Ha fatto davvero arrabbiare il Consigliere relatore (dott. Marco Rossetti), un Collega che, nel ricorso per Cassazione ha affermato, contrariamente al vero, che sin dal primo grado era stato dedotto uno specifico profilo di colpa della Scuola convenuta.
Il relatore si è andato così a leggere l’atto di citazione e le memorie ex art. 183 c.p.c., senza tuttavia trovare alcun riferimento al suddetto profilo.
Tanto è bastato per trasmettere gli atti al Procuratore generale per le valutazioni “sul piano disciplinare e di altro tipo”, ritenendo violati gli artt. 88 c.p.c. e 50 c.d.f.
La vicenda si trova in Cass. 24090/2017.
La cosa interessante è che detta censura era stata dedotta violando il principio di autosufficienza, sicchè il relatore avrebbe potuto arrestarsi lì. Invece, è andato fino in fondo per verificare se quella doglianza aveva fondamento, giungendo a definirla, senza mezzi termini, come “falsa”.
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Complimenti avvocato.
Memorie illustrative in cassazione 378 cpc. Si trova un fac simile? Sarebbe interessante
Non esiste un facsimile perchè ogni memoria è a sé.