La notifica del ricorso per cassazione (anno 2018 prima parte)

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La notifica del ricorso per cassazione e delle impugnazioni in generale presuppone la risoluzione di tre problemi:

  1. dove si notifica l’impugnazione;
  2. a chi si notifica dell’impugnazione;
  3. chi può notificare l’impugnazione.

Procediamo con ordine. La norma di riferimento è l’articolo 330 c.p.c. intitolato “Luogo di notificazione dell’impugnazione”. Per poter individuare il luogo in cui deve essere notificata l’impugnazione occorre tenere in considerazione alcuni aspetti.

Anzitutto, bisogna verificare se, nel caso in cui la sentenza sia stata notificata, la parte notificante abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata. Difatti, in questo caso l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato. L’obbligo di notificare nella residenza o nel domicilio eletto presuppone, però, che detto luogo sia ricompreso nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza. Pertanto, in caso di dichiarazione di residenza e di elezione di domicilio in luogo situato fuori dalla circoscrizione del giudice a quo, la notificazione dell’impugnazione può avvenire secondo gli altri criteri.

Il primo comma dell’articolo 330 c.p.c. pone come secondo criterio la notifica ai sensi dell’articolo 170 c.p.c., cioè “presso il procuratore costituito” nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. Anche in questo caso la notifica presso il procuratore costituito presuppone che vi sia stata regolare dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel giudizio a quo.

Nel tempo, però, tante cose sono cambiate. Vediamole.

L’art. 82 del R.D. 37/1934 stabilisce che i “procuratori” i quali esercitino il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

Come si vede, la norma parla di “circoscrizione” e di “luogo ove ha sede l’autorità”, due riferimenti topografici tra loro diversi. La “circoscrizione”, infatti, si riferisce al territorio in cui il tribunale esercita i poteri giurisdizionali; “sede dell’autorità”, invece, è il comune in cui si trova il giudice del processo.

Da tale diversità la giurisprudenza maggioritaria ha ricavato nel tempo questi corollari:

  • il procuratore non ha l’onere di eleggere domicilio nel comune del giudice adito qualora questo si trovi all’interno della circoscrizione alla quale lo stesso procuratore è assegnato;
  • l’obbligo di eleggere domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, invece, grava su tutti i procuratori che esercitano fuori circoscrizione;
  • l’onere di elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice grava anche sui procuratori dimoranti nel distretto, ma al di fuori della circoscrizione di Tribunale in cui ha sede il giudice d’appello;
  • nel caso in cui il procuratore esercente fuori circoscrizione non elegga domicilio nel luogo ove ha sede il giudice adito, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria.

La violazione delle regole sopra riportate produce(va) un grave effetto ovvero la possibilità per l’altra parte di notificare gli atti presso la cancelleria del giudice adito. Ho scritto “possibilità”, non “doverosità”, potendo la parte liberamente notificare il ricorso presso il domicilio irregolarmente eletto dal procuratore, ciò perchè la disposizione è dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all’esecuzione della stessa fuori del circondano. Essa non implica, quindi, alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario, giacchè, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le impongono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all’atto lo scopo previsto dalla legge (Cass. n. 17342 del 2005; n. 1700 del 2000; n. 12064 del 1995).

Oggi non è più così.  Nel 2012 le SS.UU. civili vengono chiamate a comporre il contrasto in merito alla regolarità della notifica in cancelleria in caso di elezione di domicilio, da parte di un procuratore distrettuale ma extra circondario, in un comune diverso da quello ove ha sede la Corte d’Appello (in quel caso il procuratore, esercente nel distretto della Corte d’appello di L’Aquila, aveva eletto domicilio in un comune della provincia di Teramo, mentre il giudizio di appello si era svolto avanti alla Corte distrettuale e quindi nel comune Capoluogo di Regione).

Le SS.UU., dopo aver confermato il tradizionale orientamento (e quindi ribadito l’onere anche per il procuratore intra distretto di eleggere domicilio nel comune ove ha sede la corte d’appello) aggiungono che nel mutato contesto tecnologico e normativo, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, a partire dal 1° febbraio 2012, data di entrata in vigore delle modifiche degli art. 125 e 366 c.p.c., assolve all’onere di elezione di domicilio, con la conseguenza del venir meno della necessità per il procuratore di altra circoscrizione di eleggere domicilio fisico nel comune ove ha sede il giudice adito.

Un anno dopo, il Giudice di legittimità si è spinto ancora più avanti, affermando l’inammissibilità del controricorso notificato in cancelleria, nel caso in cui il ricorrente, pur non avendo eletto domicilio in Roma, abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Nel 2014, il d.l. 90/2014 ha inserito nel d.l. 179/2012 l’art. 16-sexies intitolato “Domicilio digitale”. La norma prevede che, salvo quanto stabilito dall’art. 366 c.p.c., la notificazione in cancelleria su istanza di parti private è possibile solo quando la notificazione tramite PEC sia impossibile per causa imputabile al destinatario.

