Gita scolastica sulla neve. Il Prof. di educazione fisica si improvvisa maestro di sci e conduce gli alunni su una pista a tratti azzurro e rossa. Uno degli alunni, che mai era salito sugli sci, cade e si frattura un arto.
Circa la natura della responsabilità dell’insegnante, e per esso del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ex art. 61, comma 2, L. n. 312/82, il Tribunale afferma che è di tipo contrattuale in quanto tra istituto scolastico e allievo a seguito dell’iscrizione e ammissione si instaura un vincolo negoziale in forza del quale l’istituto assume il dovere accessorio, ma non secondario, di vigilare anche sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica (vedasi anche Cass. civ. n. 2485/58 e n. 2110/74), nell’ambito della quale l’istituto scolastico è debitore di un servizio e l’alunno è creditore. Analogo rapporto contrattuale si instaura per “contatto sociale” anche tra l’insegnante dipendente dell’istituto scolastico e l’allievo.
In punto di responsabilità, il Tribunale osserva che la partecipazione alla gita non era stata limitata ai soli alunni già capaci di sciare, ma che anzi molti dei partecipanti, così come l’attrice, non avevano mai sciato in precedenza. Tale scelta imponeva all’amministrazione scolastica l’onere di affidare gli allievi inesperti ad un istruttore di sci professionista che avrebbe spiegato loro le nozioni di base della disciplina sportiva facendoli esercitare su apposite piste per principianti.
Nel caso di specie, invece, risultava che ben 13 ragazzi, tra cui molti non capaci di sciare, erano stati affidati alla sorveglianza del professore di educazione fisica, il quale, in base a quanto emergeva dalla testimonianza resa da L. P., si era limitato ad effettuare una dimostrazione delle modalità di discesa precedendo gli alunni di una decina di metri. Non si trattava, per di più, di un pista per principianti ma di una pista che prevedeva, in una parte successiva a quella in cui è avvenuta la caduta dell’attrice, un tratto rosso, ovvero per sciatori esperti, da percorrere obbligatoriamente.
Pertanto, non solo non era stata fornita la prova che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile alla scuola o all’insegnante, ma anzi risultava con evidenza un comportamento poco diligente dell’amministrazione scolastica essendo palese la mancata adozione di adeguate misure preventive ed organizzative volte ad evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo nel corso della gita scolastica.
Tribunale Salerno, 21 aprile 2008, sez. I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L. M., premesso che in data 19.03.1998 rimaneva vittima di un infortunio mentre sciava in località Monte Pratello, presso Roccaraso, nel corso di una gita scolastica, conveniva davanti a questo Tribunale il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITà E RICERCA, per sentir dichiarare la responsabilità dello stesso in relazione all’evento de quo e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ed il rimborso delle spese mediche sostenute. L’attrice, inoltre, precisava di aver riscosso dalla UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A la somma di lire 11.876.700 (euro 6.133,80) in forza di due polizze infortuni. Il MIINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITà E RICERCA costituendosi resisteva alla domanda ed instava per il differimento dell’udienza ex art. 180 c.p.c., al fine di poter procedere alla chiamata in causa della UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. per essere da questa manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea in forza delle polizze assicurative in essere. Si costituiva la UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., la quale, premesso che la polizza infortuni posta a base della chiamata era stata stipulata con la Regione Campania, deduceva la carenza di legittimazione attiva del chiamante, la sussistenza di una clausola che prevedeva l’obbligo di ricorso ad una perizia contrattuale in caso di contestazioni, la prescrizione del diritto dell’attrice ex art. 2952, comma 2°, cod. civ. e contestava la domanda svolta, data l’imprevedibilità e l’imprevenibilità dell’evento, nonostante l’adozione delle debite misure precauzionali, nonché l’ambito della quantificazione esposta dall’attrice in relazione al pregiudizio alla persona subito. Assunta prova per