07.10.08
Sinistri stradali: è improponibile la domanda giudiziale qualora la raccomandata sia priva di alcuni elementi?
Il Tribunale di Torino ha dichiarato improponibile una domanda giudiziale volta ad ottenere il risarcimento dei danni provocati da sinistro stradale in quanto priva degli elementi di cui all’art. 148 c.d.a.
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Questa norma stabilisce che la richiesta deve contenere:
- l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro;
- i dati relativi all’età , all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite;
- l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché
- la dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
Nel caso in esame, nelle raccomandate inviate erano stati omessi il codice fiscale dell’attrice, i dati relativi al reddito, all’età , all’attività lavorativa, all’entità delle lesioni subite e non risultavano allegate l’attestazione medica di avvenuta guarigione e l’attestazione di cui all’art. 142 comma 2 C.d.A.
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Secondo il Tribunale, le predette omissioni appaiono giuridicamente rilevanti, costituendo carenze del contenuto di un atto formale tipico contemplato dall’ordinamento quale condizione di proponibilità della domanda e che, in quanto tale, si sottrae alla disciplina dell’art. 156 comma 2 e 3 c.p.c. riguardante i soli atti processuali.
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Da tali premesse il Tribunale ha fatto discendere l’improponibilità della domanda giudiziale formulata nei confronti dei resistenti, fermo restando sotto altro profilo il valore interruttivo della prescrizione riconoscibile alle predette missive e l’inerenza della pronuncia ai soli profili procedurali.
Tribunale Torino, 17 ottobre 2007, sez. IV
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 3 della legge 102/2006, depositato il 13.03.2007, il sig. B.P. evocava in giudizio i signori T.P., T.O. e la RAS s.p.a. chiedendone la solidale condanna – nella rispettiva qualità di titolare, conducente e società assicuratrice dell’autovettura Lancia Y tg. … – al risarcimento dei danni riportati dalla propria persona in conseguenza del sinistro occorso in Strada S. Luigi, Rivalta (To) alle ore 21,55 circa del 05.06-2006, allorché l’attore , che si trovava alla guida del trattore agricolo tg. …di proprietà dell’Azienda Agricola Terreni Sparsi di M. A. M., era stato tamponato dall’autovettura condotta da T.O., nonostante il trattore viaggiasse con le luci accese, in un tratto stradale interessato da lavori in corso.
Allegava il ricorrente che, a seguito dell’urto, il veicolo tamponato era finito oltre al ciglio della strada e che egli aveva riportato gravissime lesioni personali plurime, comportanti il ricovero ospedaliero e successivamente guarite con postumi permanenti quantificabili nel 20%
La parte attrice produceva alcuni documenti, tra i quali copia della lettera raccomandata datata 12.6.2006 inviata all’Assicurazione di controparte e chiedeva altresì la concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva..
All’udienza del 5.6.2007 la sola RAS s.p.a. si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva del sig. T.P. e chiedendo il rigetto della domanda avversaria, contestata integralmente nel merito, in quanto asseriva che la macchina agricola viaggiasse in tempo notturno trainando a rimorchio una botte-cisterna per irrigazione della capienza di 600 litri, priva di luci di posizione ed essendosi immesso nel flusso della circolazione senza dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla strada prioritaria. Si opponeva altresì alla concessione della provvisionale.
I convenuti T.O. e T.P., invece non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Invano era esperito il tentativo di conciliazione all’udienza del 5.6.2007, ove veniva sentito liberamente il ricorrente e le parti chiedevano l’ammissione del mezzi istruttori dedotti.
Il G.I. con ordinanza depositata in data 11.6.2007 rigettava l’istanza di concessione della provvisionale e provvedeva in merito alle istanze istruttorie delle parti, acquisiva il verbale dei Carabinieri di Orbassano intervenuti sul luogo del sinistro, fissando quindi udienza per la discussione della causa sulla questione della proponibilità della domanda ex art. 148 cod. ass., rilevata d’ufficio.
Precisate le conclusioni definitive all’udienza del 09.10.2007, le parti discutevano oralmente.
Quindi il G.I. rinviava l’udienza al 17.10.2007 per la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sinistro stradale oggetto di causa è avvenuto in data 05.06.2006 e, dunque, già in vigore del Codice delle Assicurazioni (D.Ls 7.9.2005 n. 209), applicabile dal 1.1.2006 per i sinistri avvenuti dopo tale data (cfr. art 355 cod ass.)
In precedenza si applicava la legge 990/69 , il cui art. 22 subordinava l’azione risarcitoria del danneggiato al previo decorso di sessanta giorni dall’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’assicuratore contenente la richiesta di risarcimento. Per costante giurisprudenza tale norma veniva interpretata come una condizione di proponibilità dell’azione stessa la cui sussistenza poteva e doveva essere verificata anche d’ufficio (cfr Cass. Civ. sez III 8.1.1997 n. 59) , in quanto il predetto termine , decorrente dalla richiesta di risarcimento, costituiva per l’assicuratore uno “spatium deliberandi” in ordine a tale richiesta che impediva, qualora non integralmente trascorso, di far valere la mora dell’assicuratore e di radicare validamente una domanda giudiziale (Cass. 24.4.2001 n. 6026).
