Opposizione al precetto ex art. 615, 1° comma, c.p.c.: il Giudice di Pace può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo?

1 settembre 2008 in Diritto processuale civile, Giurisprudenza

L’art. 615 c.p.c. consente ora di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo esecutivo, subito dopo la notifica del precetto.

Un tempo, prima delle riforme del 2005/2006 si doveva utilizzare, non senza incertezze, lo strumento del 700 c.p.c..

Oggi è possibile opporsi al precetto e chiedere detta sospensione. Tuttavia quando la competenza appartiene al Giudice di Pace ci si chiede se questi abbia il potere di emettere il provvedimento di sospensione, visto che questo ha natura cautelare e, come è noto, il GDP non può adottare provvedimenti di tale natura.

La dottrina più accreditata risponde negativamente ed afferma che la relativa istanza vada proposta in Tribunale (v. Oriani, La sospensione dell’esecuzione, www.judicium.it; Bove-Balena, Le più recenti riforme del codice di procedura civile, Proto Pisani, Premessa Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla legge 80/2005).

Avete giurisprudenza in proposito, visto che al momento di edito non c’è nulla?


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Avvocato, direttore responsabile del blog per la formazione giuridica www.lexform.it. Relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e telematiche e della monografia "Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo”, ed. Lexform.