Comunicazioni della cancelleria a mezzo pec: tanto rumore per nulla

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Un titolo del genereIl termine breve decorre dalla comunicazione da parte della cancelleria a prescindere che questa sia integrale o meno” può far perdere il sonno e la salute a non pochi avvocati.

Si tratta del titolo della nota a commento dell’ordinanza della S.C. emessa dalla sez. VI Civile – 3, n. 23526/14 apparso sul quotidiano on line Diritto & Giustizia.

Per fortuna l’ordinanza ha affermato principi ben diversi che sono questi:

a) in linea generale, la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria in forma integrale (sia o meno a mezzo pec) non fa decorrere il termine breve per impugnare ex art. 326 c.p.c.

b) oggi questa regola è positivizzata dall’art. 133, comma 2., come modificato dalla l. 114/2014;

c) tuttavia, la norma di carattere generale è derogata da disposizioni di carattere speciale;

d) nel c.p.c. vi sono numerose ipotesi in cui il termine per impugnare decorre dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento:

(1) il regolamento di competenza: art. 47 cpv. cod. proc. civ.;

(2) le impugnazioni del pubblico ministero: dell’art. 72 cod. proc. civ., penultimo comma;

(3) il reclamo avverso le ordinanze di estinzione dei processi di cognizione e di esecuzione: rispettivamente, art. 178, comma 3, nonché art. 630 cod. proc. civ., comma 3;

(4) l’istanza di pronunzia di sentenza in caso di emissione di ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ.: v. ultimo comma di tale norma;

(5) l’impugnazione del decreto di estinzione per rinuncia del giudizio di legittimità: art. 391 cod. proc. civ., comma 3;

(6) lo stesso ricorso per cassazione, avverso la sentenza su pregiudiziale questione di efficacia, validità o interpretazione di contratti o accordi collettivi: v. art. 420-bis cod. proc. civ., comma 2;

(7) il reclamo cautelare: art. 669 terdecies cod. proc. civ., comma 1;

(8) il reclamo camerale: art. 739 cod. proc. civ., comma 1, quanto ai procedimenti camerali ed all’impugnazione della parte privata; art. 740 cod. proc. civ., quanto alle impugnazioni del pubblico ministero;

(9) il reclamo avverso il diniego di esecutorietà al lodo: art. 825 cod. proc. civ., u.c., quanto a quello nazionale; art. 840 cod. proc. civ.

e) tra queste c’è anche il 348 ter, il quale prevede che contro l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis (perché non ha ragionevoli probabilità di essere accolto), la parte abbia il rimedio del ricorso in Cassazione avverso la sentenza di primo grado, da proporre entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) dell’ordinanza.

Il principio, peraltro, era già stato affermato da Cass. 10723/2014.

Magari, evitare titoli terroristici sarebbe meglio.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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7 commenti:

  1. Gennaro Marasciuolo

    Gentile Collega,
    i miei complimenti per la chiarezza e l’utilità dei soui post.
    Come può vedere ho un piccolo blog e, per esperienza personale, Le consiglio di modificare il link alla sentenza citata. Il sito “ilcaso”, accetta link in entrata solo alla sua homepage.
    Le auguro buon lavoro.
    Gennaro

  2. AVV.GRAZIANO CASTALDI

    Per FORTUNA c’è l’esimio collega Avv. Mirco Minardi, al quale, per il suo contributo vanno i miei sentiti apprezzamenti e ringraziamenti che, sicuramente, vanno ad aggiungersi ad altri dei quali, posso immaginare, non sia più possibile tenere il conto.
    Cordiali saluti
    Graziano Castaldi

  3. Marcella

    Complimenti avvocato! Quando qualcuno si deciderà a fare le pulci agli avvocati delle associazioni dei consumatori? Veri accaparratori ddi clienti e a volte disonesti. Parlo in veste di cliente, se le interessa glielo racconto.
    Cordialità.
    Marcella

  4. Domenico

    Quindi ad oggi é confermato che la notifica a mezzo pec non fa decorrere il termine breve? Inoltre lo stesso principio vale anche per chi ha in causa il processo Fornero? Come impugno eventualmente in collegio eventuale opposizione di controparte? La ringrazio avvocato…



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