Ancora un esempio di “travisamento” del motivo di cui al n. 3 dell’art. 360, cioè la violazione di norma di diritto e la falsa applicazione di legge.
Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, nell’affermare che mancava la prova sulla dinamica del sinistro, aveva trascurato immotivatamente il ricorso alla prova per presunzioni, in quanto il rigore probatorio richiesto dalla giurisprudenza circa il nesso causale tra la condizione lesiva della cosa e il danno non si spinge sino al punto di esigere che il testimone abbia esattamente visto il momento e le modalità concrete della caduta desumibili in via presuntiva dal contesto spazio temporale; in altre parole non è necessario che il testimone abbia prestato attenzione proprio all’istante in cui la vittima mette il piede sulla buca e inciampa,essendo prova presuntiva idonea l’aver visto la parte nell’immediatezza del fatto a terra davanti alla buca.
Nella sostanza il motivo censura la valutazione che i giudici di merito hanno dato delle prove testimoniali, valutazione che li ha portati ad affermare che nessuno dei testimoni aveva visto effettivamente il ricorrente cadere sul dosso della strada e di conseguenza non vi era alcuna prova sulla dinamica del sinistro e sulla relazione fra la cosa in custodia ed il danno.
La Corte ritiene non pertinente il richiamo degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. che rilevano, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, soltanto quando il giudice dia ingresso a prove non fornite dalle parti od erri sulla nozione di fatto notorio o sulla configurabilità o meno di una prova legale; per ogni altro aspetto, l’omessa valutazione delle prove proposte dalla parti o dei fatti non contestati ovvero il cattivo uso del “prudente apprezzamento” rilevano soltanto quali vizi di motivazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 14267/06), deducibili in Cassazione nei limiti posti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Nella specie i giudici dì merito avevano fondato la loro decisione sulle risultanze delle prove testimoniali ritenute idonee all’accertamento delle circostanze di fatto.
Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 11/04/2017, dep.25/10/2017), n. 25246
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29292-2015 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI
180, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato -……………………………….
– ricorrente –
contro
COMUNE TRAVERSETOLO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo
studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 53/2015 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il
28/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.
Fatto
FATTI DEL PROCESSO
C.C. propone ricorso avverso l’ordinanza ex art. 348 bis e ter bis di inammissibilità dell’appello della Corte di appello di Bologna del 5-10-16 e della sentenza di primo grado del Tribunale di Parma che ha rigettato la domanda da lui proposta per ottenere il risarcimento del danno subito per una caduta dalla bicicletta a causa di un dosso stradale.
Resiste il Comune di Traversetolo.
Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta di inammissibilità.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Il Collegio ha invitato a redigere una motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con i primi tre motivi di ricorso si denunzia omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 individuato con il primo motivo nella prova del luogo della caduta, nel secondo motivo nella situazione di pericolo rappresentata dal dosso in questione e nel terzo motivo nella mancanza di ogni segnaletica.
2.Con il quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 2051,2727 e 2729 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c..
Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, nell’affermare che mancava la prova sulla dinamica del sinistro, ha trascurato immotivatamente il ricorso alla prova per presunzioni.
Infatti, sostiene il ricorrente, il rigore probatorio richiesto dalla giurisprudenza circa il nesso causale tra la condizione lesiva della cosa e il danno non si spinge sino al punto di esigere che il testimone abbia esattamente visto il momento e le modalità concrete della caduta desumibili in via presuntiva dal contesto spazio temporale; in altre parole non è necessario che il testimone abbia prestato attenzione proprio all’istante in cui la vittima mette il piede sulla buca e inciampa,essendo prova presuntiva idonea l’aver visto la parte nell’immediatezza del fatto a terra davanti alla buca.
4.I quattro motivi sono inammissibili.
Tutte e quattroi motivi censurano il vizio di motivazione,sul rilievo che anche il quarto motivo lamenta solo formalmente una violazione di legge, ma nella sostanza censura la valutazione che i giudici di merito hanno dato delle prove testimoniali, valutazione che li ha portati ad affermare che nessuno dei testimoni aveva visto effettivamente il ricorrente cadere sul dosso della strada e di conseguenza non vi era alcuna prova sulla dinamica del sinistro e sulla relazione fra la cosa in custodia ed il danno.
Non è pertinente il richiamo degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. che rilevano, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, soltanto quando il giudice dia ingresso a prove non fornite dalle parti od erri sulla nozione di fatto notorio o sulla configurabilità o meno di una prova legale; per ogni altro aspetto, l’omessa valutazione delle prove proposte dalla parti o dei fatti non contestati ovvero il cattivo uso del “prudente apprezzamento” rilevano soltanto quali vizi di motivazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 14267/06), deducibili in Cassazione nei limiti posti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Nella specie i giudici dì merito hanno fondato la loro decisione sulle risultanze delle prove testimoniali ritenute idonee all’accertamento delle circostanze di fatto.
6.A seguito dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis e ter c.p.c. è proponibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado e, se la pronuncia di inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione non può essere proposto per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, n. 5.
7.Nella specie la ordinanza di inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni di fatto che hanno portato al rigetto della domanda in primo grado ed in particolare sulla mancanza di prova che la caduta del ricorrente sia avvenuta proprio a causa del dosso presente sulla strada.
Di conseguenza sono inammissibili, in presenza di una doppia conforme, i quattro motivi che censurano nuovamente di accertamenti di merito dei giudici di secondo grado.
7.Inoltre deve osservarsi che nessuno dei motivi proposti avrebbe avuto comunque ingresso nel giudizio di legittimità,attesa la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile al giudizio in virtù della data di impugnazione della sentenza, che introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.
Inoltre l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.
8.La formulazione dei motivi con cui si denuncia vizio di motivazione non corrisponde al canone normativo introdotto con la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, avendo i giudici di merito valutato tutti i fatti dedotti, che quindi non sono stati omessi, senza alcuna “anomalia motivazionale” come individuata dalla giurisprudenza di legittimità soprariportata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza
PQM
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.500,00,oltre Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori e spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017
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La supervisione del ricorso per cassazione.
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Complimenti avvocato.
Memorie illustrative in cassazione 378 cpc. Si trova un fac simile? Sarebbe interessante
Non esiste un facsimile perchè ogni memoria è a sé.