Concorso dell’azione di simulazione assoluta della donazione con quella revocatoria

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Ogni tanto qualche regalo 🙂 per i tantissimi praticanti avvocati che seguono il blog.

Supponiamo che il vostro cliente abbia un credito nei confronti di Tizio e che Tizio doni il proprio patrimonio immobiliare alla propria moglie.

Quale azione eserciteremo?

Conviene proporre in via principale l’azione di simulazione assoluta della donazione, che se accolta spazzerebbe via l’atto, in via subordinata l’azione revocatoria, visto che la giurisprudenza della Suprema Corte ammette il concorso di entrambe.

Naturalmente sarĂ  bene trascrivere l’atto di citazione nella Conservatoria dei RR.II.

Ecco come potrebbe essere strutturato il nostro atto di citazione:

TRIBUNALE CIVILE DI ….
SEZIONE DISTACCATA DI ….
ATTO DI CITAZIONE

Il sottoscritto Avv. Ciceri Cicero, in qualità di procuratore e difensore della ALFA S.N.C. di T. P. & C, P.IVA ……, in liquidazione, corrente in ….., ma elettivamente domiciliata presso lo studio dello scrivente difensore sito in A….. (studio Avv. …….), come da delega a margine del presente atto rilasciata dal liquidatore, legale rappresentante pro tempore, Sig. …….

CITA

1. Il Sig. FAR. A. M., residente in I., nella cittĂ  di I., A. A. 10;

2. La Sig.ra W. W. in FAR., residente in Serra San T. Via A. 8, Frazione Cast.

A COMPARIRE

per l’udienza del giorno 25 febbraio 2006 ore 09.00 innanzi al Tribunale civile di A., sezione distaccata di A., con espresso invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c., per ivi in contumacia, se non debitamente costituiti, sentire accogliere le conclusioni di seguito formulate.

PREMESSA IN FATTO

A. Che la società ricorrente è creditrice verso il sig. FAR. A. M. della somma di € 47.760,35 oltre Iva al 10%, e dunque complessivamente della somma pari ad € 52.536,39, quale saldo per il corrispettivo di lavori di ristrutturazione dell’immobile sito in Serra San T. (..), località Cast., iniziati nel 1996 e terminati nel settembre 2001 data ultima di pagamenti effettuati per il cantiere (doc. 3).
B. Che a nulla sono valsi i solleciti di pagamento, sia a mezzo della societĂ  attrice personalmente, che a mezzo dello scrivente avvocato (doc. 5-6);
C. Che il debitore rifiuta, allegando pretestuosi motivi, di pagare le opere;
D. Che, peraltro, lo stesso debitore, con lettera del 09/07/2001 (doc. 7), si era dichiarato debitore della societĂ  creditrice della somma di lire 102.377.362, al lordo di un presunto credito a titolo di mediazione, in realtĂ  inesistente, di lire 5.000.000;
E. Che malgrado il trascorrere del tempo, il debitore non ha mai provveduto al pagamento;
F. Che la societĂ  creditrice ha scoperto che il sig. FAR. ha stipulato due contratti di donazione in favore della moglie Sig.ra W. W. in FAR., riservandosi nel primo caso il solo usufrutto;
G. Che in particolare con atto pubblico n. 215.069 del Notaio Claudio B. di B. (doc. 1), in data 02/05/2000 il sig. FAR. ha donato alla moglie i seguenti immobili siti nel comune di Serra San T. (A.) frazione Cast., Via A. 8.
fabbricato rurale consistente in pianoterra e primo piano, con circostante terreno della complessiva superficie di 707 metri quadrati, con tutte le comproprietĂ  congiunte, descritti al Catasto Terreni del Comune di Serra San T. alla Partita 425412, Foglio 35, mappali 527, 592, 594, 597;
H. Che con successivo atto di donazione, e precisamente con atto pubblico n. 8933 del Notaio Massimo B. di V. e E. (..), in data 04/11/2003 il signor FAR. ha donato alla moglie il seguente immobile (doc. 2):
appezzamento di terreno agricolo con piccolo annesso rustico, sito in Comune di Serra San T., LocalitĂ  Cast., presso la Via A., della superficie di mq. 1899, distinti al Catasto Terreni del Comune di Serra San T., al foglio 35 con i mappali 595, 596, 643.
I. Che così facendo il debitore si è spogliato di tutti i beni immobili di cui era proprietario in Italia;
J. Che tali atti di donazione sono stati stipulati al palese scopo di sottrarre al creditore i beni oggetto della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c..
Ciò premesso in fatto, si osserva in

