Tribunale di Nola, sez. II, 5 febbraio 2008
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente, quale convenuto in senso sostanziale e processuale, che intenda chiamare in causa un terzo non deve chiedere l’autorizzazione al giudice, bensì soltanto lo spostamento della data della prima udienza al fine di poter, nei termini di legge per la comparizione, notificare al terzo medesimo l’atto di citazione.
Brano della motivazione:
IV) Delle spese del giudizio e della ritualità della chiamata del terzo
Il Tribunale deve poi dare atto la chiamata in causa del terzo Regione X, per iniziativa dell’opponente ASL X 4, vada ritenuta rituale, nonostante essa sia avvenuta mediante diretta notifica dell’atto di opposizione.
Deve, allora, disattendersi la doglianza sul punto sollevata dalla Regione X.
Non sfugge, anzitutto, il noto orientamento della Corte di Legittimità secondo cui “il disposto dell’articolo 269, terzo comma del Cpc che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa su richiesta dell’attore, non si concilia con il procedimento instaurato tramite l’opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo in ogni caso l’opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento, non potendo le parti originariamente essere altri che il soggetto istante per l’ingiunzione di pagamento e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, cosicché l’opponente deve necessariamente chiedere al giudice con lo stesso atto di opposizione, l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (solo da ultimo, Cass. Civ. Sezione III, sentenza 1° marzo 2007 n. 4800).
Tuttavia, unitamente ad amplissima giurisprudenza di merito, tale posizione della Cassazione non può essere condivisa.
In effetti, non può non valorizzarsi adeguatamente il fatto che l’opponente – pur figurando come attore in senso formale – mediante l’azione ex art. 645 c.p.c. non fa altro che difendersi da una pretesa avanzata nei suoi confronti, in tal modo atteggiandosi come un sostanziale convenuto.
Onde non si intravede alcuna fondata ragione per la quale non possano riconoscersi al medesimo le stesse facoltà di ogni normale convenuto (compresa la facoltà di chiamare in causa un terzo a prescindere da ogni sindacato del Giudice sul punto), non potendosi certo discriminare la posizione processuale dell’opponente per il solo fatto che l’azione di pagamento esercitata nei suoi confronti non abbia seguito le forme ordinarie (citazione) ma quelle monitorie (ricorso e decreto), dipendendo tale evenienza da una mera scelta discrezionale del creditore istante.
Perciò, lasciando da parte una lettura eccessivamente formalistica del sistema, ben può ritenersi che l’opponente, nel chiamare in causa un terzo responsabile, non sia tenuto al rispetto delle formalità previste ex art. 183 c.p.c. con riferimento alla posizione dell’attore, ma possa giovarsi del potere di provocare immediatamente il contraddittorio con il terzo mediante l’agile e snella modalità della sua immediata evocazione in giudizio con notifica dell’atto di opposizione, atteso che poi neanche avrebbe senso chiedere un differimento di udienza al Giudice ex art. 269 c.p.c. da parte di chi può fissare direttamente la prima udienza nel rispetto dell’art. 163 bis c.p.c. per la chiamata.
Anche perché, laddove di contro si assumesse che competa al Giudice di autorizzare la chiamata in giudizio del terzo secondo i canoni previsti per l’attore, l’Istruttore si troverebbe nell’impossibilità di applicare il criterio di valutazione previsto dall’art. 183 c.p.c. (derivazione dell’esigenza dalle difese del convenuto), visto che l’unico convenuto (in senso sostanziale) del giudizio di opposizione sarebbe proprio chi chiede la chiamata e l’esigenza dell’estensione deriverebbe non da “difese” della controparte (attore in senso sostanziale), quanto da sue “pretese”.
Tanto acclarato in ordine alla ritualità della partecipazione al presente giudizio della Regione Campania, appare opportuno compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, in considerazione della particolare complessità della tematica affrontata e delle oscillanti posizioni assunte in materia da diversi Giudici di merito addirittura in questo Distretto.
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