Come si cancella la trascrizione di un sequestro, convertito in pignoramento immobiliare?

Mirco Minardi

Tizio ottiene un provvedimento di sequestro conservativo ai danni di Caio, che va a trascrivere su un immobile. Ottiene una sentenza di condanna, per effetto della quale il sequestro si converte in pignoramento ex art. 686 c.p.c..

Art. 686 Conversione del sequestro conservativo in pignoramento 
Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.
Omissis….

Tizio interviene nella procedura esecutiva sull’immobile sequestrato, già iniziata da altri. Tuttavia, la procedura, successivamente, viene dichiarata estinta per rinuncia di tutti i creditori, ma il giudice non ordina la cancellazione del sequestro/pignoramento.

Art. 632 Effetti dell’estinzione del processo.
[I]. Con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. …
omissis

Evidentemente avendo la necessità di vendere l’immobile, Caio e Tizio, insieme, chiedono con ricorso l’emissione di un decreto che ordini al Conservatore la cancellazione del sequestro/pignoramento, ma il giudice rigetta la domanda in quanto per poter cancellare il sequestro, convertito ope legis in pignoramento, qualora il G.E. non vi abbia provveduto, vi sono due rimedi:

a) opposizione agli atti esecutivi;
b) giudizio ordinario.

Osserva il giudice che non si può ordinare la cancellazione con il procedimento ex art. 669 novies, in quanto non ci troviamo di fronte ad un caso in cui il sequestro è diventato inefficace, posto che esso si è convertito in pignoramento.

Art. 669 novies c.p.c. Inefficacia del provvedimento cautelare.
[I]. Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue [306 ss.], il provvedimento cautelare perde la sua efficacia [669-octies6, 675].
[II]. In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento [669-ter, 669-quater, 669-quinquies], su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c’è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all’articolo 669-decies.

Né è possibile ottenere la cancellazione ex art. 2668 c.c., che disciplina l’ipotesi in cui sia consentita dalle parti (vedi anche l’art. 2882 c.c. in tema di ipoteca), in quanto la norma contempla la trascrizione delle domande e non il pignoramento immobiliare.

Art. 2668 Cancellazione della trascrizione
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt. 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Omissis…

Afferma il Tribunale che per conseguire l’effetto della cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, nel sistema vigente, gli elementi alternativamente richiesti sono soltanto:

a) l’annotazione della sentenza che riconosca al terzo di essere proprietario del bene esecutato da data anteriore alla trascrizione del pignoramento;

b) l’annotazione dell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione dispone la cancellazione della stessa trascrizione ai sensi del comma 1 dell’art. 562 c.p.c.;

c) l’annotazione dell’ordinanza che pronuncia l’estinzione ai sensi dell’art. 632, comma 1, .c.p.c..

Pertanto, laddove il giudice abbia dichiarato l’estinzione senza provvedere sulla cancellazione del sequestro convertito in pignoramento, se non sono ancora trascorsi 20 giorni, si può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., altrimenti bisognerà iniziare un giudizio ordinario.

Evidente l’assurdità di non poter chiedere la cancellazione sulla base dell’accordo delle parti, ma tale prassi è stata ritenuta corretta dall’Agenzia delle Entrate che, con circolare n. 5/04 ha stabilito che non si può applicare per analogia l’art. 2668 c.c.

Tizio e Caio, pertanto, dovranno iniziare un giudizio ordinario. Se fossi il loro legale, depositerei un ricorso a firma congiunga, in quanto non ha senso utilizzare la citazione, essendo le parti d’accordo. Chiederei poi al giudice di pronunciare la sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies; se il giudice fosse d’accordo, in un’udienza sarebbe definito tutto.

