Lex & Formazione

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12.09.08

Procura alle liti: la mancanza di autentica produce la nullità?

Postato in Diritto processuale civile, Giurisprudenza @ 7:00:23 da Mirco Minardi |  

Qualche volta, il rigore della giurisprudenza sembra attenuarsi cedendo il passo al buon senso.

Ogni anno migliaia di ricorsi vengono dichiarati inammissibili per vizi di forma che qualsiasi persona di buon senso giudicherebbe … privi di senso.

Il processo civile, l’ho scritto ormai così tante volte, è divenuto un percorso ad ostacoli in cui l’avvocato è già bravo se arriva alla fine senza inciampare.

Il formalismo ha raggiunto livelli inaccettabili; lo scopo è quello di sfoltire i processi aggrappandosi a qualche deviazione dallo schema, non sempre chiaro, non sempre certo. A rimetterci sono le parti e gli avvocati.

Il caso in esame è tipico. Il difensore si dimentica di autenticare la procura. Ma stavolta la Cassazione ribadisce un orientamento non draconiano, affermando che:

“non è configurabile la nullità della procura alle liti nella ipotesi in cui essa, conferita in calce o a margine di uno degli atti indicati dall’art. 83 c.p.c., sia carente della certificazione (da parte del difensore) della autografia della firma del conferente, purchè la sottoscrizione del difensore abilitato sia apposta in calce all’atto medesimo.

Deve infatti ritenersi che tale sottoscrizione, essendo la procura alle liti incorporata nell’atto per il quale è conferita, certifichi anche la autografia del conferente la procura medesima (Cass. 10 aprile 2000, n. 4498; Cass. 18 dicembre 2001, n. 15977, nonchè con riguarda all’ipotesi reciproca, Cass. 23 marzo 2005, n. 6225; Cass. 22 novembre 2004, n. 22025; Cass. 6 marzo 2004, n. 4617; Cass. 3 novembre 1999, n. 12261; Cass. 20 giugno 1996, n. 5711)”.

Cass. civ. 2397/2008.

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2 commenti »


Mauro

Gentile Avvocato

Le chiedo cortesemente se sia valida la sottoscrizione di una procura alle liti,firmata in stampatello con il solo nome. Esempio : ROSSI

Tuttavia,dagli atti si desume chiaramente :Rossi Mario Amm.re pro tempore c/o Studio Immobiliare,corrente in Via…. cita’…..

Ringraziandola
Mauro

19 ott 2008, 10:59pm |

Mirco Minardi

A mio avviso sì, purché presenti elementi di peculiarità, come affermato dal Consiglio di Stato, ma in una fattispecie diversa.

20 ott 2008, 5:17pm |

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