testimoni, la causa era quindi rimessa in decisione all’udienza del 21gennaio 2008, con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, premesso che il personale docente degli istituti statali di istruzione si trova in rapporto organico con l’amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la conseguenza che, per effetto dell’art. 61 l. 11 luglio 1980 n. 312, sono riferibili direttamente al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti del suddetto personale docente. Con la norma de qua si sancisce, in primo luogo: a) che la responsabilità del personale scolastico delle scuole statali, per fatti commessi dagli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, per i danni arrecati all’Amministrazione, nell’esercizio dell’obbligo di vigilanza; b) che la limitazione di cui sopra si riferisce anche alla responsabilità del menzionato personale per danni subiti da terzi per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Inoltre, come si deduce dall’ultima parte del 2° comma del citato art. 61, l’amministrazione (statale) si “surroga” al personale di cui sopra per gli illeciti commessi dal personale medesimo. Peraltro, non di ogni tipo di illecito si tratta, come potrebbe apparire a prima vista dalla lettura del testo legislativo, che, in effetti, contiene un riferimento del tutto generico alle responsabilità civili del personale scolastico, ma esclusivamente dell’illecito connesso alla culpa in vigilando (Cassazione civile , sez. III, 10 maggio 2005, n. 9752); sicché sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca unicamente nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando degli stessi docenti (Cassazione civile , sez. III, 29 aprile 2006, n. 10042).
Quanto alla questione di merito, non è contestato che in data 19.03.1998, durante una gita scolastica in località Pratello presso Roccaraso, L. M., a seguito di una caduta durante una discesa su una pista sciistica, ha riportato la distorsione e la distrazione del ginocchio e della gamba sinistra.
Va, dunque, escluso che il caso all’esame del Tribunale s’inquadri nell’ambito di cui all’art. 2048, 2° comma, c.c., in quanto la presunzione di responsabilità a carico degli insegnanti trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo e non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso (Cassazione civile, Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9346). Invero, la norma, riferendosi alla responsabilità dei maestri e precettori per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti, disciplina le conseguenze dell’illecito compiuto nei confronti dei terzi dagli allievi; inoltre, dal punto di vista sistematico, la norma introduce, analogamente all’art. 2047 c.c., una particolare forma di imputazione della responsabilità extracontrattuale per fatto altrui e, nel caso di danni che l’allievo procuri a sé stesso, si è, per definizione, al di fuori della situazione di danno causato a terzi. Pertanto, la responsabilità dell’insegnante, e per esso del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ex art. 61, comma 2, L. n. 312/82, è di tipo contrattuale in quanto tra istituto scolastico e allievo a seguito dell’iscrizione e ammissione si instaura un vincolo negoziale in forza del quale l’istituto assume il dovere accessorio, ma non secondario, di vigilare anche sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica (vedasi anche Cass. civ. n. 2485/58 e n. 2110/74), nell’ambito della quale l’istituto scolastico è debitore di un servizio e l’alunno è creditore. Analogo rapporto contrattuale si instaura per “contatto sociale” anche tra l’insegnante dipendente dell’istituto scolastico e l’allievo.
Va, ancora, precisato che la qualificazione della domanda in esame nell’ambito della responsabilità contrattuale è senz’altro consentita dal contenuto dell’atto di citazione, che invoca genericamente la responsabilità dell’Amministrazione, senza specificare se a titolo contrattuale o extracontrattuale. Infatti, lo stesso comportamento può essere fonte, per il suo autore, sia di una responsabilità da inadempimento sia di una responsabilità da fatto illecito, ed in assenza di una specifica qualificazione, i fatti per cui è causa possono essere sussunti tanto nella responsabilità aquiliana quanto nella responsabilità contrattuale (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2003, n. 16947).
