Convalida di sfratto

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L’ordinanza di convalida di sfratto può essere emessa entro i limiti oggettivi segnati dagli art. 657 e 658 c.p.c., in presenza dei presupposti specificamente indicati dall’art. 663 c.p.c., e necessita anche della ricorrenza delle condizioni generali dell’azione, tra le quali rientra la corretta evocazione in giudizio della parte intimata.

Ne consegue che, ove quest’ultima proponga opposizione alla convalida eccependo – non rileva se fondatamente o meno – il mancato rispetto del termine a comparire, il giudice non può emettere ordinanza di convalida, al punto che quest’ultima, se emessa ugualmente, assume valore di sentenza ed è perciò impugnabile con l’appello.

Tribunale Salerno, sez. I, 17 ottobre 2008


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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