Oggi, pertanto, la notifica in cancelleria dell’impugnazione è legittima solo nel caso in cui non sia possibile notificare telematicamente “per colpa” del titolare della casella PEC, ovviamente sempre e solo nel caso in cui sia mancata una regolare elezione di domicilio. Mi spiego meglio. Ad un avvocato di Roma con PEC non funzionante non si può notificare il ricorso per cassazione nella cancelleria della Corte d’appello di Roma, perché in quel caso il domicilio si intende eletto presso il suo studio di Roma.

Altra ipotesi in cui può ritenersi legittima la notifica in cancelleria è quando la parte abbia espressamente eletto domicilio proprio lì.

Il secondo comma dell’articolo 330 c.p.c. disciplina l’ipotesi in cui l’impugnazione debba essere notificata agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza. In questo caso, in base a detta norma l’impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli stessi nei luoghi stabiliti dal comma 1, e quindi in caso di notificazione della sentenza con dichiarazione di residenza o elezione di domicilio oppure presso il procuratore costituito.

Il terzo comma, infine, disciplina l’ipotesi in cui manchi la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e il caso in cui, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione sia ancora ammissibile. In questi casi l’impugnazione si notifica personalmente a norma degli articoli 137 c.p.c. e ss.

Analizziamo la prima ipotesi dell’art. 330 c.p.c. e cioè la notificazione presso la residenza dichiarata o nel domicilio eletto. L’elezione di domicilio e la dichiarazione di residenza non richiedono formule sacramentali, ma debbono essere in ogni caso complete e inequivoche e quindi devono indicare il comune di residenza, la strada o la piazza e il n. civico (Cass. n. 8845/1990) e devono risultare dallo stesso atto di notificazione della sentenza.

Se la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nella sentenza non è validamente effettuata si può notificare l’impugnazione ai sensi della seconda parte del primo comma dell’articolo 330 c.p.c. e quindi presso il procuratore costituito.

Può accadere che la sentenza venga notificata unitamente all’atto di precetto e che solo il precetto contenga l’elezione di domicilio. In questo caso, secondo la S.C. l’elezione di domicilio ivi contenuta non è equivalente, quanto agli effetti, all’elezione di domicilio contenuta nell’atto di notificazione della sentenza (Cass. n. 3269/2007).

Ovviamente, è valida la notificazione dell’impugnazione fatta personalmente e a mani proprie del destinatario, anche in luogo diverso dal domicilio eletto o dalla residenza dichiarata (Cass. n. 761/1999).

La notifica al procuratore costituito, ai sensi della seconda parte del co. 1 dell’articolo 330 c.p.c., può essere effettuata:

a) quando la sentenza non è stata notificata;

b) quando la sentenza è stata notificata, ma non vi è stata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio;

c) quando la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio sono invalide;

d) quando l’impugnazione debba essere effettuata nel termine lungo previsto dall’articolo 327 c.p.c. in assenza di notifica della sentenza. In tal caso, la notifica può essere effettuata o presso il procuratore costituito nel giudizio a quo, oppure nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata sempre per quel giudizio. La notifica si deve fare al procuratore anche in caso di superamento del termine lungo per effetto della sospensione feriale (Cass. 23299/2011).

Analizziamo ora la notifica presso il procuratore. Anzitutto la Cassazione ritiene che la notifica “al procuratore” equivalga alla notificazione “alla parte presso il procuratore”, soddisfacendo l’una e l’altra l’esigenza che l’impugnazione sia portata conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale (Cass. n. 12498/2016). Nel caso in cui la parte si sia costituita nel giudizio a mezzo di due procuratori, con uguali poteri di rappresentanza ed uno solo di essi sia stato designato come domiciliatario, la notifica dell’impugnazione è valida ancorché eseguita presso il procuratore non domiciliatario (Cass. n. 9689/2009).

La notifica deve essere effettuata al domicilio reale del procuratore cioè nel luogo in cui esercita la professione nel momento in cui la notifica deve essere eseguita; in ogni caso il dato di riferimento personale prevale su quello topografico. Prima della notifica è sempre bene verificare che il procuratore non si sia trasferito in altro luogo.

Approfondiamo questa ipotesi. Occorre anzitutto distinguere il caso in cui la parte abbia eletto domicilio presso il suo difensore e questi appartenga al foro del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato, dal caso in cui, invece, la parte nomini un difensore appartenente ad un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato e tale difensore, a sua volta, elegga domicilio nel luogo dove ha sede il giudice.

Primo caso: l’Avv. Ulpiano di Roma ha eletto domicilio presso il suo studio nella causa decisa dalla Corte di appello di Roma.

