Costituzione in appello: il termine decorre dal perfezionamento della notifica e non dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Mirco Minardi

La corte di Cassazione conferma l’ orientamento secondo cui:

  • la distinzione dei momenti di perfezionamento delle notifiche per il notificante ed il destinatario dell’atto, con il riferimento al momento della consegna dell’atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio potrebbero verificarsi conseguenze negative per il notificante;
  • tale distinzione non si applica quando una norma preveda che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere dal tempo dell’avvenuta notificazione.
  • Detto orientamento appare conforme alla “ratio” delle decisioni della Corte costituzionale, le quali hanno inteso unicamente evitare che si possano verificare decadenze o altri effetti pregiudizievoli per il notificante in conseguenza di fatti a lui non ascrivibili ma ascrivibili al procedimento notificatorio ed ai suoi esecutori, essendo restato fermo il principio che il consolidamento della notifica per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con la conseguenza che solo da tale momento possono decorrere i termini, quali quelli per la costituzione in appello o il deposito del ricorso, i quali richiedono il perfezionamento dell’intero processo notificatorio, essendo correlati ad adempimenti che lo presuppongono (così, in particolare, Cass. 21 maggio 2007, n. 11783 cit.).
  • Principio, quest’ultimo, sancito espressamente dall’art. 4, comma 4, della legge n. 890 del 1982 per le notificazioni a mezzo posta ma avente valenza generale, secondo il quale i termini che decorrono dalla notificazione si computano dalla data di consegna dell’atto al destinatario (alla quale va equiparata la sua conoscenza legale da parte del notificando ai sensi del successivo art. 8).
  • Normativa rimasta ferma anche dopo che la legge n. 263 del 2005, modificando il previgente testo dell’art. 149 c.p.c., vi ha aggiunto un terzo comma con la statuizione – attuativa di quanto statuito dalla Corte costituzionale e pertanto da interpretarsi in relazione alla sua ratio nei sensi sopra indicati – secondo la quale “la notifica si perfeziona,per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.

Cassazione civ., sent. 12 novembre 2008, n. 27010

Svolgimento del processo

1 La F. s.p.a., G. Cristina e S. Alberto, nelle rispettive vesti di editore, giornalista e direttore responsabile de “La X di Treviso”, con citazione del novembre 2001 proposero appello avverso la sentenza n. 1349 del 2000 del Xle di Treviso, con la quale erano stati condannati al risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Treviso. L’atto di appello veniva notificato a mezzo del servizio postale dall’ufficiale giudiziario, al quale la notifica era stata richiesta in data 10 novembre 2001, con consegna del plico raccomandato in data 13 novembre 2001. Gli appellanti si costituivano in data 21 novembre 2001. Nel contraddittorio con la controparte, che proponeva appello incidentale, la Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 10 novembre 2004 e notificata in data 21 marzo 2005, dichiarava improponibile l’appello per il mancato rispetto, da parte degli appellanti, del termine per la costituzione. Avverso tale sentenza la F. s.p.a., G. Cristina e S. Alberto hanno proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato il 17 maggio 2005 al Comune di Treviso, il quale resiste con controricorso notificato il 24 giugno 2005.
Motivi della decisione

