Per 45 anni circa abbiamo avuto una sospensione feriale dei termini di 46 giorni, cioè dal 1 agosto di ogni anno al 15 settembre.
Poi un bel giorno, un demagoga ha proposto di accorciare questo periodo di 15 giorni (inizialmente si prevedeva una riduzione di 21 giorni), illudendo le persone che in questo modo i processi sarebbero durati meno (sic!).
Questa modifica si applica a partire dalla sospensione feriale del 2015, senza alcun rilievo in ordine alla data di instaurazione del procedimento o di deposito della sentenza.
Il problema è che le abitudini sono dure a morire. E così tanto avvocati a partire dall’anno 2015 si sono dimenticati che il termine di sospensione feriale non era più di 46 giorni, bensì di 31, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Quello che vi propongo qui sotto è uno dei tanti casi.
Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.
La supervisione del ricorso per cassazione.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14734-2016 proposto da:
F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato BARBARA AQUILANI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.E., L.P., L.M., L.A.,
LU.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ANGELO VALLEFUOCO,
che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO IANIGRO,
VALERIO VALLEFUOCO;
– controricorrenti –
nonchè
L.O., LU.AL., P.A., U.L.,
F.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2668/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 29/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che F.L. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma depositata il 29.4.2015 con cui è stato respinto il gravame proposto contro la sentenza 4673/2009 del Tribunale di Roma emessa in giudizio in materia di acquisto della proprietà per usucapione in contraddittorio con L.O. e altri;
rilevato che il relatore ha formulato proposta di inammissibilità ex art. 327 c.p.c.;
vista la memoria della parte controricorrente;
rilevata – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione l’inammissibilità del ricorso per intempestività della sua proposizione in relazione all’inosservanza del termine lungo di un anno stabilito dall’art. 327 c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella specie, ovvero con riferimento al disposto antecedente alla modifica sopravvenuta per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, trattandosi di giudizio iniziato anteriormente).
considerato infatti che la sentenza della Corte d’Appello è stata pubblicata il 29.4.2015 e quindi al termine lungo di un anno occorreva aggiungere il periodo di 31 giorni per la sospensione feriale (dall’1 al 31 agosto 2015 secondo la nuova formulazione della L. n. 742 del 1969, art. 1), con scadenza quindi il 30.5.2016 (lunedì), tenendo conto sempre della sospensione nel periodo feriale;
che pertanto al momento della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 6.6.2016 (data di avvio del procedimento notificatorio) il termine di decadenza era già scaduto e il giudicato si era ormai formato, come correttamente eccepito in controricorso;
ritenuto che le spese vanno poste a carico della parte soccombente;
considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.
Tag.: responsabilità professionale avvocato, ricorso per cassazione, sospensione feriale dei termini, termini di impugnazione
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017
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