Opposizione al precetto ex art. 615, 1° comma, c.p.c.: il Giudice di Pace può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo?
L’art. 615 c.p.c. consente ora di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo esecutivo, subito dopo la notifica del precetto.
Un tempo, prima delle riforme del 2005/2006 si doveva utilizzare, non senza incertezze, lo strumento del 700 c.p.c..
Oggi è possibile opporsi al precetto e chiedere detta sospensione. Tuttavia quando la competenza appartiene al Giudice di Pace ci si chiede se questi abbia il potere di emettere il provvedimento di sospensione, visto che questo ha natura cautelare e, come è noto, il GDP non può adottare provvedimenti di tale natura.
La dottrina più accreditata risponde negativamente ed afferma che la relativa istanza vada proposta in Tribunale (v. Oriani, La sospensione dell’esecuzione, www.judicium.it; Bove-Balena, Le più recenti riforme del codice di procedura civile, Proto Pisani, Premessa Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla legge 80/2005).
Avete giurisprudenza in proposito, visto che al momento di edito non c’è nulla?





Mi chiamo Silvio Del Regno del foro di Nocera Inferiore (Sa) e vorrei sottoporvi il seguente quesito: può essere reclamata un’ordinanza di assegnazione somme all’esito dell’udienza di cui all’art.547 c.p.c.?