Lex & Formazione

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12.09.08

Procura alle liti: la mancanza di autentica produce la nullità?

Postato in Diritto processuale civile, Giurisprudenza @ 7:00:23 da Mirco Minardi |  

Qualche volta, il rigore della giurisprudenza sembra attenuarsi cedendo il passo al buon senso.

Ogni anno migliaia di ricorsi vengono dichiarati inammissibili per vizi di forma che qualsiasi persona di buon senso giudicherebbe … privi di senso.

Il processo civile, l’ho scritto ormai così tante volte, è divenuto un percorso ad ostacoli in cui l’avvocato è già bravo se arriva alla fine senza inciampare.

Il formalismo ha raggiunto livelli inaccettabili; lo scopo è quello di sfoltire i processi aggrappandosi a qualche deviazione dallo schema, non sempre chiaro, non sempre certo. A rimetterci sono le parti e gli avvocati.

Il caso in esame è tipico. Il difensore si dimentica di autenticare la procura. Ma stavolta la Cassazione ribadisce un orientamento non draconiano, affermando che:

“non è configurabile la nullità della procura alle liti nella ipotesi in cui essa, conferita in calce o a margine di uno degli atti indicati dall’art. 83 c.p.c., sia carente della certificazione (da parte del difensore) della autografia della firma del conferente, purchè la sottoscrizione del difensore abilitato sia apposta in calce all’atto medesimo.

Deve infatti ritenersi che tale sottoscrizione, essendo la procura alle liti incorporata nell’atto per il quale è conferita, certifichi anche la autografia del conferente la procura medesima (Cass. 10 aprile 2000, n. 4498; Cass. 18 dicembre 2001, n. 15977, nonchè con riguarda all’ipotesi reciproca, Cass. 23 marzo 2005, n. 6225; Cass. 22 novembre 2004, n. 22025; Cass. 6 marzo 2004, n. 4617; Cass. 3 novembre 1999, n. 12261; Cass. 20 giugno 1996, n. 5711)”.

Cass. civ. 2397/2008.

8 commenti »


Mauro

Gentile Avvocato

Le chiedo cortesemente se sia valida la sottoscrizione di una procura alle liti,firmata in stampatello con il solo nome. Esempio : ROSSI

Tuttavia,dagli atti si desume chiaramente :Rossi Mario Amm.re pro tempore c/o Studio Immobiliare,corrente in Via…. cita’…..

Ringraziandola
Mauro

19 ott 2008, 10:59pm |

Mirco Minardi

A mio avviso sì, purché presenti elementi di peculiarità, come affermato dal Consiglio di Stato, ma in una fattispecie diversa.

20 ott 2008, 5:17pm |

Rossana

Gentile Avvocato,
ho ricevuto atto di opposizione a dcreto ingiuntivo.
la procura alle liti è stata conferita agli avv.ti tizio e caio però a margine la procura è firmata solo da tizio e non anche da caio mentre alla fine dell’atto c’è la firma di tutti e due gli avvocati.
mi chiedo:l’atto è nullo o no?
Grazie

4 feb 2011, 4:16pm |

Mirco Minardi

@Rossana: no, è valido.

4 feb 2011, 10:44pm |

Maria

gentile collega,
ho notificato un atto di citazione per sfratto con procura in calce all’atto sottoscritta dalla parte e dalla sottoscritta autenticata, ma non ho sottosctitto l’atto.
secondo lei è inesistente’potrebbe operare la rinnovazione stante la ratio ispiratrice dell’art. 164 c.p.c.

9 mar 2011, 12:38pm |

Marco

Gentile Avvocato
Ho ritirato una comparsa di risposta e nella delega a margine manca la firma della parte nonché’ quella del difensore, risulta firmata solo dall’avvocato alla fine dell’atto. Mi chiedo se posso eccepire la nullità’.la ringrazio.

12 mar 2011, 1:33pm |

Mirco Minardi

@Marco: se si tratta dell’originale sì.

13 mar 2011, 6:55pm |

Mirco Minardi

@Maria: potrebbe esserci giurisprudenza che afferma la validità dell’atto qualora rechi la firma per autentica della procura.

13 mar 2011, 6:58pm |

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