La Cassazione (sent. 23938/2008) conferma l’orientamento secondo cui l’obbligo decorre dalla domanda.
“L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. 200214886);
tale principio legittima pure, al fine di mantenere l’iniziale rispondenza di esso alle valutate esigenze del beneficiario (in tema, cfr. Cass. 200703336), la previsione di conguagli intermedi sino al momento della decisione finale, secondo un criterio di adeguamento automatico riferito agli indici di svalutazione monetaria rapportati ad anno.”

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