Dall’inquadramento della fattispecie nell’ambito dell’illecito contrattuale consegue che, relativamente alla relativa responsabilità, il regime di ripartizione dell’onere della prova è quello generale delle obbligazioni contrattuali ex art. 1218 c.c., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile alla scuola o all’insegnante. Nella specie, però, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca non ha in alcun modo fornito la prova liberatoria richiesta.
L’infortunio in questione è avvenuto nel corso di una gita scolastica sulla neve prevista dalla programmazione didattica del dipartimento disciplinare di Educazione Fisica il cui scopo era quello di avvicinare gli alunni allo sport dello sci. Tale attività contemplava l’espletamento nel corso dell’anno scolastico di esercizi preparatori allo sci, tenuti dai docenti di educazione fisica M. F. e V. C., ossia gli stessi docenti che avrebbero poi accompagnato gli studenti in gita. La partecipazione alla stessa era volontaria e, per quanto riguarda gli alunni minori di età, subordinata come di regola ad autorizzazione scritta dei genitori. Va, però, all’uopo rimarcato che tale consenso non esonera gli accompagnatori dall’obbligo di vigilare: questi ultimi, infatti, devono assicurare la costante ed assidua sorveglianza degli alunni durante le uscite al fine di garantire la loro incolumità. Infatti, il dovere di sorveglianza e di vigilanza insito nell’obbligazione dell’amministrazione scolastica, certamente non resta circoscritto all’attività di insegnamento stricto sensu intesa ma si estende anche a tutte quelle attività ad essa tradizionalmente connesse, quali ad esempio, appunto, le gite scolastiche ( V. in proposito Trib. Reggio Emilia, 18 marzo 1982, in Riv. giur. scuola, 1983, 511) e i viaggi di istruzione. In specie, le giste scolastiche, pur costituendo attività che si svolgono fuori della scuola, costituiscono parte integrante dell’attività didattica e sono quindi pienamente assimilate, anche sotto il profilo delle responsabilità dei docenti e della scuola, a quella scolastica.
Dalle risultanze istruttorie emerge, peraltro, che la partecipazione alla gita non era stata limitata ai soli alunni già capaci di sciare, ma che anzi molti dei partecipanti, così come l’attrice, non avevano mai sciato in precedenza. Tale scelta, in effetti, imponeva all’amministrazione scolastica l’onere di affidare gli allievi inesperti ad un istruttore di sci professionista che avrebbe spiegato loro le nozioni di base della disciplina sportiva facendoli esercitare su apposite piste per principianti. Non è, difatti, possibile ritenere che tale attività possa essere stata surrogata dagli esercizi preparatori allo sci svolti durante l’anno scolastico in quanto strutturalmente inidonei a sostituire la necessaria fase di apprendimento in loco delle tecniche sciistiche.
Nel caso di specie, invece, risulta che ben 13 ragazzi, tra cui molti non capaci di sciare, erano stati affidati alla sorveglianza del professore di educazione fisica V. C., il quale, in base a quanto emerge dalla testimonianza resa da L. P. all’udienza del 02.04.2007, si era limitato ad effettuare una dimostrazione delle modalità di discesa precedendo gli alunni di una decina di metri. Non si trattava, per di più, di un pista per principianti ma di una pista che prevedeva, in una parte successiva a quella in cui è avvenuta la caduta dell’attrice, un tratto rosso, ovvero per sciatori esperti, da percorrere obbligatoriamente.
Pertanto, non solo non è stata fornita la prova che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile alla scuola o all’insegnante, ma anzi risulta con evidenza un comportamento poco diligente dell’amministrazione scolastica essendo palese la mancata adozione di adeguate misure preventive ed organizzative volte ad evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo nel corso della gita scolastica.
Da quanto detto discende la responsabilità del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITà E RICERCA per l’infortunio occorso all’attrice in data 19.03.1998 .
