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In caso di doppia conforme (sia essa avvenuta con sentenza o con ordinanza) il ricorso per cassazione non può essere proposto per far valere il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., cioè per omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
La norma si applica alle sentenze emesse dall’11 settembre 2012 e alle impugnazioni proposte dalla stessa data.
Nel caso in cui il giudice di appello abbia, invece, confermato la sentenza di primo grado con motivazioni in fatto diverse, il ricorrente potrà avvalersi anche del motivo di cui al n. 5.
Tuttavia, laddove questo accada, il difensore dovrà prestare particolare attenzione, in quanto non potrà dare per implicito che la motivazione in fatto sia diversa; avrà infatti l’onere di dimostrare alla Corte di Cassazione che effettivamente le motivazioni sono diverse. Solo in questo modo potrà evitare la declaratoria di inammissibilità.
Ecco come si esprime Cass. 26674/2016 in proposito:
Oltre che per tale ragione, il motivo è altresì inammissibile contravvenendo al principio, cui questo Collegio aderisce, per cui Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (id est, alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012).
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Complimenti avvocato.
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