Come si calcola il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite?

Mirco Minardi

Le Sezioni Unite della S.C. (n. 19014/2007) sono intervenute con una lunghissima sentenza sul tema de quo, componendo un contrasto insorto tra le sezioni, circa il criterio da seguire per determinare il valore della lite.

Il contrasto è noto: decisum o disputatum? Ovverosia: si tiene in considerazione ciò che era stato chiesto, o ciò che viene liquidato?

Le S.U. propendono per il secondo orientamento, con alcune precisazioni:

a) il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell’intera domanda.

b) Analogamente nel caso in cui, ove una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell’impugnazione.

c) Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l’atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all’attività difensiva svolta nel grado.


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


4 commenti:

  1. Luigi

    In un Condominio da me amministrato si è concluso il giudzio per la rimozione di una veranda nel 1996. La Corte di Appello di Bari ha rimesso il tutto al 1° giudice per vari errori giudiziari e del Tribunale e degli avvocai delle controparti. Il giudizio iniziò davanti il Pretore che sancì la rimozione della veranda e la liquidazione delle spese di giudizio in danno del Condomino e, quindi, a favore del Condominio per lire 4.480,600. La sentenza è stata impugnata dalla controparte per far valere la mancata chimata in causa della moglie quale comproprietaria nonchè dell’usucapione. Come dicevo in preambolo la Corte di Appello di Bari ha rimesso il tutt davanti il1° giudice. L’avvocato del Condominio ha chiesto la liquidazioe delle sue competenze ammontanti ad euro 42.000,00 specificando nella nota spese valore indeterminato. Ritengo che la rchiesta del medesimo sia sproporzionata ovvero fuori da ogni realtà atteso che il valore della causa era ben determinabile essendo iniziato il gudizio davanti il Pretore. Inoltre, il giudice di 1° grado, a cui era stata assegnata successivamente la causa per soppressione dell’Organo pretorile, emise sentenza sfavorevole al Condominio condnnadolo al pagamento delle spese di giudizio per complessivi Euro 3.150,00.Mi chiedo, come ha potuto l’Avv. del CONDOMINIO avanzare rihiesta di pagamento della sua parcella per euro 42.000,00?
    In attesa Vs. riscontro, porgo distinti saluti.
    L’amministratore
    Rag. Luigi Ricotta

  2. Luigi della casa

    Ho da poco concluso, con la mia vittoria, una causa contro l’ASL pe la quale lavoro come medico 118 e che mi aveva licenziato perchè pur essendo stato dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute ( per un anno)
    non ero stato ricollocato e infine fui licenziato.
    Unico atto il ricorso, e con unica udienza senza alcun dibattito .
    Il mio avvocato ha , nella parcella dichiarato che la mia causa apparteneva allo scaglione 100.000 – 500.000 euro, pur avendo a termine del ricorso scritto che il valore della causa era di 24.000 €.
    Quale sarebbe il valore reale della causa?



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