1 Nel ricorso si premette che la sentenza impugnata ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello per essersi gli appellanti costituiti oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge, facendolo decorrere, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 – applicata retroattivamente alla fattispecie, svoltasi nel novembre 2001 – dalla data della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario notificante e non dal momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario.
La decisione viene censurata innanzitutto per avere applicato la sentenza della Corte costituzionale ad una fattispecie ad essa anteriore, in relazione alla quale non era in contestazione la regolarità della costituzione, con il conseguente effetto preclusivo all’applicazione della pronuncia d’incostituzionalità. Si deduce, al riguardo, che una diversa interpretazione contrasterebbe con il principio del giusto processo stabilito dall’art. 111 Cost..
La decisione viene inoltre censurata per avere affermato, in ordine agli effetti della dichiarazione d’incostituzionalità, che non sarebbe possibile distinguere fra effetti favorevoli ed effetti sfavorevoli al notificante, derivando dal perfezionamento della notifica per quest’ultimo dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario il decorso da tale data del termine per costituirsi. Al riguardo si deduce che, sulla base di un’attenta esegesi della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, gli “effetti caducatori” della pronuncia della Corte non concernono il perfezionamento del procedimento di notificazione (che presuppone il ricevimento da parte del destinatario), con la conseguenza che il termine per la costituzione decorre dalla data del ricevimento da parte del destinatario.
2 In via pregiudiziale vanno dichiarate infondate le eccezioni d’inammissibilità del ricorso formulate dal controricorrente per mancanza di specialità delle procure – quella dei ricorrenti S. e G. collocata a margine del ricorso e quella della società F. in calce al ricorso, su foglio aggiunto e senza data – e per genericità dei motivi del ricorso.
Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato il principio, che in questa sede va riaffermato, secondo il quale le procure conferite a margine o in foglio separato unito al ricorso, per tale collocazione, salvo che dal testo non risulti espressamente il contrario (il che nel caso di specie non accade) debbono intendersi conferite per il giudizio di cassazione e soddisfano il requisito della specialità previsto dall’art. 365 c.p.c. anche se non contengono alcun riferimento alla sentenza impugnata con il ricorso, mentre la mancanza di data non produce nullità della procura, atteso che la posteriorità del rilascio alla sentenza impugnata si ricava dalla connessione con il ricorso alla quale accede (Cass. sez. un., 10 marzo 1998, n. 2642; Cass. 29 ottobre 2001, n. 13414; 5 aprile 2002, n. 4849; 17 novembre 2003, n. 17397; 25 luglio 2006, n. 16907).
Quanto alla dedotta genericità del ricorso, questa non sussiste contenendo il motivo con esso formulato specifiche censure alla sentenza impugnata.
3 Venendo all’esame del ricorso, esso è fondato nei sensi appresso indicati, pur dovendosi ritenere l’applicabilità alla fattispecie della pronuncia d’illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, in quanto la regola “tempus regit actum” riguardante la successione delle leggi nel tempo, non si applica alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, poiché questa non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell’invalidità della legge, che ne comporta l’efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici, con il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell’ambito del processo (Cass. 7 maggio 2003, n. 6926): giudicato e preclusioni insussistenti nel caso di specie.
La Corte di appello con la sentenza impugnata ha dichiarato improcedibile l’appello, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., per avere gli appellanti consegnato l’atto di appello all’ufficiale giudiziario per la notifica in data non posteriore al 10 novembre 2001 ed essersi essi costituiti in data 21 novembre 2001, dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto di appello, consegnato al destinatario in data 13 novembre 2001. In proposito la Corte ha ritenuto di fare in tal modo applicazione dell’art. 149 c.p.c., quale risultante dalla declaratoria d’illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale.
La decisione della Corte di appello è errata. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 477 del 2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4, comma 3, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevedeva che la notificazione a mezzo posta si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Ciò in quanto ha ritenuto “palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile” a soggetti diversi dal notificante stesso. Con la successiva sentenza n. 28 del 2004 la stessa Corte costituzionale ha ribadito il principio generale secondo il quale va distinto il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ai fini delle decadenze a carico del medesimo, dal momento di perfezionamento della notifica anche per il destinatario, fermo restando che “la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario”.
Questa Corte, peraltro, ha già statuito (Cass. 26 febbraio 2008, n. 4996; 21 maggio 2007, n. 11783; 11 maggio 2007, n. 10837; SS.UU. 13 gennaio 2005, n. 458; Cass. 8 settembre 2004, n. 18087; 14 luglio 2004, n. 13065; 17 luglio 2003, n. 11201) – con giurisprudenza alla quale questo collegio ritiene giusto conformarsi dandole continuità – che la distinzione dei momenti di perfezionamento delle notifiche per il notificante ed il destinatario dell’atto, con il riferimento al momento della consegna dell’atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio potrebbero verificarsi conseguenze negative per il notificante e non, invece, quando una norma preveda che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere dal tempo dell’avvenuta notificazione. Tali pronunce sono state emesse, specificamente, le prime tre proprio riguardo al termine per la costituzione dell’appellante, le altre riguardo al termine per il deposito del ricorso per cassazione, termini con riferimento ai quali è stato affermato che la notificazione deve ritenersi perfezionata, ai fini dell’inizio del loro decorso, anche per il notificante (appellante o ricorrente) dal momento del perfezionamento del processo notificatorio nei confronti dell’ultimo dei destinatari della notificazione. Analogo orientamento ha assunto, riguardo ai termini per il deposito del ricorso, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2005, n. 6774).
Detto orientamento appare conforme alla “ratio” delle decisioni della Corte costituzionale, le quali hanno inteso unicamente evitare che si possano verificare decadenze o altri effetti pregiudizievoli per il notificante in conseguenza di fatti a lui non ascrivibili ma ascrivibili al procedimento notificatorio ed ai suoi esecutori, essendo restato fermo il principio che il consolidamento della notifica per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con la conseguenza che solo da tale momento possono decorrere i termini, quali quelli per la costituzione in appello o il deposito del ricorso, i quali richiedono il perfezionamento dell’intero processo notificatorio, essendo correlati ad adempimenti che lo presuppongono (così, in particolare, Cass. 21 maggio 2007, n. 11783 cit.). Principio, quest’ultimo, sancito espressamente dall’art. 4, comma 4, della legge n. 890 del 1982 per le notificazioni a mezzo posta ma avente valenza generale, secondo il quale i termini che decorrono dalla notificazione si computano dalla data di consegna dell’atto al destinatario (alla quale va equiparata la sua conoscenza legale da parte del notificando ai sensi del successivo art. 8). Normativa rimasta ferma anche dopo che la legge n. 263 del 2005, modificando il previgente testo dell’art. 149 c.p.c., vi ha aggiunto un terzo comma con la statuizione – attuativa di quanto statuito dalla Corte costituzionale e pertanto da interpretarsi in relazione alla sua ratio nei sensi sopra indicati – secondo la quale “la notifica si perfeziona,per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.
Ritiene pertanto questo collegio che debba riaffermarsi il principio secondo il quale la distinzione dei momenti di perfezionamento delle notifiche per il notificante ed il destinatario dell’atto, con il riferimento per il notificante al momento della consegna dell’atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante e non, invece, ove sia previsto che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere dal momento dell’avvenuta notificazione, poiché il consolidamento della notifica dipende anche per il notificante dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con la conseguenza che solo da tale momento possono decorrere i termini per la costituzione in appello o il deposito del ricorso per cassazione.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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