Vi posto questa interessante massima:
Nei giudizi di cui alla l. n. 689 del 1981, per gli aspetti non regolati dagli art. 22 e ss l. cit. trovano applicazione le disposizioni del rito civile ordinario, sicché la competenza a conoscere dell’appello avverso le sentenze del g.d.p. spetta al tribunale (art. 341 c.p.c.).
In particolare, per le cause nelle quali sia parte un’amministrazione dello Stato, territorialmente competente è il tribunale ove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato (art. 25 c.p.c.), in quanto l’art. 22 l. n. 689 del 1981 (che attribuisce la competenza per territorio al “giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”) è norma dettata per il primo grado di giudizio, sicché, nel silenzio del legislatore, per l’appello si applicano le norme ordinarie del processo di cognizione, e, quindi, la regola del foro erariale (Nel caso di specie, era stata appellata la sentenza con cui il g.d.p. di Modena aveva definito, ai sensi dell’art. l. n. 689 del 1981, l’opposizione ad un’ordinanza-ingiunzione del Prefetto modenese. In applicazione del principio di cui in massima, il giudice ha rilevato la propria incompetenza, contestualmente dichiarando la competenza funzionale del tribunale di Bologna, in quanto sede dell’ufficio dell’avvocatura dello Stato).
Tribunale Modena, sez. I, 07 ottobre 2008
Sulla questione – lo ricordo – è pendente un regolamento di competenza (peraltro in una causa che seguo personalmente).
in procedura civile qual’è l’art. per la rimmessione in termini per proporre appello avverso sentenza al giudice di pace?
@Emilio: l’articolo sulla rimessione in termini oggi è il 153
mi piacerebbe saperne di piu’ , in materia diappello avverso
la sentenza del GDP (oltre che all’Art. 153 ovviamente)