Secondo caso: l’Avv. Bartolo di Milano ha eletto domicilio presso l’Avv. Ulpiano di Roma nella causa decisa dalla Corte di appello di Roma.

Nel primo caso il notificante ha l’onere di verificare se il procuratore destinatario abbia ancora lo studio presso il domicilio eletto nel giudizio. Nel secondo caso, invece, il notificante non ha l’onere di verificare se il domiciliatario si sia o meno trasferito, in quanto in questo caso il difensore extra districtum che abbia eletto domicilio ha l’onere di comunicare alle controparti il mutamento di tale domicilio. Questi principi sono stati affermati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 17352 del 24 luglio 2009 e sono stati ribaditi di recente da Cass. n. 24660/2017.

Naturalmente, in questi casi, non appena appresa la notizia del trasferimento del domiciliatario, il notificante deve attivarsi tempestivamente per riprendere il procedimento notificatorio (Cass. 24641/2014, nonché Sezioni unite n. 14534/2016).

Altro evento da tenere in considerazione è la morte o la cancellazione del procuratore domiciliatario. In dette ipotesi, l’elezione di domicilio diventa inefficace e pertanto la notificazione deve essere eseguita alla parte personalmente. Analizziamoli partitamente.

Mentre un tempo la notificazione al procuratore deceduto veniva considerata un’ipotesi di inesistenza della notificazione, oggi questo orientamento è stato mitigato qualora al procuratore sopravviva un’organizzazione, un ufficio. In questo caso la notificazione e certamente invalida, ma non inesistente (Cass. n. 8222/2016).

In merito alla questione della sopravvenuta cancellazione dall’albo si erano formati tre orientamenti: inesistenza, nullità e validità della notifica.

Questa problematica è stata oggetto di una decisione delle Sezioni unite che con sentenza n. 3702/2017 hanno stabilito che in queste ipotesi la notifica deve considerarsi nulla, pertanto sanabile con efficacia retroattiva mediante la sua rinnovazione tempestiva o grazie alla volontaria costituzione della parte.

Affrontiamo ora il caso della morte o della perdita di capacità della parte costituita. Qualora il procuratore non abbia dichiarato l’evento in udienza o non lo abbia notificato alle altre parti si applicano le seguenti regole:

  1. a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ai sensi dell’articolo 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
  2. b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alle liti valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione ma non ricorso per cassazione, essendo richiesta la procura speciale;
  3. c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’articolo 330, co. 1 c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante (Cass. S.U. n. 15295/2014).

Nel caso in cui l’impugnazione sia proposta nei confronti di minore di età divenuto maggiorenne nel corso del precedente grado di giudizio, ma senza che l’evento sia stato dichiarato o notificato, non è inammissibile qualora il gravame sia stato notificato ai suoi genitori nella qualità di esercenti la potestà, laddove l’interessato, ancorché per eccepire l’inammissibilità dell’appello, si sia costituito in giudizio, così dimostrando la conoscenza della vicenda processuale e l’assenza di pregiudizio per le facoltà difensive, con conseguente sanatoria della nullità scaturente dal vizio di notifica (Cass. n. 23213/2015).

Analizziamo, infine, l’ipotesi della parte rimasta contumace nel giudizio a quo. In questi casi la notificazione dell’impugnazione deve, ovviamente, essere eseguita alla parte personalmente.

Ricapitoliamo quanto sino ad ora detto.

  1. Anzitutto verifica se in caso di notificazione della sentenza sia stata dichiarata la residenza o eletto domicilio in modo valido. Se la risposta è affermativa è lì che va notificata l’impugnazione.
  2. In caso contrario, notifica l’impugnazione presso il procuratore costituito, verificando che sia ancora vivo, che è ancora iscritto all’albo, che non si sia trasferito;
  3. In caso di trasferimento del procuratore, notifica l’impugnazione presso il nuovo studio;
  4. In caso di morte del procuratore o di sua cancellazione dall’albo, notifica alla parte personalmente ai sensi degli articoli 137 e ss. c.p.c.;
  5. Verifica che la parte sia ancora viva, ovvero se si tratta di una persona giuridica o di una società di persone, che sia ancora iscritta nel registro delle imprese;
  6. Se la parte è deceduta, notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente, ma solo se il decesso è avvenuto dopo la notificazione della sentenza. In caso contrario, la notifica dovrà avvenire personalmente a ciascun erede;
  7. Se la parte non era costituita nel giudizio a quo notifica l’atto alla parte personalmente;
  8. Se la notifica è nulla, rinotifica tempestivamente.

(fine prima parte)

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Malluzzo Luigi Maria

    sarebbe interessante un formulario con i singoli casi per l’appello

  2. Lica

    Buongiorno,
    Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
    Speriamo.
    Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.



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