Mancato uso delle cinture di sicurezza: conta il momento dell’accertamento, non quello della contestazione.

Mirco Minardi

Un classico. I vigili urbani dispongono l’alt di un veicolo, notando che il conducente non usa le cinture di sicurezza, ma al momento dell’arresto accertano che il conducente le indossa regolarmente. Gli agenti contestano ugualmente l’infrazione, che tuttavia viene impugnata.

Il giudice di pace accoglie l’opposizione rilevando:

  • che al momento della contestazione il trasgressore indossava le cinture
  • che i vigili non avevano visto il trasgressore all’atto di indossarle
  • che pertanto si trattava di una percezione dei vigili non assistita da fede privilegiata.

Ricorre in Cassazione il Comune e la Corte accoglie il ricorso rilevando:

  • che in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso (a) con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, (b) oppure da lui compiuti, (c) nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
  • che non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata (a) nè ai giudizi valutativi, (b) nè alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perchè mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (v., sul punto, Cass., sent. n. 20441 del 2006, n. 17106 del 2002).
  • che nella specie, gli agenti accertatori avevano attestato nel verbale, e concordemente confermato in giudizio, la circostanza che, al momento dell’ordine di fermata, il conducente non indossava la cintura di sicurezza
  • che a fronte di tale elemento – che non costituiva, come erroneamente ritenuto dal giudicante, una mera sensazione, ma un dato incontestabile, se non nei limiti sopra indicati – , di nessun rilievo appariva la circostanza, sulla base della quale era stata accolta la opposizione, ed ammessa dagli stessi agenti, secondo la quale, nel momento in cui costoro si erano accostati al veicolo, fermatosi, a seguito dell’alt intimato al conducente, alcuni metri in avanti, avevano rilevato che lo stesso aveva la cintura allacciata;
  • che nè assumeva rilievo che gli stessi agenti avevano dichiarato di non avere notato che il R. compisse il gesto dell’allacciamento mentre essi si avvicinavano, in quanto si trattava di elementi inidonei a fornire valida contestazione, in assenza di querela di falso, del fatto, attestato dai pubblici ufficiali, che, al momento dell’accertamento – coincidente con l’ordine di fermata intimato al R. -, questi non indossava al cintura.

Cassazione civile , sez. II, 27 ottobre 2008 , n. 25842

Fatto

1. – I signori M. e R.C. proposero opposizione avverso il verbale della polizia municipale di San Martino Valla Caudina (Av) di contestazione della violazione dell’art. 172 C.d.S., commi 1 e 8, per avere il primo circolato, il giorno 11 settembre 2003, in una strada di detta località alla guida di un autocarro senza uso delle cinture, e la seconda quale obbligata in solido.
Dedussero gli opponenti che il R. indossava la cintura al momento del controllo, e che intendevano dimostrare tale circostanza attraverso deposizioni testimoniali.
Ammessi i testi, l’adito giudice di pace di Cervinara, con sentenza depositata il 29 maggio 2004, accolse il ricorso, annullando il predetto verbale. Osservò il giudicante che già dal verbale redatto dagli agenti della polizia municipale risultava che il R. aveva contestato l’accertamento, e rilevò che la efficacia privilegiata di un atto pubblico non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni delle parti, che possono essere accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che sia necessario, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del Comune, proporre querela di falso nei confronti del verbale.
Passando all’esame delle dichiarazioni testimoniali, osservò il giudicante che era pacifica – per essere stata ammessa dagli stessi agenti accertatori – la circostanza che, al momento dell’accertamento, e cioè quando detti agenti avevano affiancato il veicolo, il conducente dello stesso indossava la cintura, e che non aveva fatto alcun gesto di allacciamento nel brevissimo intervallo tra l’ordine di fermata e la contestazione. Ne desumeva il giudice di pace di Cervinara che gli agenti medesimi avevano avuto la “sensazione” che il conducente, al momento dell’ordine di fermata, non indossasse la cintura: si era trattato, cioè, di una mera percezione, non verificabile ex post, e, come tale, ininfluente ai fini della decisione.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di San Martino Valle Caudina sulla base di due motivi. Resiste con controricorso R.C..

