il provvedimento davanti al Tribunale in composizione collegiale, deducendo la mancata valutazione della ricorrenza dei presupposti legali dell’ATP e che l’oggetto del quesito formulato travalicava ampiamente i limiti dell’istruzione preventiva.

Ma il Tribunale di Lecco ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo, in quanto solo il provvedimento di rigetto, a seguito della pronuncia della Consulta n. 144/2008, può essere impugnato, stante il possibile irreversibile pregiudizio per la parte richiedente. Al contrario, l’esperimento dell’ATP non può pregiudicare definitivamente il resistente, il quale può far valere nel giudizio di merito tutte le difese e le eccezioni.

Dunque non vi sono i presupposti per poter estendere anche al resistente il potere di reclamo avverso l’ordinanza ammissiva.

 

Tribunale di Lecco, sez. I Civile, ordinanza 23 marzo – 11 aprile 2013
Presidente Lombardi – Relatore Quartarone

Fatto e diritto

premesso
– che con ricorso proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. il reclamante ha chiesto la revoca dell’ordinanza con cui il Presidente del Tribunale aveva ammesso l’accertamento tecnico preventivo promosso dalla società Perregrini deducendo la mancata valutazione della ricorrenza dei presupposti legali dell’ATP e che l’oggetto del quesito formulato travalicava ampiamente i limiti dell’istruzione preventiva.
Costituitasi, la società eccepiva l’inammissibilità del reclamo per non essere impugnabile il provvedimento di ammissione dell’A.T.P. e, nel merito, sosteneva la piena legittimità del medesimo.
osserva
il reclamo è inammissibile.
Come ha, infatti, osservato la Corte Costituzionale nella sentenza che ha dichiarato la illegittimità incostituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 dello stesso codice, la non impugnabilità dei provvedimenti sia di rigetto che di accoglimento non comporta tuttavia parità di tutela tra le parti. Mentre, infatti, il pregiudizio che può subire il resistente per effetto della concessione ed esecuzione di un provvedimento di istruzione preventiva non è definitivo, in quanto ogni questione relativa all’ammissibilità e rilevanza è rinviata al merito, il danno che può derivare al ricorrente da un provvedimento di rigetto può essere irreparabile (sent. n. 144/2008).
Il Collegio, condividendo la predetta argomentazione, ritiene pertanto di escludere la reclamabilità dei provvedimenti di accoglimento dell’ATP, quale è quello in oggetto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo;
condanna il Comune di Colico, in persona del Sindaco pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore della Costruzioni Pellegrini srl che liquida in euro 500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

 


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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