Per la domanda volta alla determinazione del danno risarcibile e la connessa domanda di garanzia occorre procedere ad ulteriore istruzione, previa separazione della domanda come da allegata ordinanza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate coma da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI SALERNO, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da L. M. contro il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITà E RICERCA
dichiara la responsabilità del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITà E RICERCA per l’infortunio occorso all’attrice in data 19.03.1998;
condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITà E RICERCA a rimborsare a L. M. le spese processuali sostenute liquidate in complessivi euro 1.960,00 di cui euro 800,00 per diritti, euro 1.000,00 per onorari ed euro 160,00 per spese oltre Iva e contr. Cassa prev. Avv con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
dispone come da separata ordinanza per il prosieguo della causa in ordine alla domanda separata di risarcimento del danno ed alla connessa domanda di garanzia.
Così deciso in Salerno, il 21 aprile 2008
Il Giudice
Dott. Antonio Scarpa
Il Giudice dott. Antonio Scarpa,
visti gli atti del procedimento n. 785/03, relativamente alla domanda di risarcimento dei danni proposta da L. M. contro il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITà E RICERCA ed alla connessa domanda di garanzia proposta dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITà E RICERCA nei confronti della UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., separate in sede di definizione della domanda proposta contro il suddetto Ministero e volta all’accertamento della responsabilità dello stesso in ordine all’infortunio occorso all’attrice in data 19.03.1998;
ritenuto che l’istanza per la nomina di consulente tecnico è conferente ai fini della decisione della causa, nomina consulente tecnico il Dott. PASQUALE DI GENIO, res. in Salerno, via Negri, 21, perchè,
visti gli atti e le certificazioni mediche acquisite,
1) accerti se dall’infortunio per cui è causa siano derivate lesioni, indicandone, in ipotesi affermativa, natura ed entità, evidenziando trattamenti praticati, condizioni psico-fisiche attuali e prevedibili evoluzioni;
2) sia derivata invalidità temporanea totale e/o parziale, indicandone, in ipotesi affermativa, la durata, in relazione all’integrità psico-fisica (cd. danno biologico);
3) siano derivati postumi invalidanti permanenti, indicandone l’incidenza percentuale sull’integrità psico-fisica;
4) sia derivata la necessità di sostenere spese mediche, per terapie, trattamenti ed interventi compiuti o da compiersi, non rientranti tra le prestazioni erogate dal regime di assistenza sanitaria, precisandone l’ammontare.
Il Giudice
assegna al CTU acconto di euro 300,00 posto a carico provvisorio dell’ attrice; fissa il termine di giorni 150 per il deposito di relazione scritta, decorrente dall’inizio delle operazioni peritali; autorizza il Consulente a domandare chiarimenti alle parti ed ad assumere informazioni da terzi; autorizza le parti a nominare loro Consulenti fino all’inizio delle operazioni; dispone che il consulente, esaurite le sue indagini, e sottoposta una bozza delle sue conclusioni alle parti, assegni a queste un termine per formulare osservazioni ed istanze, provvedendo in sede di relazione a dare risposta alle stesse; rinvia per la comparizione del CTU all’udienza del 22 novembre 2008.
Manda alla Cancelleria per comunicazioni alle parti e notifica al CTU.
Salerno, 21 aprile 2008
Il Giudice
Dott. Antonio Scarpa
Perfettamente d’accordo!
Come maestra di sci (anzi ex visto che non esercito da molti anni) è semplicemente sciagurato l’insegnante di educazione fisica, che, di fronte a tanti allievi con diverse capacità, abbia pensato di fare tutto lui, senza particolare competenza in materia e su pista non idonea a chi non aveva mai messo gli sci!
A questo punto, il Ministero dovrebbe avere diritto di rivalsa sull’insegnante, perchè è evidente la specifica responsabilità anche organizzativa del docente.
La scuola dell’infanzia, in merito alla questione della legittimazione passiva come sopra spiegata, è equiparata alla scuola elemntare e alla scuola superiore? C’è una legge o un testo normativo di riferimento? Grazie infinite.