Tribunale  Salerno  sez. I, 24 gennaio 2009

Il Giudice dott. Antonio Scarpa,

FATTO

visto il ricorso proposto in data 12 gennaio 2009 (ed assegnato a questo Giudice quattro giorni orsono, ovvero il 20 gennaio 2009) da E. P., V. D. e P. V. (Avv. Francesco Paolo Laudisio), intestato “Ricorso URGENTE per la cancellazione di trascrizione di sequestro conservativo” , volto ad ottenere con decreto (così testualmente, anche nella sottolineatura) l’ordine al Dirigente dell’Agenzia del Territorio di Salerno di cancellare la trascrizione del sequestro conservativo emesso il 18 giugno 1992 da questo Tribunale ad istanza di E. P. di E. D. nel corso di causa di separazione personale per il mancato pagamento degli assegni di mantenimento, causa definita con sentenza n. 1163 del 29 maggio 1995 passata in giudicato;
premesso come il ricorso sia stato presentato da tutte le parti interessate (creditrice e eredi del debitore esecutato), come esposto dal difensore dei ricorrente con l’allegato biglietto indirizzato al Giudice ed inserito nel fascicolo d’ufficio, sicchè appare superflua la previa attivazione del contraddittorio;
evidenziato dai ricorrenti come E. P. fosse intervenuta in procedimento di espropriazione immobiliare n. 272/1995, con pignoramento del 24 aprile 1995, per il proprio credito cautelato dal sequestro conservativo in oggetto, rimanendo poi soddisfatta del proprio stesso credito, e rilasciando all’uopo quietanza alle eredi del debitore esecutato, deceduto nel corso della procedura espropriativa;
ulteriormente dedotto come tale procedura espropriativa, avendo tutti i creditori, procedente ed intervenuti, rinunziato agli atti, sia stata perciò dichiarata estinta in data 25 luglio 2007, ordinandosi dal Giudice dell’Esecuzione la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita in favore del creditore procedente Cassa Rurale e Artigiana di Salerno;
osservato in via di premessa come, allorché si verifichi un’ipotesi di inefficacia del provvedimento cautelare, il giudice debba, ex art. 669 novies c.p.c. (norma applicabile al sequestro per cui è causa, ex art. 4, comma 5, del D. L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito nella legge 6 dicembre 1994, n. 673), emettere declaratoria in tal senso ed adottare d’ufficio i più opportuni provvedimenti ripristinatori, sicché, appunto, ove si fosse verificata una ipotesi di inefficacia del sequestro conservativo, sarebbe spettato al giudice individuato dall’art. 669 novies c.p.c. adottare l’ordine di trasmissione di copia degli atti di causa al conservatore dei registri immobiliari affinché questi provvedesse alla cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo (in termini, Tribunale Salerno, 6 febbraio 2006, in Arch. locazioni 2006, 5, 544, nonché in Corriere del merito 2006, 7 839; Tribunale Torino, 1 marzo 2004, in Giur. merito 2004, 2467; Tribunale Verona, 21 settembre 1993, Giur. it. 1994, I,2,, 318);
sottolineato come l’art. 89 della l. 353/1990 abbia invero provveduto ad abrogare l’ art. 683, comma ultimo c.p.c., che prevedeva la forma del decreto per ordinare la cancellazione della trascrizione del sequestro ;
considerato come, in base al combinato disposto degli art. 669 novies e 679 c.p.c., la cancellazione del sequestro conservativo sugli immobili possa quindi essere disposta nei soli casi di inefficacia del sequestro , casi che nel caso prospettato dal ricorso in esame non ricorrono affatto;
ritenuto invero come non siano applicabili alla fattispecie in questione né l’art. 2882 c.c., relativo alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, né la disposizione di cui all’art. 2668 c.c., riguardante la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, discipline non applicabili per la cancellazione della trascrizione di un provvedimento giurisdizionale quale il sequestro ;
considerato come l’art. 669 novies c.p.c., prevede e tipizza i singoli fatti causativi di inefficacia dei provvedimenti cautelari, sicchè sono da escludersi applicazioni analogiche di altre norme; laddove, l’abrogazione dell’art. 683 c.p.c. terzo comma, induce a ritenere che l’ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla cancellazione della trascrizione di un sequestro conservativo debba essere emesso comunque con ordinanza (e giammai con decreto) nel corso del procedimento ex art. 669 novies c.p.c.;
evidenziato ancora come, nel caso oggetto del ricorso in esame, la creditrice sequestrante avesse poi ottenuto sentenza di condanna esecutiva in primo grado, passata in giudicato, con relativa conversione, ex art. 686 c.p.c., del sequestro conservativo in pignoramento;
chiarito, pertanto, come non rileva ai fini dell’art. 669 novies c.p.c. e delle sue tassative ipotesi, la circostanza che il debitore E. D. abbia pagato quanto statuito con sentenza a titolo di mantenimento e che il processo esecutivo non sia stato, quindi, proseguito, con conseguente estinzione per rinuncia agli atti, atteso che, come detto, il sequestro , nel momento in cui la creditrice Postillo ottenne la sentenza esecutiva, si convertì “ipso iure” in pignoramento, avendo in quel momento inizio il processo esecutivo, e conservandosi gli effetti prodotti dal sequestro nel periodo anteriore alla conversione, laddove la vicenda estintiva della procedura esecutiva e l’inefficacia del pignoramento dovevano essere denunciate dinanzi al giudice dell’esecuzione, avente al riguardo competenza funzionale, di tal che giammai potrà essere dichiarata nel procedimento ex art. 669 novies c.p.c. l’inefficacia del pignoramento (in cui si è ormai convertito il sequestro conservativo);
ricordato come al pignoramento immobiliare non si ritenga in ogni modo applicabile la cosiddetta cancellazione “consentita alle parti” indicata dall’art. 2668 c.c., la quale riguarda il solo pignoramento speciale mobiliare, sicché, per conseguire l’effetto della cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, nel sistema vigente, gli elementi alternativamente richiesti sono soltanto: a) l’annotazione della sentenza che riconosca al terzo di essere proprietario del bene esecutato da data anteriore alla trascrizione del pignoramento; b) l’annotazione dell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione dispone la cancellazione della stessa trascrizione ai sensi del comma 1 dell’art. 562 c.p.c.; c) l’annotazione dell’ordinanza che pronuncia l’estinzione ai sensi dell’art. 632, comma 1, .c.p.c.;
conclusivamente evidenziato come, proprio perché l’ottenimento da parte del sequestrante di una sentenza esecutiva di condanna comporta l’automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento e l’inizio del processo esecutivo, ove si verifichi l’estinzione del processo esecutivo, consegue automaticamente l’inefficacia del pignoramento in cui si è convertito “ipso iure” il sequestro; laddove – atteso che, in caso di esecuzione di sequestro conservativo, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del processo esecutivo, con correlata improseguibilità del processo stesso, ha natura di atto esecutivo -, allorché l’ordinanza medesima non statuisca sulla cancellazione della trascrizione del pignoramento, il rimedio contro di esso è l’ opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e giammai comunque il ricorso ex art. 669 novies c.p.c. con la quale si richieda la cancellazione della trascrizione del decreto di sequestro medio tempore convertito ;
opinato pertanto come, ove non si ritenga esaustivo l’ordine di cancellazione del pignoramento reso dal Giudice dell’esecuzione, ovvero si ritenga omesso lo stesso, in difetto di opposizione agli atti esecutivi, sembra piuttosto percorribile la soluzione di procedere ad autonomo giudizio che assicuri le garanzie della cognizione piena e si concluda con sentenza recante l’ordine di cancellazione;

