Lex & Formazione

Lex & Formazione

05.10.07

La formulazione della prova contraria nel giudizio davanti al Giudice di Pace

Postato in Diritto processuale civile, Giudice di pace, Giurisprudenza @ 17:59:21 da Mirco Minardi |  

Qual’è il termine ultimo per l’indicazione della prova contraria, nel giudizio davanti al Giudice di Pace?

Prima di rispondere, un breve ripasso sulla prova contraria, che può essere:

  • a riprova: si indicano altri testi sugli stessi capitoli avversari;
  • diretta e contraria: si formulano appositi capitoli, contrari rispetto a quelli formulati dall’altra parte;
  • indiretta e contraria: si formulano capitoli con contenuto positivo e diverso, diretti a provare fatti incompatibili con quelli che l’altra parte intende dimostrare (esempio: l’attore intende dimostrare che il convenuto gli ha personalmente sottratto un bene, un determinato giorno; la difesa del convenuto formula un capitolo per provare che quel giorno il convenuto si trovava all’estero).

Fatta questa premessa entriamo nel merito della questione.

Nella pratica, molti giudici di pace concedono il doppio termine come nel giudizio davanti al Tribunale (oggi, secondo e terzo termine ex art. 183 c.p.c.). Talvolta, però, la capitolazione e l’indicazione dei testimoni avviene in udienza. Ecco allora il quesito: l’altra parte, entro quale momento deve formulare l’istanza per indicare la prova contraria?

Va premesso che il procedimento che si svolge dinanzi al giudice di pace è a c.d. struttura “povera” per le udienze previste per le deduzioni istruttorie, in quanto l’art. 320 cod. proc. civ. tende a concentrare in un unico contesto sia la fase di trattazione, sia quella istruttoria, consentendo (ultimo comma) una sola volta il rinvio per incombenti istruttori.

Pertanto, secondo la Cassazione, non può essere accolta l’interpretazione del primo comma dell’art. 184 cod. proc. civ., secondo la quale il giudice, richiesto di ammettere un mezzo di prova da una parte, prima di provvedere, debba assegnare d’ufficio all’altra parte un termine per dedurre l’eventuale prova contraria, pur in assenza di una sua qualsiasi istanza. Ciò sia perché in contrasto con la lettera della norma, sia perchè in contrasto con fondamentali principi in materia di ammissione delle prove.

Infatti, anche nei casi (diversi) – seconda parte del medesimo art. 184, primo comma – in cui una o entrambe le parti chiedano termine per indicare nuovi mezzi di prova, ovvero il giudice disponga mezzi di prova ufficiosi terzo comma della stesso articolo – nel primo caso è prevista l’assegnazione di un termine per l’eventuale prova contraria solo “su istanza di parte”; nel secondo caso che “ciascuna parte può dedurre” mezzi di prova. Quindi, in tutti i casi la concessione del termine è rimessa alla valutazione della difesa, in applicazione del fondamentale principio dispositivo della prova, evidentemente mantenuto dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, pur senza perciò vanificare il sistema delle preclusioni, anche istruttorie, dalla medesima rafforzato.

Ne consegue che la richiesta del termine di cui all’art. 184 cod. proc. civ. è da ritenere tempestiva, pur in difetto di espressa previsione normativa in tal senso, fino all’udienza in cui il giudice, esaurita l’attività di trattazione, passa in concreto ad esaminare le richieste istruttorie. Dopo questo momento la richiesta del termine per indicare mezzi di prova è da ritenere tardiva, e la preclusione rilevabile d’ ufficio.

La risposta al quesito dunque è questa: il termine ultimo per formulare istanza per l’ammissione di prova contraria, nel giudizio innanzi al Giudice di Pace è dato:

  • dalla stessa udienza in cui le prove vengono richieste dall’altra parte,oppure,
  • dal termine eventualmente concesso dal giudice.

    Altri post correlati:

    1 commento »


    Avv. Giunio Massa

    Ho predisposto un ricorso per l’equo indennizzo e l’ho depositato a mezzo posta presso la Corte di Genova. Il Cancelliere l’ha ricevuto e la Corte di Genova ha emesso il decreto di fissazione dell’udienza. Ho chiesto le copie e le ho notificate. All’udienza di comparizione l’Avvocatura dello Stato ha eccepito la ‘nullità’ dell’avvenuto deposito. Naturalmente la Corte di Genova, notoriamente a favore del ‘popolo’, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha condannato il ricorrente alle spese.
    Avv. Giunio Massa
    Proporrò ricorso per Cassazione.

    5 nov 2008, 7:51pm |

    Lascia un Commento