Assegno di mantenimento e convivenza more uxorio: come dimostrare il nuovo tenore di vita del coniuge?

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Non di rado, dopo una separazione uno o entrambi i coniugi decidono di ricominciare una relazione con un’altra persona. Si pone allora il problema di stabilire quali conseguenze dette convivenze hanno sull’assegno di mantenimento.

Al riguardo potrebbe accadere che:

– Il coniuge obbligato chieda la revisione dell’assegno, proprio sul motivo che l’altro ha instaurato una convivenza;

– Il coniuge convivente chieda all’altro il versamento di un assegno, ovvero la sua revisione in aumento.

Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione afferma anzitutto che la convivenza del coniuge con altra persona, avente carattere occasionale o temporaneo, non incide di per sé direttamente ed in astratto sull’assegno di mantenimento (Cass., 25 novembre 2010 n. 23968).

Si è infatti sostenuto che, in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la sperequazione dei mezzi del coniuge economicamente più debole a fronte delle disponibilità economiche dell’altro, che avevano caratterizzato il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio, non giustifica la corresponsione di un assegno divorzile a carico del primo, ove questi instauri una convivenza con altra persona che assuma i connotati di stabilità e continuità, trasformandosi in una vera e propria famiglia di fatto. In detta ipotesi pertanto il diritto all’assegno viene a trovarsi in una fase di quiescenza, potendosi riproporre in caso di rottura della convivenza (Cass., 11 agosto 2011, n. 17195).

Dunque, ciò che rileva è l’esistenza di una vera e propria famiglia di fatto. La nozione di famiglia di fatto richiede che i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che, di regola, caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio). Occorre, pertanto, un arricchimento e un potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, la trasmissione di valori educativi ai figli, per altro ormai quasi del tutto assimilati a quelli legittimi.

Ad esempio nel caso esaminato nella decisione n. 17195 del 2011, oltre ad essersi instaurato un rapporto stabile di convivenza fra la parte che richiedeva l’assegno nei confronti dell’ex coniuge e un altro uomo, si era accertato che quest’ultimo aveva dato un apporto notevole al menage familiare, mettendo a disposizione per la convivenza un’abitazione, essendo per altro, in un breve lasso di tempo, nati due figli.

Ma come fare per dimostrare l’esistenza di una famiglia di fatto e soprattutto la consistenza reddituale del nuovo convivente?

Un aiuto ci viene da una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sent. 20/09/2012, n. 5047) che ha riconosciuto il diritto di accesso di un marito alla situazione reddituale del nuovo convivente della moglie. Il C.d.S. ha anzitutto osservato che il diritto di accesso deve prevalere sull’esigenza di riservatezza di terzi quando esso sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e concerna un documento amministrativo indispensabile a tali fini, la cui esigenza non possa essere altrimenti soddisfatta (cfr. tra le tante C.d.S. Ad. Plen. n. 5 del 1997, Sez. V^, n. 5034 del 2003 e n. 1969 del 2004). Tale diritto per essere riconosciuto ha bisogno della dimostrazione che vi sia una “rigida necessità” e non una “mera utilità” dell’acquisizione del documento richiesto allorquando quest’ultimo concerna terzi ed il richiedente l’accesso documentale non sia parte del procedimento nel quale esso si è formato (cfr. C.d.S., sez. VI^, n. 117 del 2011).

La domanda per l’accesso alle dichiarazioni dei redditi presentate dal convivente more uxorio con il coniuge separato, al fine di poter dimostrare nella competente sede civile, adita per l’accertamento della spettanza o meno, pur dopo l’instaurazione di tale convivenza, dell’assegno mensile riconosciuto dal Giudice in sede di separazione consensuale, contiene i presupposti individuati dalla giurisprudenza, in quanto l’accesso documentale richiesto concerne atti rilevanti e determinanti per la tutela delle posizione giuridica del richiedente, in quanto idonei a dimostrare, nella specie, la capacità economica del convivente con la propria moglie separata e, quindi, la sussistenza di presupposto idoneo ad esonerarlo dall’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento impostogli all’atto dell’omologazione della separazione consensuale.

Né è di ostacolo al riconoscimento del diritto di acceso la norma di principio di cui all’art. 24 della legge n. 241 del 1990, atteso che con il regolamento di esecuzione di detta norma, emanato con d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, è stato disposto (cfr. art. 8, comma 5, lettera d) che, anche quando i documenti concernano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, finanziario, industriale e commerciale, “…deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere il loro stessi interessi giuridici…”.

Così pure la circostanza che, nella specie, l’accesso sia richiesto per documenti fiscali del controinteressato non può costituire impedimento ex se all’esercizio del relativo diritto poiché una corretta interpretazione del divieto di accesso agli atti del procedimento tributario, sancito parimenti dal già citato art. 24 della legge n. 241 del 1990, che sia conforme ad una lettura costituzionalmente orientata di tale divieto, non può non condurre al convincimento che l’inaccessibilità a tali specifici atti è limitata, temporaneamente, alla sola fase di pendenza del procedimento tributario che è circostanza che, nella specie, non risulta sussistente (cfr. sul principio, C.d.S., sez. IV^, n. 53 del 13 gennaio 2010).

Secondo il C.d.S. è poi irrilevante, ai fini del riconoscimento del diritto di accesso, la questione se sia determinante o meno a fini decisori di quel processo la questione della convivenza del terzo con la moglie separata del richiedente, in quanto la norma che regola detto diritto non collega il soddisfacimento di quest’ultimo alla soluzione nel merito delle vicende connesse, ma impone soltanto che l’accesso sia collegato ad un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di cura e tutela.

 


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Alice

    Buongiorno Avvocato, mi scusi se la disturbo. Volevo cortesemente chiederLe se Lei sa quali documenti ci vogliono per legalizzare le unioni di fatto e cosa bisogna fare (andare all’anagrafe, da un notaio, in comune)?

    Grazie mille.

    Cordiali saluti

  2. Silvia

    Chiedo scusa del disturbo ma ho una domanda da formulare. Si può definire convivenza tra due persone che stanno insieme solo 3 gg a settimana o poco più oppure nei gg di ferie del partner? Premetto entrambi vivono in case diverse e sullo stato di famiglia risulta il compagno a carico dei genitori e la compagna ha uno stato di famigli dove accerta che è sola .la ringrazio anticipatamente .



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