P.Q.M.

il Giudice dichiara inammissibile il ricorso proposto da E. P., V. D. e P. V..
Salerno, 24 gennaio ’09
Il Giudice dott. Antonio Scarpa


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


2 commenti:

  1. Mario

    la causa d’appello promossa da parte di P.che chiedeva presunti risarcimenti danni e per cui aveva già ottenuto a suo tempo il “sequestro conservativo” dell’immobile di M. onde garantirsi da quest’ultimo il risarcimento suddetto, viene messa a sentenza a febbraio del 2010 respingendo in massima parte le pretese di P., salvo la ripartizione delle spese di giudizio, anche qusta a favore di M che ne deve pagare un quarto e P. tre quarti.La sentenza, però, non fa alcun cenno circa la cancellazione del sequestro conservativo che, a mio parere, non avrebbe più motivo di continuarne ad esistere e a bloccare l’immobile , liberandolo da qualunque preclusione o vincolo giudiziario, venendo a cessare le ragioni per cui era stato a suo tempo concesso…? Può P. rifiutarsi di rinunciare al sequestro conservativo, provocando gravi danni economici a M. che intende venderlo? Come ottenere che giudizialmente venga cancellato ?D’altra parte la sentenza dovrebbe essere passata in giudicato essendo ad oggi scaduti abbondantemente i termini previsti…Come uscirne ?

  2. Pietro

    cke sa dirmi come faccio acancellare un sequesto cautelativo cke ce sulla mia casa da 17 anni visto cke i cdreditori sono tutti irriperibili



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