DIRITTO

1. Con il presente atto, l’attore intende esercitare in via principale l’azione di simulazione assoluta della donazione e, in via subordinata, l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
2. La giurisprudenza del Supremo Collegio, infatti, ha piĂą volte stabilito che “Le azioni di revocatoria e di simulazione, diverse per contenuto e finalitĂ , concorrono alternativamente tra loro, per cui, come possono proporsi entrambe nello stesso giudizio, sia pure in via subordinata l’una all’altra, così possono proporsi in due giudizi distinti, a scelta del creditore, senza che la possibilitĂ  di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra”, Cassazione civile, sez. III, 24 marzo 2000, n. 3539.
3. L’atto di donazione ha pregiudicato gli interessi dell’attore-creditore, in quanto così facendo il debitore si è spogliato dei beni oggetto della garanzia patrimoniale, rendendosi sostanzialmente nulla tenente.
4. La Cassazione ha ripetutamente affermato che “con riguardo all’azione di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante, a norma dell’art. 1416 comma 2 c.c., il pregiudizio del creditore stesso, (è) ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda piĂą incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento”, Cassazione civile, sez. II, 18 febbraio 1991, n. 1690.
5. All’attore, in quanto terzo rispetto all’accordo simulato, è applicabile il regime probatorio agevolato di cui all’art. 1417 c.c., in forza del quale, per giurisprudenza costante, è ammissibile anche il ricorso alla prova per presunzioni semplici (tra le tante, v. Cass. Civ. 3102/02; id. 14895/00; id. 125/00).
6. In particolare, è stato affermato che “Nel giudizio di simulazione, il giudice può legittimamente far ricorso a presunzioni che possono essere tratte da qualsiasi fonte probatoria – non sussistendo alcun limite al potere d’indagine del giudice, il quale può trarre elementi di convincimento da qualsiasi atto del processo, compreso lo stesso atto impugnato di simulazione – dalla quale siano ricavabili elementi gravi, precisi e concordanti”, Cassazione civile, sez. II, 4 maggio 1985, n. 2790.
7. Nella fattispecie le presunzioni sono date:
• dalla gratuità dell’atto;
• dal rapporto di coniugio tra il debitore e la donataria;
• dalla circostanza che il debitore continua ad avere il possesso vitalizio dell’immobile principale oggetto della prima donazione;
8. In ogni caso, anche laddove si ritenesse l’atto non impugnabile sotto il profilo della simulazione, ricorrerebbero nella fattispecie gli estremi per l’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., stante la sussistenza dell’eventus damni e della scientia fraudis.
9. Per ciò che attiene al requisito dell’eventus damni, si richiamano le argomentazioni sviluppate in precedenza, parlando della simulazione (“Ad integrare il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria non occorre la prova che l’atto di disposizione pregiudichi effettivamente la realizzazione del diritto del creditore, essendo sufficiente che esso renda siffatta realizzazione del diritto incerta o solo difficoltosa”, Cassazione civile, sez. III, 10 luglio 1997, n. 6272).
10. Per ciò che riguarda, invece, la scientia damni, ovvero la prova del pregiudizio che il debitore arreca alle ragioni creditorie, è legittimo, anche qui, il ricorso a presunzioni semplici, posto che “In tema di azione revocatoria ordinaria, allorchĂ© l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l’unica condizione per l’esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimitĂ  se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici”, Cassazione civile, sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452.
11. In particolare “Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo contraente prevista quale condizione dell’azione dell’art. 2901 comma 1 n. 2 prima ipotesi c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori”, Cassazione civile, sez. II, 20 novembre 1996, n. 10219.
12. Nella fattispecie, il debitore era perfettamente a conoscenza del proprio debito per i lavori di ristrutturazione effettuati sull’immobile dalla società creditrice, tanto da riconoscersi debitore, come già detto, con la lettera del 09/07/2001.
13. Trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, nella fattispecie non è richiesto il consilium fraudis.
Per tali motivi, lo scrivente difensore avanza le seguenti

CONCLUSIONI

Per i motivi di cui sopra, voglia il Giudice adito:
In via principale, per le causali di cui in narrativa, accertata la simulazione assoluta dell’atto pubblico n. 215.069 stipulato dal notaio Claudio B. di B., in data 02/05/2000, avente ad oggetto gli immobili siti nel comune di Serra San T. (A.) frazione Cast., Via A. 8, descritti al Catasto Terreni del Comune di Serra San T. alla Partita 425412, Foglio 35, mappali 527, 592, 594, 597 e dell’atto pubblico n. 8933 del Notaio Massimo B., in data 04/11/2003 avente ad oggetto gli immobili siti in Comune di Serra San T., Località Cast., presso la Via A., della superficie di mq. 1899, distinti al Catasto Terreni del Comune di Serra San T., al foglio 35 con i mappali 595, 596, 643, dichiarare nulli o inesistenti o inefficaci gli atti de quibus.
In via subordinata, per le causali di cui in narrativa, voglia il Tribunale adito revocare l’atto pubblico di donazione stipulato dal notaio Claudio B. di B., in data 02/05/2000, avente ad oggetto gli immobili siti nel comune di Serra San T. (A.) frazione Cast., Via A. 8, descritti al Catasto Terreni del Comune di Serra San T. alla Partita 425412, Foglio 35, mappali 527, 592, 594, 597 e dell’atto pubblico n. 8933 del Notaio Massimo B., in data 04/11/2003, avente ad oggetto gli immobili siti in Comune di Serra San T., Località Cast., presso la Via A., della superficie di mq. 1899, distinti al Catasto Terreni del Comune di Serra San T., al foglio 35 con i mappali 595, 596, 643, e per l’effetto dichiarare non efficace nei confronti della società attrice le donazioni de quibus.
Con vittoria di spese e competenze di lite.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini della legge sul contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è di € 28.822,84.

PRODUCE

In atti:
1) citazione con procura a margine.
In documenti:
1) atto pubblico di donazione n. 215.069 del 02/05/2000;
2) atto pubblico di donazione n. 8933 del 04/11/2003.
3) copia estratto autentico delle scritture contabili;
4) lettera ALFA del 18/04/2003;
5) lettera Avv. Cicero del 14/12/2004;
6) lettera Avv. Cicero del 15/12/2004;
7) lettera FAR. del 09/07/2001.
A., lì 29/05/2008

Avv. Ciceri Cicero


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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Un commento:

  1. Eleonora

    è stato gentilissimo, la ringrazio e la saluto cordialmente



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