E’ noto che l’art. 348 ter c.p.c. consente al giudice di appello di pronunciare ordinanza di inammissibilità tutte le volte in cui l’impugnazione non ha ragionevoli probabilità di essere accolta.
In tal caso, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione se anteriore) il soccombente ha l’onere di impugnare la sentenza di primo grado e, qualora anche l’ordinanza contenga vizi suoi propri, anche il provvedimento del giudice d’appello.
Purtroppo, sono tanti i ricorsi dichiarati inammissibili proprio a causa del mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla comunicazione che, ormai, avviene quasi sempre tempestivamente da parte delle cancellerie.
Ma non voglio parlare di questo.
Voglio invece parlare del contenuto del ricorso. Esso, infatti, non solo deve contenere le censure dirette alla sentenza di primo grado (e all’ordinanza del giudice di appello se viziata di suo), ma anche qualcosa di più. Difatti, il ricorrente ha l’onere di dimostrare che le questioni sottoposte alla Corte siano ancora “attuali” per effetto della impugnazione, pur dichiarata inammissibile (cioè che non si sia formato il giudicato). In altre parole, ha l’onere di dimostrare di avere impugnato non solo i capi della sentenza, ma anche le rationes decidendi. In mancanza di questa prova il ricorso verrà dichiarato inammissibile.
Ecco come si esprime Cass. 26936/2017:
p. 4. – Può tralasciarsi la disamina approfondita di tali motivi e delle repliche ad esso mosse dal controricorrente (che li contesta analiticamente nel merito), per la preliminare necessità di applicare anche al presente ricorso i principi giurisprudenziali in punto di sua ammissibilità, in relazione all’oggetto dell’impugnazione: infatti (per tutte, v. Cass., ordd. 17 aprile 2014, nn. 8940 a 8943, alle cui amplissime argomentazioni può qui bastare un richiamo integrale), nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione almeno dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (in tale ultimo senso v. pure: Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10722; Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass., ord. 18 marzo 2015, n. 5341; Cass. 7 maggio 2015, n. 9241; Cass. Sez. Un., 27 maggio 2015, n. 10876; Cass. 10 luglio 2015, n. 14496; Cass. 21 luglio 2015, nn. 15240 e 15241; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21322; Cass. 10 dicembre 2015, n. 24926; Cass. 23 febbraio 2016, n. 3532; Cass. 24 febbraio 2016, nn. 3560 e 3678; Cass., ord. 18 marzo 2016, n. 5365; Cass., ordd. 10 maggio 2016, nn. 9441 e 9443; Cass., ordd. 12 maggio 2016, nn. 9799 e 9800). In sostanza, la necessità di compiuta identificazione dell’ambito del giudicato interno derivante dai limiti dell’impugnativa mediante l’appello continua ad esigere, stando alla giurisprudenza su richiamata ed avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte, la puntuale indicazione dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza di secondo grado, quale contenuto essenziale del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.
p. 5. – Invece, il ricorso non contiene gli indispensabili completi riferimenti ai motivi ed alle argomentazioni dell’appello: e di esso, per parità di trattamento con tutti i casi analoghi e precedenti, va quindi proposta al Collegio la declaratoria di inammissibilità, peraltro a quello rimessa la questione dell’impatto su tali aspetti del Protocollo invocato quale presupposto redazionale dalla ricorrente”.
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Complimenti avvocato.
Memorie illustrative in cassazione 378 cpc. Si trova un fac simile? Sarebbe interessante
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