Per la validità della lettera raccomandata si riteneva sufficiente l’enunciazione dei dati significativi per l’identificazione del sinistro (nome delle parti, targhe, numero del sinistro, ecc) e la formulazione espressa della richiesta di pagamento.
L’indirizzo giurisprudenziale che coglieva la ratio dell’art. 22 nell’esigenza di “privilegiare il rapporto diretto tra danneggiato ed assicuratore, per un rapido ristoro del danno, con effetto deflattivo del contenzioso tra responsabile e danneggiato (Cass. 6026/01 cit.)”, può trovare conferma anche dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina che – sotto il profilo in esame – ricalca quella previgente, ancorché con una più articolata previsione normativa formata dal combinato disposto degli artt. 145 e 148 C.d.A..
In particolare, l’art. 145 comma 1 C.d.A. statuisce che:
“Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.”
A sua volta l’art. 148 comma 2 C.d.A. prevede quanto segue:
“L’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età , all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.”
Il danneggiato che intenda agire ex art. 144 C.d.A. nei confronti della compagnia assicuratrice deve, quindi, inoltrare a quest’ultima la richiesta risarcitoria secondo le modalità e con i contenuti contemplati dall’art. 148 C.d.S., attribuendole lo spatium deliberandi di 90 giorni prima di instaurare il giudizio.
Tale onere, in base al chiaro tenore delle norme e contrariamente ad alcune interpretazioni antiletterali proposte dai primi commentatori, costituisce una condizione di proponibilità della domanda al pari di quella precedentemente prevista dall’art. 22 l. 990/69 e, così come la norma previgente, non è sospettabile di illegittimità costituzionale stante la ratio dell’incombente ed il fatto che non costituisca una preclusione alla tutela giurisdizionale del diritto ma un semplice e giustificato adempimento preliminare.
Per questi motivi si ritiene che l’attore fosse comunque tenuto a formulare la richiesta di risarcimento nell’osservanza delle prescrizioni dell’art. 148 C.d.A.. Le prescrizioni poste dall’art. 148 C.d.A. non sono state, tuttavia, integralmente osservate poiché nelle raccomandate 10.6.2006 (ricevuta da RAS il 15.6.2006) non sono stati indicati il codice fiscale dell’attrice, i dati relativi al reddito, all’età , all’attività lavorativa, all’entità delle lesioni subite e non risultano allegate l’attestazione medica di avvenuta guarigione e l’attestazione di cui all’art. 142 comma 2 C.d.A.
Le predette omissioni appaiono giuridicamente rilevanti, costituendo carenze del contenuto di un atto formale tipico contemplato dall’ordinamento quale condizione di proponibilità della domanda e che, in quanto tale, si sottrae alla disciplina dell’art. 156 comma 2 e 3 c.p.c. riguardante i soli atti processuali.
All’inosservanza dell’art. 148 C.d.A. consegue l’improponibilità della domanda giudiziale formulata nei confronti degli odierni resistenti, fermo restando sotto altro profilo il valore interruttivo della prescrizione riconoscibile alle predette missive e l’inerenza della presente pronuncia ai soli profili procedurali.
Va aggiunto che risulta provato e non contestato dalla parte attrice che, a seguito del ricevimento della lettera raccomandata in data 15.6.2006, la RAS s.p.a. si è correttamente attivata richiedendo tempestivamente al danneggiato, tramite la propria mandataria RASSERVICE di integrare la pratica con i sopraelencati dati necessari per la sua istruzione (cfr. missiva datata 23.6.2006 prodotta dalla parte convenuta), richiesta formulata in conformità dell’art. 148 co. 5 cod ass. ed a cui non consta che il danneggiato abbia risposto.
La legge non prevede espressamente quale sia la conseguenza di tale omissione da parte del danneggiato, ma, in mancanza di giurisprudenza consolidata sul punto, in prima battuta, pare desumersi ” a contrario” dalla formulazione della seconda parte del quinto comma dell’art. 148 cit. che in caso di mancata integrazione dei dati da parte del danneggiato il termine dello “spatium deliberandi” non cominci a decorrere, con conseguente improponibilità della domanda anche sotto tal profilo.
Non pare che l’istituto della sospensione del giudizio ex art. 412 bis c.p.c. , che riguarda il caso peculiare del mancato esperimento del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro possa essere esteso analogicamente o in via estensiva all’ipotesi di cui all’art. 148 cod. ass. , trattandosi di un procedimento fondato su di una ratio del tutto differente.
L’assoluta novità della materia, la poco chiara articolazione del dettato normativo e l’assenza di precedenti nella giurisprudenza di questo Tribunale, per la prima volta investito della materia, costituiscono giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando,
in contumacia dei convenuti T.P. e T.O.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara l’improponibilità della domanda formulata da B.P. nei confronti di T.P. , T.O. e Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a.;
- dichiara l’integrale compensazione delle spese di causa.
Così deciso in Torino il 17.10.2007.
Il Giudice Unico
Sentenza redatta integralmente dal Giudice a mezzo di scritturazione elettronica e depositata ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c. in data
Il Cancelliere
Sentenza pubblicata ai sensi dell’art. 133 c.p.c. in data
Il Cancelliere
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