Diritto

1. – Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ.. Rileva il Comune ricorrente che il fatto che il R., alla guida dell’autocarro al momento dell’accertamento, non facesse uso delle prescritte cinture di sicurezza era attestato come avvenuto in presenza degli agenti accertatori nel verbale redatto dagli stessi, assistito dalla efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 cod. civ., e poteva essere contestato solo mediante querela di falso, e non mediante prova testimoniale.
2. – Con la seconda censura, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14, nonchè omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato il giudice di merito nell’affermare che “al momento dell’accertamento, ossia quando gli agenti si sono affiancati alla vettura ferma, il conducente del veicolo fermato indossava la cintura”, in tal modo confondendo il momento dell’accertamento con quello della contestazione dell’illecito amministrativo, laddove i due momenti costituiscono due fasi distinte, e non sempre necessariamente coincidenti del procedimento sanzionatorio amministrativo, e, come tali, sono autonomamente previste e disciplinate dai richiamati della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14. Nella specie, il momento dell’accertamento era quello in cui gli agenti avevano verificato che il R. era alla guida del veicolo senza indossare la cintura di sicurezza ed avevano intimato l’alt. Al riguardo, entrambi i pubblici ufficiali avevano confermato che nel momento della intimazione dell’ordine di fermata il conducente non indossava la cintura di sicurezza, e che solo quando essi si erano avvicinati al veicolo, che si era fermato in avanti rispetto al posto di blocco, avevano rilevato che il R. aveva la cintura, pur non avendo gli stessi notato il gesto dell’allacciamento. Tra l’altro, avuto riguardo alla bassa velocità del veicolo – circostanza riferita anche dal testimone – risultava improbabile l’errore di percezione degli agenti.
3.1. – I motivi, che, in quanto logicamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, sono meritevoli di accoglimento.
3.2. – In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata nè ai giudizi valutativi, nè alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perchè mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (v., sul punto, Cass., sent. n. 20441 del 2006, n. 17106 del 2002).
3.3. – Nella specie, gli agenti accertatori hanno attestato nel verbale, e concordemente confermato in giudizio, la circostanza che, al momento dell’ordine di fermata rivolto al R., costui non indossava la cintura di sicurezza. A fronte di tale elemento – che non costituisce, come erroneamente ritenuto dal giudicante, una mera sensazione, ma un dato incontestabile, se non nei limiti sopra indicati – , di nessun rilievo appare la circostanza, sulla base della quale è stata accolta la opposizione, ed ammessa dagli stessi agenti, secondo la quale, nel momento in cui costoro si erano accostati al veicolo, fermatosi, a seguito dell’alt intimato al R., alcuni metri in avanti, avevano rilevato che il conducente aveva la cintura allacciata; nè vale il rilievo che gli stessi agenti hanno dichiarato di non avere notato che il R. compisse il gesto dell’allacciamento mentre essi si avvicinavano. Si tratta, invero, di elementi inidonei a fornire valida contestazione, in assenza di querela di falso, del fatto, attestato dai pubblici ufficiali, che, al momento dell’accertamento – coincidente con l’ordine di fermata intimato al R. -, questi non indossava al cintura.
4. – Il ricorso deve, conseguentemente, essere accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della opposizione. Il ricorrente, soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ed, in solido con R.M., unitamente alla quale aveva proposto la opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione amministrativa, alle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione. Condanna R.C. e R.M. al pagamento in solido delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in Euro 250,00, di cui Euro 30,00 per spese, e R.C. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2008


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


Un commento:

  1. Salvatore

    A mio avviso la sentenza della Suprema Corte che tu hai egregiamente commentato, dà luogo a problemi interpretativi.
    L’attuale indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di sanzioni amministrative è che il verbale di accertamento di infrazione al codice della Strada non fa piena prova fino a querela di falso per ciò che concerne i giudizi valutativi ivi contenuti e alle indicazioni di fatti che, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino non si siano potute verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo ed abbiamo pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento.
    Se questo è il principio, come può essere considerato come “dato incontestabile” la percezione degli agenti accertatori (non indossava la cintura) avvenuta in una realtà dinamica (veicolo in movimento)?



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