Pubblichiamo una delle prime ordinanze ex art. 348 bis emessa dal Tribunale di Vasto. Si ringrazia il dott. Fabrizio Pasquale per la segnalazione.
TRIBUNALE DI VASTO
ORDINANZA DI INAMMISSIBILITA’ DELL’APPELLO
– art. 348 bis c.p.c. –
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale
A scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe, avente ad oggetto: APPELLO CONTRO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI, promosso da Di … e ….Katia nei confronti di Enel Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi come in atti;
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
RITENUTO applicabile al caso di specie, anche ratione temporis, l’art. 348 bis c.p.c., introdotto dal D.L. 22.06.2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2012, n. 134, per i giudizi di appello proposti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata chiesta la notifica a partire dall’11.09.2012;
SENTITI i procuratori delle parti sui chiarimenti richiesti all’udienza del 04/02/2013;
PREMESSO che gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio la Enel Energia s.p.a. innanzi al Giudice di Pace di Vasto, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’illegittima interruzione della fornitura di energia elettrica presso la propria abitazione;
CHE il giudice di prime cure ha rigettato la domanda, sul presupposto della piena legittimità dell’operato della odierna appellata, in presenza di uno stato di morosità del cliente, nonché sull’assunto della mancanza di prove dei danni asseritamente subìti;
CHE gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l’assenza di responsabilità dell’Enel Energia s.p.a. nella interruzione del servizio di erogazione della energia elettrica, chiedendo che il provvedimento fosse modificato nel senso di accertare l’assenza di morosità degli utenti, stante l’avvenuto pagamento delle precedenti fatture a mezzo bonifico bancario effettuato in data 20.08.2008 per l’importo di € 285,00; gli stessi hanno, altresì, denunciato l’erronea applicazione dell’art. 1565 c.c., il quale presuppone – ai fini della legittimità della sospensione della somministrazione con congruo preavviso – un inadempimento che, nel caso di specie, non si è mai verificato;
CONSIDERATO, in particolare, che il pagamento effettuato dal titolare dell’utenza tramite bonifico bancario (di cui, comunque, il giudice di prime cure ha dato atto nel suo provvedimento), in sostituzione del previsto versamento sul c/c postale, costituisce un inesatto adempimento privo, ai sensi dell’art. 1197 c.c., di effetto liberatorio per il debitore (cfr., Cass., 06/09/2004, n. 17961), di guisa che deve giustamente ritenersi sussistente uno stato di morosità del somministrato, con conseguente riconoscimento della legittimità della sospensione della somministrazione operata da Enel Energia s.p.a.;
CHE, in ogni caso, dall’istruttoria orale condotta nel giudizio di primo grado non è emersa alcuna prova del danno patrimoniale asseritamente patito dagli appellanti;
CHE, relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, la sentenza ha fatto puntuale applicazione dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di danno non patrimoniale (cfr., Cass., S.U., 11.11.2008, n.26972), ritenendo – sulla base delle deduzioni difensive e delle prove orali raccolte – che i pregiudizi invocati dagli attori a titolo di danno esistenziale non fossero meritevoli della tutela risarcitoria, trattandosi di meri disagi, fastidi o ansie, come tali privi del requisito della “ingiustizia costituzionalmente qualificata” (Cass., S.U., idem).
RITENUTO, pertanto, che la ricostruzione dei fatti e l’applicazione delle norme di diritto compiute nella sentenza impugnata sono esenti da censura e meritano di essere senz’altro condivise;
CHE, dunque, che per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, l’appello proposto non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
Per Questi Motivi
DICHIARA l’appello inammissibile;
CONDANNA Di ……, in solido tra loro, a pagare, in favore di Enel Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, ai sensi del D.M. 20.07.2012 n. 140, oltre accessori come per legge;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Vasto, 20 febbraio 2013.
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale
i giudici spesso non si rendono conto dei danni che possono fare sia alle parti che all’avvocato.
ma che senso ha una condanna alle spese di 2.5000,00 euro, per un giudizio in cui di fatto non è stata svolata attività, ed avente valore irrisorio.
così facendo si condanna non solo la parte ad una cifra spropositata (quando si condannano i grandi, stranamente, le liquidazioni fanno ridere), ma anche l’avv., al quale le parti daranno tutta la responsabilità. poi, soprattutto nei centri piccoli la voce gira e per una cazzata ti sei bruciato.
Allora? che volete che scriva? fatemelo sapere!
Carlo ha ragione:probabilmente la parte vincente ha depositato la nota spese.Quanto al risultato di chi ha perso è dato,probabilmente,dal filtro che non ritiene la domanda ricevibile per una sua improbabile possibilità di essere accolta.Non ci si deve opporre ai potenti e ,per di più,raccomandati!